Sentenza 21 maggio 1992
Massime • 1
La particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l'esecuzione. (Nella specie alle persone offese fu promessa la soluzione o guarigione dei loro mali fisici o psichici, o del loro disagio esistenziale, ovvero un "miglioramento della mente" con una attività di "stimolazione del cervello", il tutto attraverso una "terapia", e non con l'adesione ad un credo religioso, terapia peraltro pagata e in situazioni in cui si profilavano condotte costantemente fraudolente con la conseguente induzione in errore di soggetti facilmente raggirabili e danno economico degli stessi con correlativo profitto ingiusto quanto meno della organizzazione, o Chiesa di Scientology, alla quale, a detta dei principali imputati, venivano versati proventi incassati dal Centro Dianetics).
Commentario • 1
- 1. Truffa: condannato medico per aver sottoposto i pazienti a cura alternativa suscitando illusioniAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Integra il delitto di cui all' art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. la condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l'utilità della stessa e suscitando speranze illusorie stante l'assenza di evidenze scientifiche di guarigioni o di miglioramenti (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5053). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5053 RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/1992, n. 9520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9520 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1992 |
Testo completo
9520
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 21.5.1992 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
2° SEZIONE PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 776
Dott. Vincenzo Adami Presidente 1. Dott. Gennaro Giuliani Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » EL Della Penna >>> N. 9779/91
3. OR AN
->>
4. AR
->> Luigi
»
I SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO N IE ha pronunciato la seguente
Studio Spedolith SENTENZA per diritt 72,000 μ36 sul ricorso proposto da 5 MAR 1993
IL CANCELLIERE MU AO, nato [...]
CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE NI RI, nato [...]
UFFICI E
GO IM, nata [...] Rilasc al SIG.Leate studio per diritt 6000 NZ TO, nato [...]
£.
N -6 APR. 1992 NZ LL, nato [...] IL CANCELLIERE avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna
in data 20.11.1990.
CORTE SUPT ASSAZIONE UPFICA COPIE
Richiesta copie studio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorsą, DiPALMAdal Sig per dirtt: € 5,31 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
IL CANCELLIERE Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. BR Ranieri
che ha concluso per l'inammissibilità per MU%;B
a.c.r. per Brunini e NZ;
il rigetto per LE-
zini e l'inammissibilità per GO.
Udito il difensore Avv. Leale Giovanni del foro di
Roma, difensore di NZ e NZ che si ripor ta ai motivi di ricors0.
Svolgimento del processo
MU AO, NI RI, GO Simo
.i netta, NZ TO e NZ LL sono ri-
ith correnti per Cassazione avverso la sentenza in da-
ta 20,11.1990 con la quale la Corte di Appello di - 3
-
Bologna, in parziale riforma della sentenza 3.6.1989
del Pretore di Modena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi, oltre che di
OU Merhi Mahmond, per essere i reati loro ascrit-
ti estinti per amnistia (ex D.P.R. 75/1990) confer-
mando peraltro le condanne, così come pronunziate,
in favore delle parti civili e liquidando in favore della p.c. SE LT le ulteriori spese.
