Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
Integra il reato di uso di cose che recano impronte falsificate (art. 469 cod. pen.), la condotta di colui che utilizza numerosi lingotti solo apparentemente d'oro ed in realtà di metallo, recanti un'impronta contraffatta indicante falsamente la provenienza da una ditta autorizzata alla produzione, lavorazione e commercializzazione di metalli preziosi, in quanto per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione, ed infatti con riguardo ai metalli preziosi i punzoni recanti i rispettivi titoli sono sottoposti ad una rigorosa regolamentazione che riguarda sia i soggetti legittimati a farne uso sia le caratteristiche strutturali di tali strumenti, assolvendo al fine di garanzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2005, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 29/11/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA IO - Consigliere - N. 2327
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 38718/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA EN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 12/02/2004 dalla Corte d'appello di Palermo;
parte civile: curatela fallimento SA LL s.p.a.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente ai reati ai capi A) e B), di cui all'art. 468 c.p., perché il fatto non sussiste, e all'art. 640 c.p. perché estinto per prescrizione, e il rigetto del ricorso per i fatti di bancarotta fraudolenta contestati al capo D);
Udito per l'imputato ricorrente l'avvocato Gattuso Antonino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Udito per la parte civile fallimento SA LL s.p.a., l'avvocato, Motisi Massimo di Palermo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese dell'ulteriore grado di giudizio.
FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 29/10/2002, dichiarava EN SA responsabile dei reati:
- (capi A e B) di uso di pubblici sigilli contraffatti (ex art. 81 c.p., art. 61 c.p., n. 2, e art. 468 c.p.) e truffa (ex art. 81 c.p.,
art. 61 c.p., n. 7, e art. 640 c.p.) aggravati e continuati a lui contestati, commessi;
dal marzo 1993 all'ottobre 1994 (cfr. sent. Tribunale p. 14), ricevendo e facendo uso, con il depositarli in pegno presso la Sicilcassa s.p.a., di numerosi lingotti apparentemente d'oro massiccio (in realtà di una lega d'argento e piombo) recanti la falsa impronta M.V. (IO LA), al fine di ottenere facilitazione creditizie per molte centinaia di milioni;
- (capo D) di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (ex art. 216, n. 1 e 2, art. 219, comma 2, n. 2, e L.F., art. 223) per avere, quale amministratore unico della SA metalli s.p.a. fallita il 22/07/1995, mediante i fatti prima contestati e l'apparente finanziamento della società francese SA France s.p.a., a lui riconducibile, rendendosi insolvente ed irreperibile ed omettendo di depositare le scritture contabili, distratto ed occultato beni e sottratto libri e documenti contabili della fallita al fine di procurare a sè un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori;
e lo condannava, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, ritenuta la continuazione, a cinque anni di reclusione, oltre pene accessorie, nonché al risarcimento e al rimborso delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile fallimento SA metalli s.p.a., assegnando a questa una provvisionale immediatamente esecutiva di 25.000,00 Euro.
La Corte d'appello di Palermo, investita del gravame dell'imputato, riduceva la pena ad anni tre e mesi dieci di reclusione (tre anni e quattro mesi per il reato al capo D e tre mesi ciascuno per i reati in continuazione sub A e B), rideterminando per l'effetto le pene accessorie e confermando le statuizioni civili.
2. Avverso la decisione della Corte d'appello ha proposto ricorso l'imputato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), la mancata assunzione di prove decisive, censurando il rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire i verbali della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza in prossimità del fallimento - dai quali sarebbe emersa la completezza della documentazione contabile della società fallita - nonché l'escussione dei verbalizzanti, del curatore e del commercialista della società.
Erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto superflua la prova sulla base del dato obiettivo costituito dalla incompletezza del libro giornale (dal quale mancavano le prime 454 pagine), dal momento che quello che il ricorrente tendeva a dimostrare non era che i libri fossero attualmente completi, bensì che essi erano completi al momento del fallimento, quando la Guardia di finanza li aveva esaminati lasciandoli in custodia presso lo studio commercialistico della fallita, e che dunque eventuali manomissioni non erano riferibili all'imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme penali oggetto di contestazione e la manifesta illogicità della motivazione.
2.2.1. In particolare, quanto ai capi A) e B), il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha omesso, nella sostanza, di motivare in ordine alle censure prospettate nell'atto di appello, pervenendo all'affermazione di responsabilità sulla base di una ricostruzione meramente indiziaria e illogica, in violazione dell'art. 192 c.p.. Ad avviso del ricorrente non vi sarebbe difatti alcuna prova che i lingotti, d'oro, depositati presso la Sicilcassa non siano stati sostituiti dai soggetti che avevano accesso al deposito e la testimonianza del teste Rocca, direttore al tempo dell'istituto di credito, (sul fatto che all'origine nessun controllo sulla natura della lega fu effettuato atteso il rapporto fiduciario con il SA) sarebbe interessata trattandosi di soggetto responsabile, verso l'istituto di credito, dell'eventuale sostituzione. Illogico sarebbe quindi, nell'ottica accusatoria, che sia stato proprio il SA a chiedere l'estinzione della fideiussione, così provocando la restituzione alla Banca del Gottardo dei lingotti e i controlli dai quali emerse la falsità degli stessi.
