Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (Nella specie, concernente un incidente stradale occorso su di un'autostrada a seguito del violento impatto di un autoveicolo contro lo spigolo di una galleria privo di barriera protettiva, in conseguenza del quale si verificava il decesso di uno dei passeggeri del veicolo, mentre il conducente ed un altro passeggero riportavano lesioni, la S.C., ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della società concessionaria dell'autostrada, sull'assunto che la circostanza che era rimasta ignota la velocità e la traiettoria dell'autovettura non avrebbero permesso di ritenere che la presenza della barriera protettiva avrebbe evitato l'evento dannoso, ovvero ne avrebbe attenuato le conseguenze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO OV, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, LA e UC RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONE COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore Amministratore Delegato ing. Vito Alfonso Gamberale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TARTAGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2022/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Terza Civile emessa il 18/5/2000, depositata il 08/06/00;
RG.
1096/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato IANNOTTA GREGORIO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1993 IO RA, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori UC e LA, convenne in giudizio la società Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'urto frontale (verificatosi alle ore 3, 55 del 12 luglio 1991, al Km 524 dell'autostrada A1, in direzione Nord) della propria autovettura Skoda, della quale aveva perso il controllo, contro lo spigolo destro di una galleria, privo di barriera protettiva. Espose che nell'impatto la moglie CR TT aveva perso la vita e che egli ed i due figli avevano riportato gravi lesioni personali. L'adito tribunale di Roma respinse la domanda cui aveva resistito la convenuta.
2. Con sentenza n. 2022 del 2000 la corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame del RA sui rilievi che il tribunale aveva bensì errato laddove aveva ritenuto che l'assoluzione dal reato di omicidio colposo del dipendente del tronco autostradale in questione precludesse un difforme apprezzamento in sede civile nel giudizio di risarcimento introdotto nei confronti della società (posto che quegli era stato assolto per non aver commesso il fatto anche perché privo di competenze in ordine al controllo ed all'adeguamento della struttura alla normativa vigente e non destinatario della circolare ministeriale che, secondo l'ipotesi accusatoria, imponeva l'installazione della barriera); ma che, tuttavia, la responsabilità della società concessionaria andava esclusa anche alla stregua dell'art. 2051 c.c. giacché non era provato il nesso di causalità tra la particolare condizione della cosa e l'evento.
Ha ritenuto in particolare la corte territoriale che gli elementi acquisiti non consentissero di affermare, in relazione alle non accertate traiettorie e velocità dell'autovettura, che la presenza di una barriera protettiva dello spigolo della galleria avrebbe evitato l'urto, ovvero ne avrebbe attenuato le conseguenze, sicché neppure era possibile stabilire se la mancata protezione dello spigolo avesse avuto efficienza concausale del danno, ovvero se ne avesse soltanto costituito la mera occasione. Ha dunque concluso che "l'esposta incertezza sulla precisa dinamica del sinistro e sul nesso di causalità tra la cosa e l'evento comporta l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo dell'art. 2051 c.c. ed assorbe ogni questione circa l'esistenza o meno di un obbligo a carico della società di installare una barriera protettiva".
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IO RA, in proprio e nella indicata qualità, sulla base di un unico articolato motivo, cui la società intimata resiste con controricorso illustrato anche da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1223 e 2697 c.c., dei principi sul nesso di causalità tra cosa in custodia e danno (in base al criterio della cosiddetta causalità specifica) e sull'onere della relativa prova;
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si duole il ricorrente che la corte d'appello, ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero alcun sicuro convincimento ne' alcuna ragionevole valutazione sulla probabilità (e non mera possibilità) che una barriera avrebbe avuto in concreto efficacia protettiva, quantomeno riducendo le conseguenze dell'impatto, non abbia considerato che, essendo l'adozione di una barriera imposta dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 e dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 1 luglio 1997, n. 2337 "in presenza di ostacoli fissi immediatamente a lato della carreggiata", la prova della sussistenza di nesso causale tra condotta omissiva ed evento era in re jpsa, posto che l'adozione di quella cautela era stata dichiaratamente imposta alla luce delle esperienze maturate e della dinamica degli incidenti verificatisi ed era dunque volta ad evitare proprio il tipo di evento occorso (urto dell'autovettura contro la struttura rigida della spalla in cemento armato della galleria, con conseguente disintegrazione della parte anteriore del veicolo). Che era esattamente quello che, secondo le regole di comune esperienza ed in base al criterio cosiddetto della causalità specifica, "costituisce la realizzazione di un rischio specifico creato da un determinato antecedente" non essendo revocabile in dubbio la pericolosità di un ostacolo fisso per la integrità degli utenti di un'autostrada.