Con la suindicata sentenza del Pretore di Modena i nominati MU, NI, GO, NZ e Len
zini, rispettivamente imputati, tutti, con l'OU
ed altre persone la cui posizione non in questio-
ne: A) del delitto p. e p. dagli art. 81 cpv- 110
$40 61 n. 7 C.P. perchè in concorso tra loro e
con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifizi e raggiri con-
sistenti: nel presentarsi come emanazione di una se 1 dicente Chiesa di Scientologia avente sede centrale in Milano e distaccamento in Modena, in Via Taglio
n. 22, in realtà impresa commerciale per la vendita e diffusione di prodotti editoriali ed oggettistica,
nonchè per la distribuzione non autorizzata di medi cinali;
- nel promettere un ciclo di terapie fisi-
che, mediche, psico terapeutiche, igienistiche, fi-
sioterapiche, di "idrologia medica" denominata tra l'altro "programma di purificazione" nonchè lo svi- personalit luppo della profe dell'intelligenza e delle facoltà e prestazioni intellettuali, mnemoniche, re lazionali; nel raccogliere anche col concorso di medici, amnamesi mediche e psicologiche dei sogget-
ti-clienti, i cui dati venivano acquisiti dai prepo sti in violazione dei segreti professionali dei me-
dici e della riservatezza dei colloqui e delle visi
- nel prescrivere intense sedute di "sauna" te;
con conseguente pericoloso stato di disidratazione,
eseguite a cura del AN presso l'impianto di sau na dallo stesso gestito in Modena in Via Grandi,
trattamento proprio della "idrologia medica"; - nel
somministrare, prescrivere e fornire, senza autoriz zazione ministeriale e senza effettivo controllo me dico, farmaci (in particolare gluconato di calcio,
vitamine del gruppo B, e altri prodotti acquistati in Milano e trasmessi a Modena, e quivi distribuiti)
per i quali annunciavano effetti di sviluppo delle fun disquicclotura muita tinica siva?u= 4 og j facoltà intellettuali dei soggettiv nel sottopor- re i soggetti a periodici test strumentali, con un
apparato elettronico denominato "elettrometro", co-
struito dalla Hubbard Elettronica, costituente, in realtà, un misuratore della conducibilità epidermi-
ca superficiale (lit-detector) e non gi✰ "un misu- 5
ratore della forza vitale e intellettuale" come re-
clamizzato e meno che meno uno strumento religioso,
come da etfi preteso, apparecchie manovrato nei test da persone prive di laurea in medicina e di ogni a-
bilitazione minore, anche come tecnici para-sanita-
ri, con passaggio di debole corrente sul derma e non già, come reclamizzato e descritto, nel corpo e nella mente, induced in errore una serie di pazien ti, fatti iscrivere come adepti della sedicente chie sa, ottenendo dagli stessi somme non inferiori a li
0.11. re 1.500.000, l'intero trattamento complessivo di ciascun soggetto, con pari ingiusto danno degli stessi, da considerarsi di rilevante gravità patri-
moniale, in relazione all'infimo valore delle sostan ze cedute e dei trattamenti praticati, comunque abu sivi ed illeciti, così inducendo in errore: LI
ST, denuncia 14.12.1987 alla Questura, dichia-
razione di formale querela depositata il 18.12.1987
in Cancelleria;
- SE LT, ricoverato al Poli-
clinico per disturbi psichici conseguenti al tratta mento (querela del curatore speciale processuale)
ed altre persone tra cui QT BR - Bertoli An
- ER EO UA AR FE LI drea
- GU TO
- Lo Duca Vincen-
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W IN ZO - NG IS MA 6
-
IO nonchè 6L Silvia; B) della contravvenzio-
-ne p. e p. dagli artt. 110 C.P. 193 T.U. leggi sa nitarie R.D. 27.7.1934 n. 1625 per avere aperto,
senza autorizzazione della competente Autorità, il predetto Centro Dianetics, costituente in realtà am bulatorio medico e psicoterapico abusivo, ove veni-
vano eseguiti trattamenti da parte di persone prive delle prescritte abilitazioni sanitarie, come de-
scritte sub A) e prescritte terapie;
B C) della con-
travvenzione p. e p. dagli artt. 81 cpv 110 C.P.
201 stesso T.U. leggi sanitarie citate, per avere
ripetutamente reclamizzato in Modena, in particola-
re con distribuzione di stampati e con colloqui sul la pubblica via, l'attività del detto ambulatorio abusivo;
D) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv
- 348 C.P. per avere abusivamente esercitato, 110
in concorso tra loro, nel detto centro, atti propri della professione medica (raccolta di anamnesi gene-
rale, test di conducibilità elettrica superficiale del derma, trattamenti di psicologia clinica e trat tamenti di "idrologia médica") nonchè atti propri della professione del farmacista (distribuzione di medicinali, prescrizione e somministrazione degli stessi, secondo cicli periodici (in violazione altre si dell'art. 122 T.U. leggi san. essendo tutta l'or- 7
-
ganizzazione priva delle prescritte autorizzazioni ministeriali sanitarie) (in Modena, dicembre 1987 AD
accertato il 28 dicembre 1987). e la GO, il
NZ, lo NZ, come il nominato Abo in con- corso con altre persone la cui posizione non è in questione anche: E) del delitto p. e p. dagli artt.
