Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
È impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il provvedimento con il quale, nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il Tribunale, revocando la sospensione della vendita disposta dal G.D., aggiudichi i beni posti in vendita ed ordini all'aggiudicatario il versamento del prezzo. La legittimazione all'impugnazione spetta all'imprenditore concordatario, in considerazione del diritto degli interessati alla realizzazione del migliore risultato possibile nella liquidazione dell'attivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8278 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TUBI V.R.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAISIELLO 55, presso l'avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA VERNOLA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ME ME SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso l'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMMISSARIO GIUDIZIALE TUBI V.R.S. SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, COMMISSARIO LIQUIDATORE TUBI V.R.S. SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di BARI, emesso il 23/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato Vaccarella, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Cenni sul procedimento
Nella procedura di concordato preventivo con cessione di beni della S.r.l. Tubi VRS, la S.p.a. EM EM si era resa aggiudicataria in via provvisoria per il presso di lire 2.901.000.000 del complesso industriale della società concordataria, posto in liquidazione con il sistema della vendita senza incanto.
La S.a.s. CO IA & c. fece pervenire un'offerta di aumento e il Giudice delegato, sulla scorta di tale offerta, ritenendo che il prezzo di vendita del complesso industriale fosse notevolmente inferiore a quello giusto, con decreto del 23.09.1999, rigettò l'istanza di aggiudicazione della OC. EM EM, sospese la vendita ai sensi dell'art. 108 l.f. e dispose che si facesse luogo a nuovo esperimento di vendita, questa volta con il sistema degli incanti e con prezzo base d'asta fissato in lire 3.385.000.000. Avverso tale provvedimento propose reclamo la S.p.a. EM EM con vari motivi ed osservazioni, gli uni e le altre contrastate dalla offerente in aumento.
Il Tribunale, con decreto in data 29.11.1999, rilevato che la OC. IA aveva provveduto a ritirare, autorizzata del giudice delegato, i depositi per cauzione e spese effettuati in occasione dell'offerta in aumento, invitò la società medesima a rinnovare i depositi, al fine di vagliare la serietà dell'offerta e delle proposta irrevocabile di acquisto. Il notaio delegato alla procedura di vendita segnalò che l'offerente non aveva ottemperato all'invito. Con successivo decreto del 23.12.1999, il Tribunale, sulla base della mancata reiterazione dei depositi, escluse che all'offerta della OC. IA potesse essere attribuito il carattere di proposta irrevocabile di acquisto e che all'offerta in aumento potesse essere attribuito il crisma della effettività e serietà. Ritenne di non confermare il giudizio di sproporzione reso dal giudice delegato in ordine al prezzo di vendita, osservando che gli elementi a tal fine indicati da quel giudice erano "generici, non motivati in punto di fatto e non direttamente applicabili al caso di specie", anche in considerazione della circostanza che le precedenti vendite con incanto erano andate deserte e che il Commissario, il liquidatore ed i creditori avevano espresso un parere univoco e concorde circa la congruità del prezzo di vendita.
Su tali premesse, il tribunale, all'esito del procedimento camerale, revocò il provvedimento di sospensione della vendita, aggiudicò alla OC. EM EM i beni posti in vendita con il decreto del g.d. in data 27.05.1999 ed ordinò alla stessa aggiudicataria di versare l'intero prezzo di aggiudicazione entro il termine di dieci giorni.
Avverso tale decreto la OC. TUBI VRS a r.l., concordataria, ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. Resiste con controricorso la S.p.a. EM EM, prospettando in limine l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso, articolato in due motivi, denuncia:
1^ - Violazione di legge per motivazione carente, illogica e perplessa.
A sostegno si deduce che "il provvedimento impugnato è erroneo e contra legem perché ha, di fatto, evitato un nuovo esperimento d'asta che sicuramente avrebbe portato ad una aggiudicazione per un prezzo nettamente superiore a quello ottenuto con l'offerta della OCietà EM EM, senza fornire una valida motivazione al riguardo".