Del resto - conclude il ricorrente - la circostanza che la spalla della galleria fosse segnalata da strisce apposte sul manto stradale evidenziava di per sè il rischio specifico costituito da quella struttura, risultando anche per tale via comprovato il nesso causale apoditticamente escluso dalla corte di merito.
2. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente chiarito che non assume immediatamente rilievo il problema dell'applicabilità o meno dell'art. 2051 c.c. all'ente proprietario o gestore dell'autostrada (problema del quale sono state già investite le sezioni unite che, con sentenza n. 10893/2001, hanno però ritenuto che non sussistessero i presupposti per la risoluzione del contrasto). Quand'anche, invero, dovesse escludersi che la relazione tra l'ente e la cosa (autostrada) sia qualificabile come custodia e che il titolo della responsabilità non possa che essere costituito dalla violazione del generale principio del neminem laedere posto dall'art. 2043 c.c., ovvero dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale di garantire che la circolazione si svolga in condizioni di sicurezza, i termini della questione non muterebbero, volta che la corte di merito ha fondato la propria decisione sull'asserito difetto di nesso causale tra la mancanza di una barriera protettiva e l'evento dannoso in relazione:
a) alla considerazione che "la struttura autostradale non ha avuto alcun rilievo sulla condotta di guida dell'interessato, il quale, perso il controllo dell'autovettura (è ininfluente ai fini che qui interessano se ciò sia avvenuto per imperizia, distrazione o in conseguenza dell'abbagliamento da parte delle auto che procedevano in senso contrario), è poi andato ad urtare lo spigolo della galleria";
b) alla impossibilità di compiere "alcuna ragionevole valutazione sulla probabilità (e non mera possibilità) che una barriera avrebbe avuto in concreto... efficacia protettiva, riducendo, quantomeno, le conseguenze dell'impatto", non essendo state acquisite certezze sulla velocità dell'autovettura e sulla sua traiettoria prima dell'urto.
2.1. Sul primo punto basta osservare che l'ininfluenza della struttura autostradale sulla condotta di guida dell'interessato è del tutto irrilevante, giacché la questione controversa non è costituita dalla incidenza della struttura sulla condotta di guida, ma dall'avere la stessa integrato o no una concausa dell'evento di danno (in una, eventualmente, alla condotta di guida del ricorrente), nel senso che la presenza di una barriera lo avrebbe evitato o ne avrebbe attenuato l'entità.
2.2. Quanto al secondo, deve rilevarsi:
per un verso, che la corte non chiarisce sotto quali specifici aspetti, in relazione al tipo di sinistro, la conoscenza della precisa velocità e della esatta traiettoria del veicolo (per quanto non fosse dato univocamente evincere dalle conseguenze dell'urto) potessero assumere rilievo, sicché è palese il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, posto che proprio sulla mancanza di quei dati conoscitivi è stato basato il rigetto della domanda;
per altro verso, che l'impianto della motivazione è errato in diritto laddove si è in definitiva ritenuto che la mancanza della barriera non potesse apprezzarsi come concausa del danno per il solo fatto che non era dato conoscere esattamente traiettoria e velocità del veicolo.