81 cpv 590, in relazione all'art. 483, comma 1, n.
1 C.P. perchè, tenendo la condotta descritta nei ca pi precedenti, cagionavano per colpa lesioni gravi a SE LT, determinando in lui l'insorgere di delirante con malattia psichica e totauna•bouffi le incapacità di attendere alle sue occupazioni di
Carabiniere, per un periodo superiore a 90 gg. e
con postumi non ancora risolti (in Modena dicembre 1987 marzo 1988), erano stati dichiarati responsa
-
bili, così come l'OU, di concorso nel delitto di truffa aggravata sub A), limitatamente agli episodi ni,in danno del fezza, del Riol, del IN della Bel
lea, e del delitto sub D), uniti dalla continuazio-
ed ancora la GO, il NZ, lo TA ne,
ni, oltre l'OU, responsabili in concorso (organiz zativi per il solo NZ, anche esecutiv✔ per gli altri)
del delitto di lesioni ai danni del SSE, unifica-
to anch'esso per continuazione ai reati A) e D), e tutti, inoltre, della contravvenzione sub B) con condanna per ciascuno, con i doppi benefici, alle pene ritenute di giustizia.
Il MU, il NI, la GO, lo NZ,
l'OU ed il LEzioni inoltre, erano stati condanna ti in solido al risarcimento dei danni, da liquidar si in separata sede, oltre che alla rifusione delle spese in favore della p.c. SE LT, cui era
I stata assegnata una provvisionale provvisoriamente esecutiva di lire venti milioni;
ed ancora il MU,
il NI, la GO, lo NZ e l'OU al risarcimento dei danni, oltre alla rifusione delle spese, in favore della p.c. EL ST cui era
stata assegnata una provvisionale provvisoriamente esecutiva di lire tre milioni.
Dal reato sub C), oltre che dai residui episodi sub
A), i ricorrenti erano stati mandati assolti perchè
il fatto non sussiste.
Dei ricorrenti, peraltro, il MU, il NI e la
GO non hanno presentato motivi a sostegno della impugnazione.
Il difensore dello NZ e del NZ, dal can- to suo, con i motivi presentati ha dedotto la nulli tà della sentenza per inosservanza ed erronea appli cazione della legge, esercizio di potestà non consen tito, e inosservanza di norme stabilite a pena di i
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nullità (art. 524 comma 1 n.ri 1-2-3) all'uopo, per un verso, rilevando che solo per effetto del travi-
samento dei fatti e della erronea applicazione del-
la legge la Corte di Appello ha applicato l'amnistia in ordine ai reati come ritenuti a carico dei preve nuti invece di emettere nei confronti degli stessi una sentenza di proscioglimento nel merito e, per l'altro, deducendo la nullità del giudizio nei ri-
guardi dello NZ nei cui confronti, così come nei confronti del coimputato NI, fu emessa sen tenza nonostante la posizione degli stessi fosse stata stralciata per l'omessa notifica del decreto di citazione, ed inoltre la nullità dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 151 c.p.p., quale notificato, in quanto privo del dispositivo della sentenza.
Motivi della decisione
I ricorsi come proposti dal MU, dal NI e
dalla GO sono inammissibili in quanto non sono stati presentati motivi a sostegno delle impu-
gnazioni (cfr. certificazione della Cancelleria del la Corte di Appello di Bologna in data 13 aprile
1991 - foglio 147).