2^ - Violazione per carenza di motivazione ed illogicità sotto altro profilo. La censura attiene alla valutazione dei beni, contrastando quelle del c.t.u. e del tribunale.
Sussistono le condizioni di impugnabilità oggettiva (decisorietà, definitività: nel senso in cui sono definite nella consolidata giurisprudenza di questa Corte) del decreto in questione, atteso che il tribunale, revocando la sospensione disposta dal g.d., ha, con tale decreto, aggiudicato (nel caso di specie, il termine esprime il fenomeno dell'attribuzione, mentre esso è adoperato nelle norme del codice di procedura civile soltanto in relazione alla vendita con incanto: art. 581 ss.) in via definitiva alla S.p.a. EM EM, nel procedimento di vendita senza incanto, il complesso aziendale della S.r.l. Tubi. Tale fase della liquidazione è rimasta, dunque, conclusa (atteso che nella vendita senza incanto non sono previste le offerte in aumento di sesto di cui all'art. 584 c.p.c.), salva la pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 574 - 586 c.p.c. dopo il versamento del prezzo nel termine fissato dallo stesso tribunale.
Considerato, inoltre, che le vendite effettuate dal liquidatore in esecuzione di un concordato preventivo con cessione dei beni debbono essere assimilate (v. Cass. n. 6478 del 1996) nella disciplina, a quelle disposte nell'ambito della procedura fallimentare (con la riserva delle disposizioni contenute nella sentenza di omologazione), la stessa impugnabilità oggettiva del decreto in questione si configura anche alla stregua del principio giuridico secondo il quale, in quanto detto decreto risolve un incidente di tipo cognitorio in ordine agli atti (di esecuzione) attraverso i quali il giudice delegato governa la fase di liquidazione dei beni, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammissibile per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso nel processo esecutivo individuale contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (v. in tal senso, Cass. n. 10421 del 1993, n. 7764 del 1997, n. 6368 e n. 10266 del 2000).
Non è decisiva, dunque, in senso contrario l'indicazione fatta dalla resistente, della funzione di semplice controllo e direzione che il giudice delegato e il tribunale possono esercitare durante la liquidazione attraverso atti "strumentali a dette funzioni tutorie e di direzione della procedura" (in termini, le richiamate pronunce di questa Corte n. 8090 del 1992). Poteri ed atti di tale natura e funzione intervengono, infatti, in ordine alle modalità esecutive del concordato con funzione ordinatoria della liquidazione ma non anche nella fase, eventuale ma innegabilmente esistente, in cui intorno agli atti della liquidazione abbia a verificarsi un conflitto di diritti tra i soggetti interessati alla liquidazione medesima (lo stesso imprenditore concordatario, i creditori, l'aggiudicatario) e nella quale i poteri e gli atti, segnatamente del tribunale investito con il reclamo ex art. 26 l.f., intervengono in funzione giurisdizionale, appunto risolutiva di tali conflitti e con incidenza su posizioni di diritto soggettivo (v. tutta la giurisprudenza sul tema, a partire dalla sentenza n. 9737 del 1990). Le ragioni giuridiche d'inammissibilità del ricorso dedotte dalla resistente, per quanto attengono alla impugnabilità oggettiva del decreto del tribunale, non hanno dunque i fondamento giuridico. La legittimazione dell'imprenditore concordatario al reclamo ex art. 26 l.f. e al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (allorché sussista l'impugnabilità oggettiva del decreto del tribunale, nel senso di cui sopra), in relazione agli atti della liquidazione, anch'essa contrastata dalla resistente, non può essere negata, ancor più quando la cessione sia pro solvendo e nei casi in cui si registri un conflitto (per il caso di specie, il tribunale ha dato atto, nella motivazione del decreto ora impugnato, del parere espresso dal commissario giudiziale e dal liquidatore nel senso della congruità del prezzo conseguito nella vendita senza incanto e al quale il complesso aziendale venduto restò "aggiudicato" in via provvisoria alla OC. EM