Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
⠀ Aula 'B' IN N01 2 42 / 0 2 REPUBBLICA ITALIAN DE POPOLO ITALIANO, LA CORTE S REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 10456/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 3053 1 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 14/11/01 Dott. Saverio TOFFOLI Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere T ha pronunciato la seguente S E NT ENZ A sul ricorso proposto da: FO NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INFS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, - 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 4412 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 101/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 29/05/98 R.G.N. 186/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Pescara ha, con sentenza del 29.5.98, sulla base della c.t.u. da esso disposta - ritenuta condivisibile per la puntualità dei rilievi e la coerente logicità dell'argomentazione esposta- ritenuto che all'assicurata, sign. VI RN, non spetta l'assegno di invalidità;
2- che il giudice di primo grado aveva invece ritenuto, conformemente alla c.t.u.- che essa aveva, diritto allo stesso;
3- che la ricorrente chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo;
RITENUTO IN DIRITTO che la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1. 222/84 1- nonché erronea e contraddittoria motivazione;
che la censura formalmente unica prospetta due distinti profili:
2- a) viene addebitato al giudice di II grado di aver optato senza aver indicato valide ragioni giustificatrici, per le valutazioni espresse dalla c.t.u.da esso disposta;
b) di non aver assegnato la dovuta incidenza invalidante alle patologie presentate dall'assicurata con particolare riferimento all'attività di collaboratrice domestica da essa esercitata;
3- che il primo profilo è infondato atteso che sulla questione con esso proposta da numerose sentenze questa di Corte emerge, univocamente, un indirizzo secondo cui in caso di contrasto fra c.t.u. disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l'opzione 1 del giudice di merito per una di esse non deve esser sorretta da alcun processo motivazionale dovendo lo stesso limitarsi a controllare che quella redatta dal proprio ausiliare che giunga a risultati opposti rispetto a quella redatta in primo grado -sia stata effettuata in maniera metodologicamente corretta essendo il diverso risultato cui la stessa è pervenuta un naturale effetto del giudizio d'appello che in quanto revisio prioris istantiae è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti( in tal senso, in motivazione, la recente Cass. 83/2001; sulla legittimità di un'opzione non motivata da parte del giudice d'appello :3093/01, 6792/96 nonché,con diversificazioni, che non paiono contraddire la regola predetta: 6106/98 e 418/98 ); di conseguenza, allorchè il giudice d'appello - ha sussunto nella sua decisione le conclusioni diagnostiche del proprio ausiliare- dopo aver delibato la correttezza metodologica dell'operato dello stesso - intesa come attinenza alle regole fondamentali per la formulazione di una diagnosi- il suo operato- in mancanza di denuncia della violazione della predetta regola da parte sua -che inciderebbe sulla correttezza della motivazione- è esente da censure;
3- che parimenti è infondato il secondo profilo limitandosi esso ad esprimere un mero dissenso diagnostico in ordine alle valutazioni del.c.t.u. ;
4- che,in relazione alle doglianze relative alle decisioni che abbiano recepito motivatamente le conclusioni della c.t.u. questa Corte ha ripetutamente affermato (530/98, 751/98, 7798/98, 225/00, 83/2001 ) che le stesse possono esser formulate in sede di legittimità solo allorchè denuncino, specialmente in materia pensionistica, 2 la violazione di fondamentali principi della scienza medica o di protocolli elaborati in sede medico legale, indicandone le fonti;
al di fuori di tale ambito la critica della c.t.u., esula dall'ambito dei vizi logici e/o di motivazione e si traduce in un mero dissenso diagnostico diretto a contraporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito;
che è altresì infondato il profilo relativo alla mancata valutazione delle infermità riscontrate in relazione all'attività svolta attesa la inammissibilità di quello relativo alla individuazione delle stesse e che, in ogni caso, il carattere usurante dell'attività espletata va considerato solo allorchè le patologie riscontrate siano prossime alla soglia di invalidità; che il ricorso va pertanto rigettato. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLL(), DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
P.Q.M.
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 14 novembre 2001 Il Consigliere es. Corredobaghelin Il Presidente Appula luch Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 3.0 GEN. 2002 IL CANCELLIERE 3