Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9413 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL ROLO ITALIAN09 3/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU EVA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5167/99 Dott. Vincenzo TREZZA Rel. Consigliere Cron. 25262 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Ud. 20/09/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
UN RA;
intimato avverso la sentenza n. 253/98 del Tribunale di R.G.N. 684/97;CATANZARO, depositata il 03/03/98 udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 3474 udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Bruno -1- D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Generale Dott. Vincenzo NARDI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per Svolgimento del giudizio Bruno RA, premesso che il Ministero dell'interno aveva erogato in suo favore i ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento e non aveva poi provveduto a corrispondergli quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, chiedeva ed otteneva dal pretore di Paola, in funzione di giudice del lavoro, decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero per il relativo pagamento, oltre che della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, e delle spese giudiziali. Avverso il decreto il Ministero proponeva opposizione, deducendone la nullità ed eccependo la prescrizione del diritto azionato da controparte. Avutasi la costituzione del ricorrente, il pretore rigettava l'opposizione. Il Ministero proponeva appello, riproponendo l'eccezione di prescrizione ed il tribunale di CA rigettava il gravame, compensando in parte le spese del giudizio e disattendendo nuovamente l'eccezione proposta dal Ministero, sul rilievo che la prescrizione per rivalutazione monetaria ed interessi, che è decennale, nella fattispecie non si era maturata, in quanto la stessa doveva farsi decorrere dalla data in cui la prestazione previdenziale era stata liquidata (10.5.1989) ed il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato il 23.2.1996. Avverso tale sentenza, pronunciata in data 1° dicembre 1997, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di annullamento. L'intimato non si è costituito Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento il ricorrente Ministero deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 cc., sostenendo che erroneamente il tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione in quanto, anche a ritenere che -3- nella specie sia applicabile quella decennale, il tribunale avrebbe errato nell'individuare il dies a quo dal quale decorre il relativo termine, che va fissato dalla data del provvedimento di rigetto dell'istanza in sede amministrativa oppure dal centoventunesimo giorno dalla presentazione della stessa qualora il debitore abbia omesso di pronunciarsi. "Nella specie la decorrenza della prestazione assistenziale risale al 1° ottobre 1990, anche se l'erogazione delle somme è avvenuta successivamente”, per cui, secondo il Ministero "la decorrenza del termine va fissata al 1° ottobre 1980". Avendo il ricorrente agito in giudizio il 5 ottobre 1995, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo, notificato all'amministrazione il 29 febbraio 1996, il termine decennale di prescrizione era decorso ed il diritto si era estinto. Il ricorso è infondato e va rigettato. Questa Corte, con le sentenze n. 9825 del 2000 e n. 1804 del 2001, ed altre, ha stabilito che nella disciplina dei crediti previdenziali ed assistenziali determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 ed anteriore a quella derivante dall'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, gli interessi e la rivalutazione costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione, con la conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito base;
quindi, per i credito di tipo pensionistico, si applica la prescrizione decennale ogni qualvolta manchi la liquidità del credito, che si ottiene con il completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, anche per quanto concerne gli accessori del credito principale. La prescrizione relativa agli accessori, pertanto, comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale e, quindi, dal - 4- centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa in riferimento al primo rateo e, in relazione agli altri dalla scadenza di ciascuno di essi. Nella specie né il tribunale, né il ricorrente si sono posto il problema del dies a quo della prescrizione in modo differenziato relativamente agli accessori concernenti il primo rateo ed agli accessori concernenti i ratei successivi. Avendo pertanto il ricorso affrontato tale problema in modo indifferenziato, senza indicare i termini iniziali di decorrenza dei singoli ratei, nonché avendo il Ministero adoperato la equivoca espressione sopra virgolettata, senza alcuna successiva rettifica o integrazione a chiarimento, ed essendo precluso a questa Corte il controllo diretto degli atti per individuare i dati necessari alla decisione, causa i limiti e la funzione propri del giudizio di legittimità, il ricorso medesimo, avendo violato il cosiddetto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto manca della puntualità e specificità necessarie, va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 20 settembre 2001 e 4 aprile 2002 Il Cons. est Il Presidente Tresse IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, _ -5-27610.2002 IL CANCELLIERE/CANCEL Нибле