Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2004, n. 1910
CASS
Sentenza 20 dicembre 2004

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Massime1

Integra il reato di truffa aggravata (art. 640, comma secondo n. 2 cod. pen.) la condotta del soggetto che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell'avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire e preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno delle stesse.

Commentario1

  • 1Mago prospetta pericoli immaginari: truffa o estorsione? (Cass. 42445/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2024

    Integra il reato di truffa aggravata, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche (nel caso di specie la condotta attribuita all'imputata è consistita nell'ingenerare nelle persone offese la convinzione che gravi pericoli gravano su sè stesse o sulla loro famiglia; pericoli che potevano essere scongiurati solo con i rituali magici da essa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2004, n. 1910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1910
Data del deposito : 20 dicembre 2004

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