Il giudice del merito non ha invero escluso che la presenza di un ostacolo fisso ed assolutamente anelastico su una carreggiata autostradale costituisca una situazione di grave pericolo (riconosciuto finanche dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare 11.7.1987, n. 2337, versata in atti e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e che una barriera protettiva (evidentemente obliqua rispetto alla direzione di marcia dei veicoli) sarebbe stata volta ad evitare proprio il tipo di evento verificatosi, costituito dall'impatto diretto, e non trasversalmente deviato, di un'autovettura contro un muro, con le devastanti conseguenze inevitabilmente connesse alle velocità autostradali. Neppure ha escluso che, secondo i dati di comune esperienza, sia rilevantemente probabile che su un'autostrada interessata da intensa viabilità (milioni di passaggi) uno o più autoveicoli possano, per le più svariate cause, deviare dalla direzione ideale e dirigersi verso un ostacolo fisso, tanto più se l'ostacolo è posto immediatamente a margine della linea di percorrenza dei veicoli sul piano viabile. Ora, è ben vero che la giurisprudenza penale ha chiarito (con riguardo ai reati commissivi mediante omissione. nei quali all'ordinario giudizio tipico della "causalità reale", qual è quella del rapporto azione-evento, deve sostituirsi quello della causalità ipotetica) che la positiva valutazione sulla sussistenza di nesso causale tra omissione ed evento presuppone che sia possibile affermare che l'azione doverosa, ove fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedirlo con una probabilità vicina alla certezza (cfr., ex plurimis, Cass. pen., 31.10.1991, sez 4^, Rezza);
ma ciò nel senso che un "antecedente può essere considerato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di... una generalizzata regola di esperienza... del momento storico, conducano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto", occorrendo che si sappia "già da prima che da una determinata condotta scaturisca o non un determinato evento", sicché "la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc, nella sua unicità ed irripetibilità, può essere dettata dall'esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune" (così, da ultimo, Cass. pen, sez un., 10 luglio/11 settembre 2002, n. 30328, Francese, nella parte riferibile al caso di specie).
Il giudice del merito avrebbe dunque dovuto anzitutto domandarsi se, in base gli ordinari criteri della regolarità causale, la mancanza di una barriera è idonea a provocare eventi del tipo di quello che si è in concreto verificato o ad aggravarne le conseguenze, stabilendo sulla scorta di tale apprezzamento se essa costituisse o no una condizione necessaria (non dell'impatto ma) dell'evento di danno;
e solo in esito a tale valutazione (in ipotesi positiva), avrebbe poi potuto affermare che (eventualmente) la causa prossima (impatto connesso alla guida o ad altre cause) era connotata da peculiarità tali da essere stata da sola sufficiente a determinarlo.
Il procedimento relativo all'accertamento della sussistenza di nesso causale tra una condotta ed un evento produttivo di danno è, infatti, connotato dalle seguenti scansioni:
a) vanno anzitutto individuate le cause dell'evento in base ai noti criteri in tema di regolarità causale, indipendentemente dalla valutazione della determinante efficienza di taluna di esse;
b) se esistono più cause, l'evento sarà considerato eziologicamente riconducibile a tutte in virtù del principio dell'equivalenza causale (art. 41, comma 1, c.p., applicabile anche in campo civile), a meno che la causa prossima non sia stata da sola sufficiente a determinarlo (art. 41, comma 2, c.p.); c) solo quando risulti positivamente accertata la determinante efficienza causale di una concausa deve escludersi il nesso causale tra le altre concause e l'evento, mentre non è consentito negare il nesso eziologico rispetto alla causa remota solo perché è ignoto il grado di efficienza causale di quella prossima.
