Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10865 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
IN1 0 365 / 0 1 0 59953 6 E 8 9 N A 1 5 I O / . I 4 R REPUBBLICA ITA Z / N 6 A A - 2 R T B . T U R . S . I L B P . L I G D A E R . L R T E B ORTE SU REMA DI CASSAZIONE D A A Oggetto I T D S A N I 3 E E 1 SEZIONE TRIBUTARIA R S T Tributaria E I . N A T E N S A E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M - Presidente R.G.N. 8564/98 Dott. OV OLLA .23485 - Consigliere Cron Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Massimo ODDO Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 10/05/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZION!. ConsigliereDott. Antonino DI BLASI CIVILE ha pronunciato la seguente CAMPIONE 59953 S ENTENZA N. sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA PAVIOLO GIOVANNI, elettivamente VIA A. BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato CUCCI, difeso dall'avvocato FERRETTI ALFREDO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo } rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 1156 avverso la sentenza n. 909/97 della Corte d'Appello di -1- ROMA, depositata il 24/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di secon- do grado di Roma, con decisione in data 10 febbraio 1994, accogliendo parzialmente l'impugnazione del- delle finanze, ridusse а £1'Amministrazione 80.000.000 il valore complessivo della permuta, ac- certata in capo a OV OL dall'Ufficio del registro per £ 184.000. Il contribuente impugnò questa decisione davan- ti alla Corte d'appello di Roma, che con sentenza in data 24 marzo 1997 la confermò. Ritenne la Com- missione, nel respingere le doglianze del contri- buente, che l'appello dell'Amministrazione alla Commissione tributaria di secondo grado non fosse privo degli elementi essenziali richiesti a pena di inammissibilità, e in particolare le ragioni del- l'impugnazione, costituite dal mancato pagamento dell'imposta complementare per Invim e conseguente inapplicabilità del condono, elementi di fatto sui quali si era basata la valutazione e richiamo alla stima allegata. L'accertamento impugnato non era privo di motivazione, essendo la formula adoperata "in base ai prezzi di mercato praticati nella zona per beni similari per consistenza e stato di fatto" idonea a delimitare l'ambito delle ragioni che pos- 6 5 : 1 sono essere addotte dall'ufficio nell'eventuale fa- se contenziosa, ed altresì a consentire al contri- buente l'esercizio del diritto di difesa, dovendosi ritenere sotto questo profilo sufficiente che l'avviso enunci il criterio astratto in base al determinato il valore, fermo restandoèquale l'onere dell'ufficio in fase contenziosa di provare gli elementi di fatto che giustificano il quantum accertato nel quadro del parametro prescelto, e la facoltà del contribuente di dimostrare l'infonda- tezza ella pretesa anche in base a criteri non uti- dall'Ufficio. Quanto al mutamento dello lizzati stato dei luoghi al momento dell'accertamento, del- la circostanza la Commissione di secondo grado ave- va tenuto conto riducendo con congrua motivazione il valore accertato dall'Ufficio; della valuta- zione che segue al riconoscimento delle caratteri- stiche accertate degli immobili, invece, la Corte d'appello non poteva conoscere, а norma dell'art. 40 d. P.R. n. 636/1972. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, con tre motivi, notifi- candolo in data 8 maggio 1998. Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rap- presentato e difeso ex lege dall'Avvocatura genera- le dello Stato, resiste con controricorso. Il cons rel. est. dr. Aldo Ceccherini MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denunzia la violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 636 del 1972; si deduce che l'appello proposto dall'Uf- ficio alla Commissione di secondo grado era inam- missibile per mancanza dell'esposizione sommaria essendodei fatti e dei motivi dell'impugnazione, costituito da un solo foglio che non consente di comprendere i motivi dell'appello e l'oggetto della domanda. Il motivo di ricorso non denuncia un vizio in procedendo, che questa Corte debba esaminare diret- tamente, quale giudice anche del fatto, perché la Corte d'appello ha esaminato il punto oggi ripropo- sto, esponendo le ragioni che la parte non censu- ra della ritenuta validità dell'appello dell'Ufficio, con motivazione che si presenta immu- ne da vizi di legittimità. In presenza di tale mo- tivazione, la censura, che la ignora, è generica ed inammissibile.
2. Con il secondo motivo si denuncia la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 52 d. P.R. n. 131/1986, per omessa dichiarazione di nullità dell'accertamento impugnato, siccome privo della motivazione. Si deduce che l'affermazione, nella sentenza impugnata, che il contribuente non avrebbe eccepito in secondo grado la nullità dell'accerta- mento è contraddetta dal contenuto del suo appello incidentale. La frase stampigliata sull'accertamen- to costituiva motivazione apparente e il richiamo alla valutazione dell'UTE, mentre confermava l'in- sufficienza dell'altra motivazione, era insuffi- ciente perché la stima non era né allegata né ri- portata. Anche questo motivo verte su una questione, questa volta di merito, che la Corte del merito ha preso in esame, e deciso in base ad una motivazione che il ricorso mostra di voler ignorare. L'unica censura che si muove alla sentenza è di aver affer- mato che il contribuente non avrebbe eccepito, in appello, la nullità dell'accertamento; tuttavia non si indica il passo nel quale l'atto di appello a- vrebbe riproposto la questione, e tanto meno lo si riporta, così contravvenendo ai principi di speci- ficità ed autosufficienza del motivo. Anche questo motivo, pertanto, è generico.
3. Con il terzo motivo si denuncia l'omessa va- lutazione di un punto essenziale della causa, CO- stituita dalla cosa giudicata formale. Si deduce che il successivo accertamento notificato dall'Uf- ficio per la stessa permuta determinava il valore Il cons. hel. est. dr. Aldo Ceccherini finale in £ 80.000.000, ma riduceva il valore ini- ziale: l'accertamento era stato annullato per di- fetto di motivazione dalla Commissione tributaria di primo grado con decisione 10 giugno 1991 non im- pugnata e passata in giudicato. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Il vizio denunciato, consistente nell'omesso esame di un punto decisivo della controversia, si traduce in un error in procedendo, nell'esame del quale la Corte di cassazione è giudice del fatto, e procede con esame diretto degli atti del processo. Da que- sti risulta che la questione dell'esistenza di una valutazione da parte dell'Ufficio del Registro di Roma in ordine agli stessi beni, in occasione della denuncia del contribuente in data 10 novembre 1976 - del decesso della madre usufruttuaria al 50%, denuncia di appena sei mesi precedente la per- muta oggetto dell'accertamento (8 febbraio 1977), era stata sollevata fin dal ricorso introduttivo;
che la questione era stata riproposta nel giudizio di appello, e poi fatta oggetto di specifico motivo del ricorso alla Corte d'appello: quest'ultima ave- va quindi il dovere di esaminarlo. Nella sentenza impugnata questo punto non è stato invece preso in esame. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per l'esame del motivo. La Corte del rinvio giudicherà anche sulle spese del presente grado.
P. q. m.
La Corte rigetta i primi due motivi;
accoglie il terzo;
annulla la sentenza in relazione al moti- vo accolto e rinvia per nuovo esame ad altra sezio- ne della Corte d'Appello di Roma che giudicherà an- che sulle spese. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 10 maggio 2001. Il Cons. est. Il Presidente. . (Gioyanni Olla) (Aldo Ceccherini) More. IL CANCELL Innocenzo Be DEPORN Oggi - 6 AGO./2001 IL CANC Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini