Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8313 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 08 313/0 2 Dott. Guglielmo SCIARELLI 22771 .N. 17685/99 Dott. Fernando Cron. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Consigliere Dott. IO TOFFOLI Ud. 07/02/02 Dott. Camilla DI IASI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente #6 SE N TENZA sul ricorso proposto da: EN.A.I.P. ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 6, presso lo studio dell'avvocato CARLO NATALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
JO AV;
intimato avverso la sentenza n. 276/99 del Giudice di pace di 2002 FOGGIA, depositata il 25/05/99 R. G. N. 515/99; - 637 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Foggia ingiungeva con decreto all'Ente Acli Istruzione Professionale (En.A. I. P.) di Foggia il pagamento in favore di IO JO di una somma di danaro per compensi non corrisposti in relazione all'insegnamento della materia di "Cultura ambientale" effettuato dal di JO per l'ente predetto. L'En.A.I.P. proponeva opposizione al decreto, deducendo, tra l'altro, l'incompetenza del giudice quest'ultimo, ritenuta la propria di pace e г rigettava la proposta opposizione competenza, assumendone l'infondatezza nel merito. In particolare, per quel che in questa sede rileva, il giudice di pace escludeva che nella specie fosse configurabile la competenza per materia del giudice del lavoro, non venendo in rilievo né la natura (autonoma subordinata) del rapporto di lavoro, né la violazione di norme di comportamento nel corso dell'esecuzione del contratto, ma solo l'adempimento di un'obbligazione contrattuale (quella relativa al compenso pattuito per la prestazione seguita). Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione l'En.A.I.P.; nessuno si è costituito per 3 l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo dei due motivi di ricorso l'En.A.I.P. censura la sentenza impugnata per violazione delle norme sulla competenza, atteso che la controversia in esame rientrerebbe tra quelle assegnate dall'art. 409 n. 3 c.p.c. alla competenza per materia del giudice del lavoro. La censura è fondata. Come emerge espressamente dalla sentenza esistevaimpugnata, tra l'En.A.I.P. e il di JO un contratto di "collaborazione" sulla base del quale il di JO era impegnato dietro compenso, 7 della materia di "Cultura all'insegnamento ambientale". Sulla base del predetto contratto di collaborazione, pertanto, il di JO era certamente impegnato a rendere una prestazione di natura "personale" (insegnamento), necessariamente "coordinata" con l'organizzazione dell'ente (che ha tra le sue finalità l'organizzazione di corsi di istruzione professionale), ed a carattere "continuativo", in quanto l'impegno contrattuale riguardava l'insegnamento di una materia, ossia un ciclo di lezioni protratto nel tempo e non un "opus" unico. Il rapporto di collaborazione in questione presenta pertanto tutte le caratteristiche previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c. invocato dal ricorrente e, peraltro, lo stesso giudice di pace non pone in discussione le caratteristiche del suddetto rapporto (che in qualche misura dà per scontate), ma afferma che l'aspetto controverso di tale rapporto non rientra tra quelli devoluti alla J competenza del giudice del lavoro, non facendosi questione né della natura autonoma ○ subordinata violazione di del rapporto di lavoro, né della norme di comportamento nell'esecuzione del contratto. Orbene, secondo il combinato disposto degli artt. 409 n. 3 413 C.p.c., sono attribuiti alla competenza del pretore (oggi Tribunale) in funzione di giudice del lavoro le controversie relative a rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, essendo pertanto evidente che tutte le controversie relative a tali rapporti sono devolut al giudice del lavoro e non solo quelle che pongono in discussione alcuni particolari aspetti dei 5 suddetti rapporti. な per centre, appena il caso di sottolineare che, nella specie, il rapporto di collaborazione in questione non viene in discussione in via indiretta, posto che è stato chiesto giudizialmente il pagamento del compenso pattuito per la prestazione resa, ossia l'adempimento di una delle di due principali obbligazioni sinallagmetiche qualsiasi contratto di lavoro (autonomo, из subordinato o "parasubordinato" che sia). L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo col quale viene censurata la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che l'obbligazione dell'ente al pagamento del compenso pattuito era sottoposta a condizione sospensiva ancora non verificatasi. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e Va dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente e del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara 6 assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. il Presidente Anglicy bull Il Con cfensore: RE IL CAN Cancelleria Depusila 57 618. 2017 Ogot IL CANCELLIERY 7