2.2.2. Censura quindi l'erroneità della contestazione del fatto sub A) a norma dell'art. 648 c.p., concernendo la contraffazione descritta non già un pubblico sigillo, bensì il marchio privato della ditta IO LA. In ogni caso il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 469 c.p., riferendosi lo stesso capo d'imputazione alla impronta contraffatta del marchio M.V., senza che risulti alcun riferimento alla contraffazione anche del punzone, della quale neppure le sentenze di merito parlano. Con la conseguenza che il reato era estinto ancor prima delle pronuncia di primo grado. Deduce inoltre che, in concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravanti, anche il reato sub B) era da dichiarare estinto fin dalla pronuncia di primo grado.
2.3. In relazione al capo D) il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la falsa applicazione della legge penale.
La Corte d'appello individua quattro condotte nelle quali ritiene integrati il reato contestato: (a) l'acquisto di un immobile in Francia;
(b) il finanziamento di una società francese riconducibile al SA;
(c) le condotte fraudolente nei confronti di Sicilcassa;
(d) l'occultmento o distruzione delle scritture contabili.
2.3.1 Illogica e illegittima sarebbe l'affermazione che una distrazione possa consistere nell'acquisto di un immobile che è andato ad incrementare il patrimonio della fallita. Tant'è che l'immobile è stato venduto dalla curatela e il ricavato è stato distribuito tra i creditori. La mancanza di liquidità che potrebbe essere derivata da tale acquisto poteva al massimo integrare l'ipotesi Lella L.F., art. 217.
2.3.2. Quanto al finanziamento alla società francese esso risulterebbe solamente autorizzato dal C.d.A., ma mai avvenuto. Dai libri contabili non emerge difatti in alcun modo che il finanziamento abbia avuto seguito. Palesemente irrazionale, a fronte della carente prova dell'effettività di tale finanziamento, sarebbe perciò l'affermazione della sentenza impugnata sul punto che, non risultando documentato alcun bonifico a favore della società estera, non sarebbe dato sapere quale sia stata la destinazione della somma erogata, quando proprio dalle scritture contabili risulta che tale somma non uscì mai dalla società.
2.3.3. Quanto alla truffa ai danni della Sicilcassa, mancherebbe qualsiasi motivazione che spieghi come possa tale condotta costituire presupposto oggettivo del reato fallimentare.
2.3.4. Infine non vi sarebbe prova, per quanto evidenziato con riferimento alla richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale, che la manomissione del libro giornale sia attribuibile all'imputato, il quale, già prima della dichiarazione di fallimento si trovava all'estero, mentre il reperimento di tutte le altre scritture contabili come dei documenti giustificativi e degli estratti conti della fallita avrebbero reso possibile la ricostruzione dell'andamento economico e patrimoniale della fallita. DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata esaustivamente motivato dalla Corte d'appello sul rilievo che il curatore aveva riferito della obiettiva incompletezza della documentazione contabile rinvenuta al momento del fallimento e che lo stesso libro giornale era stato trovato mancante delle prime 454 pagine, le altre in bianco. Dal contesto delle sentenze di primo e secondo grado (che alla precedente, condividendola, rinvia in larga parte) emerge del resto che proprio la lacunosità delle scritture contabili aveva impedito al curatore (cfr. p. 24 sentenza Tribunale) di accertare la reale destinazione degli "ammanchi" che avevano portato la società al fallimento con un passivo di 4.264 milioni di lire di cui 2.575 milioni in privilegio (p. 21 sentenza Tribunale). Mentre la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzata nei motivi d'appello (p. 6 atto d'appello), da un canto risultava del tutto sguarnita di specifiche allegazioni in ordine alle circostanze di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2 (l'imputato dopo l'estradizione in Italia presenziò
al dibattimento ed ebbe a fare anche spontanee dichiarazioni, p. 7 sentenza Tribunale), dall'altro non consentiva di comprendere in che termini potesse essere assolutamente necessaria alla decisione in ordine al reato di "sottrazione" delle scritture contabili la prova del fatto che prima della dichiarazione di fallimento le scritture risultavano regolarmente tenute dal commercialista Mazzei, di cui si chiedeva l'audizione come teste (mai espressamente allegato a sospetto d'avere un autonomo, e confligente con quello dell'imputato, interesse a manomettere la documentazione della fallita).
