Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 13219
CASS
Sentenza 20 febbraio 2004

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La realizzazione di un manufatto successivamente alla sospensione della concessione da parte del giudice amministrativo integra il reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), atteso che la sospensione della esecutività della concessione inibisce al privato le facoltà relative allo "ius edificandi" ristabilendo gli ostacoli alla libera esplicazione di tale diritto che il provvedimento autorizzativo aveva rimosso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2004, n. 13219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13219
    Data del deposito : 20 febbraio 2004

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