Proprio questo è invece accaduto nel caso in esame, avendo la corte d'appello concluso nel senso della non qualificabilità dell'assenza della barriera come causa dell'evento sulla scorta dell'esclusivo rilievo che era ignoto se, quand'anche la barriera vi fosse stata, l'evento non si sarebbe ugualmente verificato in ragione delle ignote velocità e traiettoria dell'auto. E ciò in contrasto col principio, che va qui conclusivamente enunciato, secondo il quale non è consentito escludere l'efficienza causale tra una condotta ed un evento di danno solo perché è incerto il grado di incidenza causale di altra concausa, dovendo invece positivamente risultare che questa è stata da sola sufficiente a determinarlo. Al di là del tema dichiaratamente non affrontato dalla corte d'appello circa la sussistenza di uno specifico obbligo della società autostradale di apporre una barriera protettiva (obbligo che non necessariamente presuppone una specifica norma di legge, ma che può trovare la sua fonte anche nel generale dovere di evitare situazioni di pericolo o di porvi rimedio), il giudice del merito non ha dunque fatto corretta applicazione dei principi in tema di rapporto di causalità laddove ha ritenuto che l'incertezza sulla utilità in concreto della barriera, in relazione all'ignoto comportamento dell'interessato (causa prossima), dovesse indurre al rigetto della domanda, che era invece fondata sull'addotta efficienza causale della mancanza di una protezione. Efficienza in realtà non accertata, ma tuttavia esclusa sulla base di uno sviluppo argomentativo non corretto in diritto e non immune da vizi logici.
2.3. Le raggiunte conclusioni non esauriscono, peraltro, il thema decidendum in relazione all'addotta violazione dell'art. 2051 c.c., che pone una regola in base alla quale il custode è responsabile del danno provocato dalla cosa a meno che non provi il fortuito, mentre ex art. 2043 c.c. occorre che il danneggiato provi la colpa dell'autore del fatto che ha provocato il danno.
La prevalente giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di escludere che, con riguardo ai danni subiti da utenti di autostrade, trovi applicazione l'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria dell'autostrada, ovvero del concessionario, in quanto il bene è oggetto di uso diretto e generale ed ha estensione tale da non consentire una vigilanza idonea ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo;
e che, per contro, una violazione del generale principio del neminem laedere e dell'art. 2043 c.c. in tanto sia configurabile in quanto l'ente proprietario o gestore abbia provocato o non abbia rimosso una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), la quale ricorre in presenza dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità.
Si è da più parti lamentato che la generalizzazione del principio, in una all'applicazione del restrittivo criterio di imputazione della responsabilità cui s'è appena accennato, si risolve in un privilegio per la pubblica amministrazione e, di riflesso, in un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati. Con sentenza n. 156 del 1999 la Corte costituzionale lo ha escluso, in riferimento ai parametri costituzionali di raffronto costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost., sulla scorta dei rilievi che, come sottolineato in alcune sentenze, "la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo;
la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità".
La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene: e non già perché demaniale, ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte di un rilevantissimo numero di utenti ed in quanto particolarmente esteso, tanto da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato. La demanialità del bene è, cioè, solo un indice sintomatico di quella impossibilità, ma non la attesta in modo automatico, tanto che non si è omesso di chiarire che quando è consentita un'adeguata attività di vigilanza che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, l'art. 2051 c.c. trova senz'altro applicazione pure nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. 21.1.1987, n. 526; Cass., 7.1.1982, n. 58), quand'anche si tratti di demanio stradale (Cass. 27.11.1995, n. 13114). Ora non pare revocabile in dubbio che la possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. - non si atteggiano univocamente in relazione ad ogni tipo di strada. E ciò non solo in relazione alla loro estensione, ma anche alle loro caratteristiche, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico volta a volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.
Per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio.
Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità;
come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
3. La sentenza va dunque cassata per un rinnovato apprezzamento del nesso causale tra mancanza della barriera protettiva ed evento dannoso da parte del giudice del rinvio - che si designa in una diversa sezione della stessa corte d'appello - che riesaminerà il merito nel rispetto degli enunciati principi, con ovvia salvezza di ogni valutazione in ordine all'eventuale determinazione del concorso causale colposo dello stesso conducente dell'autovettura interessata dal sinistro per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., e che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003