Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8278
CASS
Sentenza 7 giugno 2002

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È impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il provvedimento con il quale, nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il Tribunale, revocando la sospensione della vendita disposta dal G.D., aggiudichi i beni posti in vendita ed ordini all'aggiudicatario il versamento del prezzo. La legittimazione all'impugnazione spetta all'imprenditore concordatario, in considerazione del diritto degli interessati alla realizzazione del migliore risultato possibile nella liquidazione dell'attivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8278
    Data del deposito : 7 giugno 2002

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