Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 10-3484/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino Presidente R.G.N. 12437/00 DELL'ANNO Consigliere Cron.7886 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud.16/12/02 Dott. Camillo Consigliere FILADORO ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA MATERA ALFONSINA, elettivamente SC B INT 6, presso lo studio VIA ACQUARO 8 GIULIO DI GIOIA, rappresentata e difesa dell'avvocato dall'avvocato ANTONIO IANNUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
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contro
INPS ISTITUTOA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 5529 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
-1
- controricorrente -
avversO la sentenza п. 484/99 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 24/05/99 R.G. N. 426/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Benevento del 15/12/97 Matera Alfonsina conveniva in giudizio l'INPS e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Benevento con la quale era stata rigettata la domanda di corresponsione dell'indennità di maternità per astensione facoltativa dal lavoro. L'INPS contrastava il gravame ed il Tribunale lo rigettava, sul rilievo che la ricorrente non aveva adempiuto all'onere, su di lei incombente, di dimostrare la esistenza del rapporto di lavoro subordinato per almeno 51 giornate all'anno e la iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Né poteva all'uopo ritenersi sufficiente la circostanza, dedotta nell'atto di appello, relativa alla pretesa liquidazione da parte dell'INPS dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Matera, fondato su due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 15 L. n. 1204 del 30/12/71, 13 DPR n. 1026/1976 e 4 D. Lgs. n. 212/46, deduce la ricorrente che lei non deve fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro in atto, essendo lo stesso già comprovato dalla iscrizione negli elenchi nominativi;
detta iscrizione costituisce lo status del lavoratore agricolo ed è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo (Cass. n. 194 del 12/1/96). Ai sensi dell'art. 15 L. n. 1204/71 l'indennità deve essere elargita con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni assicurative contro le malattie e quindi indipendentemente dall'effettivo pagamento dei contributi, ma non certo dalla costituzione del rapporto assicurativo (correlata a sua volta al rapporto di lavoro subordinato, la cui dimostrazione, nel settore agricolo, è sostituita dal possesso della qualità di lavoratrice agricola attestata dall'iscrizione negli elenchi nominativi). Il diritto alle prestazioni non nasce tuttavia dall'iscrizione ma direttamente dalla legge, al verificarsi delle condizioni ivi previste (lavoro subordinato, per almeno 51 giornate all'anno). La ricorrente ha comprovato l'iscrizione negli elenchi e la qualifica di bracciante agricola per cui ha diritto alla richiesta indennità. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 210 213 e 421 CPC, nonché omessa o - insufficiente motivazione, deduce la ricorrente che non è esatta l'affermazione relativa al mancato adempimento dell'onere probatorio, perché lei risultava e risulta ancora regolarmente iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e fin dal primo grado ha chiesto, in via istruttoria, emettersi ordine di esibizione a carico dell'INPS di tutta la documentazione in suo possesso, sufficiente a dimostrare l'assunto, riservandosi all'esito di articolare i mezzi di prova necessari. Stante la prova del rapporto esistente agli atti in possesso dell'INPS, l'onere della prova sulla eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato proposta dall'Istituto grava sull'INPS e non certo sulla ricorrente (Cass. n. 6491 del 24/6/99). In ogni caso, nell'ipotesi di 2 persistente dubbio, il giudice del lavoro non può decidere la causa sulla base della rigida applicazione dell'onere probatorio, ma deve esercitare i suoi poteri istruttori ed acquisire gli elementi idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, fermo restando che l'onere probatorio grava sull'INPS. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi protetto, e' condizionato, sul piano sostanziale, dell'evento dall'esistenza di una complessa fattispecie, che e' costituita dallo svolgimento di una attivita' di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, puo' essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, 3 fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non puo' limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza della iscrizione (anche perche' quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attivita' di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicita' degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass. S. U. n. 1133 del 26/10/00). Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto la valutazione globale di tutti gli elementi probatori a sua disposizione e quindi non si Nu è attenuto al principio di diritto sopra enunciato;
non basta infatti ritenere che la circostanza "dell'asserita liquidazione da parte dell'INPS della indennità di astensione obbligatoria" non sia sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda, se non si procede alla comparazione ed al prudente apprezzamento fra i contrapposti elementi probatori;
da una parte infatti vi è il riconoscimento non solo della iscrizione della Matera negli elenchi ma anche della piena legittimità della stessa (implicita nella liquidazione di tale indennità) e dall'altra vi sono le ragioni poste dall'INPS a base del successivo 4 diniego della indennità per astensione facoltativa. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione, per una nuova valutazione sulla base del principio di diritto sopra enunciato, ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Napoli. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Roma 16 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. Francesco MaioranoМологано IL PRESIDENTE Kilim Mu l Crime IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria loggi, - 7 MAR 2003 C ANCELLIERE 105