Trattasi, evidentemente, di causa sopravvenuta di inammissibilità e quindi ben può essere rilevata la 10
nullità assoluta quale si è verificata nel giudizio celebrato davanti alla Corte di Appello di Bologna
nei riguardi del NI, non comparso all'udienza,
cui, in effetti, non fu notificato il decreto di citazione a giudizio (cfr. relata in data 28.9.90
dell'Aiut. Uff. Giudiziario incaricato della notifi ca fol. 302) e nei cui confronti fu altresì omessa,
così come nei confronti dello NZ, la dichiara zione di contumacia.
Pertanto, mentre và dichiarata la inammissibilità
dei ricorsi proposti dal MU e dalla GO,
la sentenza impugnata deve essere annullata nei con fronti del Brunini con rinvio, per nuovo giudizio,
ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
-
Per quanto poi riguarda gli altri ricorrenti deve, f t in rito, rilevarsi che sicuramente sussistente è
la nullità del giudizio di appello, e conseguente-
mente della sentenza emessa, come eccepita con i mo tivi del ricorso nell'interesse dello NZ.
In effetti, come si rileva dal processo verbale di dibattimento, lo NZ non comparve all'udienza del 20 novembre 1990 fissata davanti alla prima sezione della Corte di Appello di Bologna a seguito della impugnazione proposta avverso la suindicata sentenza del Pretore di Modena. - 11
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Peraltro la Corte territoriale omise ogni formale dichiarazione di contumacia anche nei confronti del lo NZ e per di più, pur dando atto espressamen te dell'omessa notifica (del decreto di citazione)
per il NI e lo NZ, pronunciò sentenza an che nei confronti di questi ultimi oltre che del
MU, della EL e del Lenzini la cui contu-
macia era stata invece ritualmente dichiarata.
Invero il decreto di citazione a giudizio (cfr. fo-
gli 27 - 28 e 29) non risulta ritualmente notifica to allo NZ ed a fronte anche della mancanza di una formale dichiarazione di contumacia non può
porsi in dubbio la inosservanza di disposizione che concernono l'intervento dell'imputato nel giudizio con conseguente nullità ex art. 185 p.p. n. 3 c.p.p.
1
peraltro tempestivamente eccepita dall'imputato con i motivi della impugnazione proposta.
L'accertata nullità, assorbente rispetto ad ogni questione di merito avanzata con i motivi del gra-
vame, importa l'annullamento della impugnata senten za anche nei confronti dello NZ con rinvio,
per nuovo giudizio, ad altra sezione della detta
Corte di Appello.
Resta da esaminare la posizione del NZ e al riguardo deve rilevarsi, preliminarmente, la manife- 12
sta infondatezza del motivo del ricorso relativo alla pretesa nullità dell'avviso di deposito ex art
151 c.p.p. della sentenza della Corte di Appello.
Non è affatto previsto, invero, che l'avviso di de-
posito della sentenza da notificarsi ex art. 151 c.
P.p. rechi l'annotazione del dispositivo della sen-
tenza medesima e peraltro il NZ, anche se con-
tumace, non aveva diritto alla notificazione dello estratto della sentenza in quanto entro i tre gior-
ni dalla pronuncia della stessa, e precisamente il
21.11.1990, ebbe a proporre regolare impugnazione.
Del pari disattese, in quanto prive di giuridica va lidità, devono essere le ulteriori doglianze mosse dal NZ, prosciolto anch'egli per amnistia come gli altri ricorrenti, dai reati come a suo carico
ritenuti, con i motivi del gravame interposto in quanto, per quel che concerne più specificamente il merito delle imputazioni, sotto l'apparente etichet ta della inosservanza ed erronea applicazione della legge o esercizio di potestà non consentita si ri-
solvono, in buona sostanza, in censure in punto di fatto della decisione impugnata concernent , in de-
finitiva, la selezione, interpretazione e valutazio ne delle risultanze processuali come operate dalla
Corte di merito, nel pieno rispetto delle regole 13
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della logica del diritto, per ritenere la insussi-
stenza dei presupposti e delle condizioni per il proscioglimento con una formula di merito dai reati ascrittigli oltre che la partecipazione dello stes-
so ai fatti oggetto del procedimento con condotta distinta ma funzionale e strutturalmente connessa a quella degli altri imputati.
