Sentenza 20 dicembre 2004
Massime • 1
Integra il reato di truffa aggravata (art. 640, comma secondo n. 2 cod. pen.) la condotta del soggetto che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire e preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno delle stesse.
Commentario • 1
- 1. Mago prospetta pericoli immaginari: truffa o estorsione? (Cass. 42445/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2024
Integra il reato di truffa aggravata, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche (nel caso di specie la condotta attribuita all'imputata è consistita nell'ingenerare nelle persone offese la convinzione che gravi pericoli gravano su sè stesse o sulla loro famiglia; pericoli che potevano essere scongiurati solo con i rituali magici da essa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2004, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2004 |
Testo completo
1 9 1 0/0 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
N. Presidente Udienza pubblica Cosentino Dott. Giuseppe
del 20/12/04 Consigliere 1. Dott. Filiberto Pagano
SENTENZA 2. " Fausto Cardella "
N. 1666 3. " Alberto Macchia
.N. 15419/02 R.G.N. 4. "1 Giovanni Diotallevi
ha pronunciato la seguente:
$
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON AT
avverso la sentenza, in data 23.1.2002, della Corte
d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il
ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere, dr. Fausto
Cardella;
sentito il pubblico ministero, s.p.g., dr. Mario
Fraticelli, che ha concluso come da verbale;
avverso la sentenza, in ON AT ricorre d'appello di Catanzaro,data 23.1.2002, della corte parzialmente della sentenza, in dataconfermativa
10.12.1999, del tribunale di Paola con la quale era
stata condannata per il reato di truffa.
Deduce la ricorrente:
1) violazione dell'art 606, comma 1°, lett. a) e c)
c.p.p. che inLa ricorrente, contumace sia in primo secondo grado, è stata condannata per il reato
aggravato, ai sensi dell'art 61, n°7 c.p., senza che tale circostanza, applicata dal tribunale solo in sede di deliberazione, le fosse mai stata contestata.
Infatti non ve ne è menzione nel decreto di citazione a giudizio. La corte d'appello, cui la questione era sta sottoposta con l'atto d'appello, non ha dato alcuna
risposta.
Il motivo va disatteso. Si legge nel capo d'imputazione che l'imputata si faceva consegnare dalla parte offesa, in più riprese, la somma di lire
220.000.000. Tale riferimento alla gravità del danno, inequivocamente desumibile dalla entità della somma
indebitamente percepita, ha certamente messo l'imputata in grado di esercitare il suo diritto di difesa anche sul punto, senza che fosse necessaria la esplicita indicazione degli articoli di legge violati, nella
specie, appunto, l'art. 61, n° 7 c.p. Questa Corte ha,
" In tema di contestazione infatti, affermato:
avere riguardo, più chedeve dell'accusa sj
delle norme legislative, alla all'enunciazione specificazione del fatto. Ne deriva che, ove
modo estremamentequest'ultimo sia precisato in puntuale e dettagliato, la mancata individuazione degli articoli di legge non determina nullita', purche'
l'espletamento di non insorga equivoco alcuno per una completa ed integra difesa". ( Archivio Massime
2 Penali della Corte di Cassazione , sez. 3, 03/06/1991
20/06/1991, RIC.Conventi, RIVISTA 187462; conf:: SEZ. 4,
25/11/1999 - 09/05/2000, RIC. Mantello RIVISTA 216464).
2) violazione dell'art 606, comma 1°, lett. a) ed
e) c.p.p., in relazione all'art. 640 c.p., per carenza di motivazione ° illogicità della stessa, in quanto mancano del tutto gli elementi costitutivi del reato di truffa come della ritenuta aggravante. Il ricorso va rigettato. La configurazione giuridica del fatto, data dalla Corte d'appello, ё
giuridicamente corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato: "Deve ritenersi configurata l'ipotesi aggravata del reato di truffa, di cui al secondo comma n. 2 dell'art. 640 cod. pen., nel fatto di colui che, sfruttando la notorieta' creatasi ingeneri nelle persone di mago o di guaritore, immaginario dell'avveramento di offese il pericolo malattie e faccia credere alle stesse digravi poterle guarire ° di poterle preservare e le
induca in errore, compiendo asseriti esorcismi о
pratiche magiche ° somministrando e prescrivendo sostanze e si procura cosi', nel richiedere e accettare da quelle, un ingiusto profitto con danno delle
Penali della Corte distesse. (Archivio Massime
Cassazione, sez 3, 24/04/1996 27/05/1996, RIC.
Palombo, RIVISTA 205106).
3) violazione dell'art 606, comma 1°, lett. a) e c)
c.p.p in relazione all'art 640 c.p.
Malla insussistenza dell'aggravante di cui all'art
61 n° 7 c.p. deriva che il reato è improcedibile per mancanza di querela. Comunque il reato è prescritto atteso che, per stessa affermazione della parte offesa con l'imputata sono cessati nel De Lucia, i contatti
1991. La prescrizione è però connessa alla concessione delle attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse dato lo stato di incensuratezza.
Il motivo è infondato.
:
е
в E' adeguatamente e correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, con il richiamo
all'intensità del dolo e alla gravità del fatto.
Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art
61, n° 7 c.p., s'è detto. nella specie, peraltro,
ricorre certamente anche l'aggravante di cui al nà 2
del capoverso dell'art. 640, c.p., ritualmente ritenuta dalla corte contestata e correttamente territoriale. Conseguentemente, data la sussistenza di certamente non è due circostanze aggravanti, il reato prescritto, ex art. 157, n° 3, c.p.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P Q M
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Roma, 20.12.2004
Il cons.est.
(F. Cardella)
Il presidente
(G. Cosentino)
POSITATO IN CANCELLERIA
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21 SEN. 2005
IL CANCELLIERE Angelo Maria Cangami