Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Le disposizioni di cui agli artt. 613,primo comma,cod. proc. pen. e 571,primo comma, cod. proc. pen., che consentono eccezionalmente alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile; l'impugnazione di questa , in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/1999, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 12.1.1999
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " TO AR " N. 39
3. " NI NA " REGISTRO GENERALE
4. " NC IC " N. 18603/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) LI IC, nato a [...] il [...];
2) MA FA, nato a [...] l'[...];
3) IE IC, nato a [...] il [...];
4) IS MA, nato a [...] il [...];
avverso provvedimento 8.4.98 del GIP presso il Tribunale di Trani;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luciano Deriu;
Letta la requisitoria 16.7.98 del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Con provvedimento in data 8.4.1998, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da GL IC, SS AB, LO IC, AR MA e LA AU avverso l'istanza di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento
contro
TO LE, CC AO, HI DI, VE IC e MA TO per il reato di abuso d'ufficio (artt. 110 - 117 - 323 cp). In motivazione, il GIP sottolineava: come "parte offesa" del reato in questione fosse solo la pubblica amministrazione;
come il privato che avesse subito un danno ingiusto fosse semplicemente "soggetto danneggiato", legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari.
Proponevano ricorso per cassazione, sottoscrivendo personalmente il relativo atto, i summenzionati GL, SS, LO e AR, deducendo nell'ordine:
A) "Abnormità del provvedimento GIP", che avrebbe dovuto pronunciarsi anche in ordine alla infondatezza della notizia di reato e alla archiviazione richiesta dal P.M.;
B) "Violazione dell'art. 606 lett. b) CPP in relazione agli artt. 408m 409, 410 CPP": il reato previsto dalla nuova formulazione dell'art. 323 CP sarebbe "plurioffensivo"; essi ricorrenti avrebbero, perciò, dovuto esser considerati parti offese;
in caso contrario vi sarebbe un evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione (disparità di trattamento dei privati rispetto alla P.A:;
limitazione dei diritti di difesa dei privati stessi). Con requisitoria scritta in data 16.7.98, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, perché presentato personalmente dalle parti offese. Con memoria 20.11.1998 ha concluso per l'inammissibilità dell'impugnazione (per la medesima ragione già indicata dal P.G.) anche il difensore di VE, TO, CC, HI e MA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti sono inammissibili perché il relativo atto è stato sottoscritto soltanto dai ricorrenti di persona, e non anche da difensore iscritto nell'Albo di questa Suprema Corte e munito di specifico mandato.
Le disposizioni di cui agli artt. 613 c.1 CPP e 571 c.1 CPP, che consentono eccezionalmente alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, infatti, non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile;
l'impugnazione di questa, pertanto, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità - secondo la previsione del citato art. 613 CPP - da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. V, sent. 636 del 22.3.97, Di Fede, rv. 202092) e munito di specifico mandato speciale (Sez. VI, sent. 2755 del 27.8.97, Ottonello, rv. 208845). Gli orientamenti giurisprudenziali testè richiamati hanno avuto, da ultimo, la autorevole conferma da parte delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (c.c. 16.12.98; Pres. Scorzelli, rel. Dapelo, proc.
contro
SI e NO).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali;
ciascuno di essi, inoltre, deve essere condannato al versamento della somma di L. 500.000 (importo che stimasi di giustizia nella fattispecie) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno a quello della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999