Per quanto riguarda il NZ, invero, è stato evidenziato che le sue funzioni di addetto alla pra tica delle saune protratte e delle conseguenti som-
ministrazioni di vitamine e farmaci, parte centrale del programma di "purificazione" visto che fu prati cato da tutte e quattro le parti offese, comprava la stretta dipendenza fra quanto avveniva nella se-
de del Centro Dianetics e quanto, invece, avveniva nel luogo dove venivano effettuate le somministra-
zioni delle saune, ivi compresa quella somministra-
zione di prodotti di cui furono trovate alcune con-
fezioni vuote proprio nella sede del Centro.
Passando poi i singoli reati è stato messo in luce,
per quel che concerne la truffa, che la particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una
sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti,
non esclude affatto la configurabilità di tale rea-
ed,to anzi ne rende più agevole l'esecuzione ed ancora, - 14 -
:
è stato evidenziato che è emerso che ale parti of-
fese fu promessa la soluzione o guarizione dei loro mali fisici o psichici, o del loro disagio esisten-
ziale, ovvero un "miglioramento della mente" con una attività di "stimolazione del cervello" il tut to attraverso una "terapia", e non con l'adesione ad un credo religioso, per come fu da tutti percepi ta l'offerta, terapia peraltro pagata e in situazio ni in cui si profilano condotte costantemente frau dolente con la conseguente induzione in errore di soggetti facilmente raggirabili e danno economico
,
degli stessi con correlativo profitto ingiusto quan to meno della organizzazione, o Chiesa di Sciento-
a detta dei principali imputati, log4, alla quale, venivano versati, proventi incassati dal Centro
Dianetics.
Ritenuta peraltro la assoluta legittimità e piena validità della perizia espletati, non essendo rav-
visabile alcun profilo di incostituzionalità a fron te di fatti come quelli denunziati ohe imponevano la necessità di accertamenti specialistici al fine di appurare natura e caratteristiche delle pratiche dianetiche e la eventuale efficienza causale sulla sintomatologia manifestatasi in una delle parti le se, è stato correttamente rilevato, da un canto, - 15
-
che lo stato di malattia psichica del SE è rife-
ribile ai trattamenti di varia natura da lui ricevu ti ad opera del Centro Dianetics, trattamenti indi-
scutibilmente sovrappostisi ad una preesistente pre caria situazione psichica sulla quale hanno avuto effetti scatenanti con efficacia così concausale e,
dall'altro, in ragione dell'accertata natura tipica mente medico-sanitaria del c.d. programma di purifi cazione di scientologia, che l'aver affidato le re T
lative pratiche ad uno "sprovveduto" quale deve ri- T
tenersi il NZ sulla base dei criteri cui face- va riferimento e della grossolanità delle sue anno-
+ tazioni nei CC. dd. "falder" conferma il giudizio del Pretore sulla sussistenza dei reati ex artt. 348 c.p. e 193 T.U. leggi sanitarie.
In conclusione il ricorso come proposte dal NZ,
in quanto, per le considerazioni innanzi svolte, si curamente infondato, deve essere rigettato con la conseguente condanna dello stesso, in solido peral-
tro con il MU e la GO, i cui ricorsi, co me innanzi ricordato devono essere dichiarati inam-
missibili, al pagamento delle spese del procedimen-
to, oltre che, come per legge, a versare alla Cassa
delle Ammende la somma di lire 500.000=.
P.Q.M.
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annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bru-
nini RI e NZ TO con rinvio per nuo vo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello
di Bologna;
dichiara inammissibili i ricorsi di MU AO
e GO IM;
rigetta il ricorso di NZ LL;
condanna il MU, la GO ed il NZ, in solido, al pagamento delle spese processuale e que st'ultimo inoltre a pagare lire 500.000 alla Cassa
delle Ammende.
Roma, 21 maggio 1992
IL PRESIDENTE
(Dott. Vincenzo Adami)
Thump IL CONSIGLIERE ESTENSORE
((Dott. Luigi AR)
11 да т
16 SRT 1992
Where