EM) tra il debitore concordatario e il liquidatore proprio in ordine alla valutazione dei beni ceduti, a dirimere il quale conflitto intervenga poi il tribunale investito con il reclamo ex art. 26 l.f.. Può utilmente richiamarsi sul punto, anche per l'assimilazione che la giurisprudenza di questa Corte ha operato, proprio in funzione della ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost., tra i mezzi di tutela di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c. e il provvedimento del tribunale che nelle procedure concorsuali decide sul reclamo avverso un atto esecutivo della procedura (v. le sentenze n. 10421 del 1993 e n. 7764 del 1997), la configurazione di opposizione agli atti esecutivi che questa Corte ha dato al mezzo con il quale, nell'espropriazione individuale, il debitore esecutato contestava l'adeguatezza del valore dei beni pignorati e, in relazione al valore stesso, la misura del prezzo d'asta fissato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita: V. Cass. n. 3248 del 1973 e n. 2566 del 1971). Del resto, alla liquidazione dei beni secondo le disposizioni della sentenza di omologazione del concordato, o anche allorché questa nulla abbia disposto, presiede il giudice delegato, essendo escluso, come già dinanzi ricordato, il carattere privatistico della liquidazione ex art. 182 l.f., sicché i mezzi e la sede per la risoluzione di tali conflitti non possono essere altri se non quelli che realizzano la tipica tutela endoprocedimentale dei diritti soggettivi e degli interessi (v. il reclamo al giudice delegato contro gli atti del commissario e del liquidatore: art. 165 e 36 l.f.).
E dunque, il mezzo straordinario d'impugnazione previsto dall'art. 111 della Costituzione è esperibile nel caso di specie come in ogni altro caso in cui il provvedimento del tribunale incida definitivamente sul diritto dei soggetti interessati alla realizzazione del miglior risultato possibile nella liquidazione dell'attivo nelle procedure concorsuali, e non può negarsi l'interesse giuridicamente rilevante e la legittimazione all'impugnazione dell'imprenditore concordatario, in relazione alle suddette finalità della liquidazione dei beni ceduti, sotto il profilo del miglior risultato conseguibile nella liquidazione stessa, eventualmente anche in funzione degli effetti pro solvendo della cessione.
Il ricorso è tuttavia inammissibile per diversa ragione, atteso che, lungi dal denunciare violazioni di legge processuale o sostanziale - in tale denuncia è il limite di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (v. da ult. Cass. n. 7558 del 2000) - investe unicamente il giudizio reso del tribunale circa la valutazione dei beni oggetto della liquidazione concordataria e l'opportunità, ritenuta dallo stesso tribunale, di procedere all'aggiudicazione definitiva in favore della OC. EM EM per la divisata inutilità dell'esperimento della vendita con incanto. Le censure proposte e svolte con il ricorso si compendiano, infatti, nell'affermazione che "gli elementi di valutazione" prospettati da essa ricorrente, "indurrebbero a ritenere molto basso il valore attribuito all'intero immobile dal c.t.u., rispetto a quello effettivo di mercato" donde deriverebbe "che l'ulteriore abbattimento del prezzo, come da aggiudicazione, determina un'ulteriore differenza fra il suo valore di mercato e quello a ricavarsi dall'aggiudicazione in favore della società EM EM. Si tratta, dunque, di censure che non soltanto investono la motivazione del decreto impugnato sotto il solo profilo della sua congruenza e logicità ma che, per di più, sono rivolte contro un apprezzamento di merito sul punto della opportunità o meno dell'esperimento di vendita all'incanto ad un prezzo maggiore di quello per il quale la OC. EM EM si era resa aggiudicataria nella vendita senza incanto.
Il ricorso va, per tale ragione, dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio e conseguentemente non trova accoglimento l'istanza avanzata dalla resistente OC. EM EM di condanna della ricorrente ai danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, 19 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002