2. Il secondo motivo s'articola in differenti censure.
2.1. In relazione ai capi A) e B) il ricorrente lamenta che la Corte d'appello sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base di una ricostruzione meramente indiziaria e illogica, in violazione dell'art. 192 c.p.. In realtà, come si dirà in relazione al capo D) (nella bancarotta la dazione in pegno di falsi lingotti d'oro costituisce uno dei presupposti di fatto dell'attività distrattiva contestata), la Corte d'appello adeguatamente motiva il proprio convincimento richiamando le prove acquisite, ma ancor più la sentenza di primo grado, nelle molte pagine che dedica alla ricostruzione della vicenda, offre della stessa un quadro completo, coerente, logico e immune da omissioni. Tuttavia i fatti di truffa, contestati come commessi sino all'ottobre 1994 ma ritenuti avvinti dalla continuazione con la bancarotta consumata il 22/07/1995, erano, alla data della decisone della Corte d'appello (12/02/2004), già prescritti, nonostante in primo grado fossero intervenute cause di sospensione dei termini prescrizionali per 10 mesi e 12 giorni (dal 3/10 al 6/12/2000; dal 6/12/2000 al 21/12/2000; dal 21/12/2000 al 21/02/2001, dal 21/02/2001 al 15/05/2001; dal 18/06/2002 al 24/09/2002, tra astensioni degli avvocati e detenzione dell'imputato all'estero in attesa d'estradizione: sicché il termine di 7 anni e mezzo veniva a scadere il 4 dicembre 2003), ragion per cui correttamente la prescrizione non era stata dichiarata dal Tribunale.
2.2. Analogo discorso deve farsi per il reato al capo B), in relazione al quale è richiamata la previsione incriminatrice dell'art. 468 c.p. ma che è inequivocabilmente riferito, in fatto, alla previsione dell'art. 469 c.p. come attesa la specifica formulazione dell'accusa di avere "fatto uso di numerosi lingotti di metallo (e solo apparentemente d'oro) recanti l'impronta contraffatta M.V., indicante falsamente la provenienza dalla ditta IO LA legittimamente autorizzata alla produzione, lavorazione e commercializzazione di metalli preziosi".
2.3. Mentre non può accogliersi la richiesta principale di declaratoria di insussistenza del fatto, cui ha prestato adesione il Procuratore generale, poiché non v'è dubbio che il marchio della ditta IO LA rappresentava quella di un banco metalli autorizzato alla punzonatura dei metalli preziosi (dalla sentenza di primo grado emerge chiaramente peraltro - cfr. pag. 14 - che i lingotti risultavano marchiati "MV" con punzonatura "772 ROMA"). Per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende difatti non soltanto quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella la cui presenza su determinate cose è imposta dalla legge al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione. E, con riguardo ai metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento e le loro leghe) i punzoni recanti i rispettivi titoli sono sottoposti ad una rigorosa regolamentazione, che riguarda sia i soggetti legittimati a fare uso di tali strumenti sia le caratteristiche strutturali di essi;
da ultimo il D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251, attuativo della L. 24 aprile 1998 n. 128, art. 42
prevede analiticamente il titolo da apporre su tali metalli e sugli oggetti con essi formati, mediante marchi che possono essere richiesti anche da soggetti privati (art. 7 citato decreto legislativo). Sicché, assolvendo il marchio e la punzonatura apposta sui metalli preziosi il fine di garanzia di cui sopra, la contraffazione di un marchio certificante il titolo di tale metallo è idonea a far sussistere la materialità del reato di cui all'art. 469 c.p. (cfr., con riferimento alle analoghe ipotesi degli artt. 468
e 470 c.p.: Cass., Sez. 5^, Sentenza n. 12485 del 01/10/1980, Gebell;
Sez. 5^, Sentenza n. 5607 del 30/03/2000; Sez. 1^, Sentenza n. 8414 del 18/11/2003, Rogliero). Anche il reato al capo B), qualificato ai sensi dell'art. 469 c.p., deve dunque essere dichiarato estinto per prescrizione, maturata prima della sentenza di secondo grado.
3. Infondate sono invece le censure relative al capo D), e cioè ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Sia la Corte d'appello che il Tribunale diffusamente illustrano la situazione patrimoniale di estremo dissesto della società al momento del fallimento (il passivo era, come s'è già evidenziatoci oltre 4 miliardi), e risulta che, di questi, 2 miliardi e 251 milioni erano costituiti dal credito vantato dalla Sicilcassa per l'erogazione di finanziamenti garantiti da pegno nei lingotti d'oro risultati falsi (pag. 22 sent. Tribunale) mentre con riferimento al prestito di pari importo effettuato dalla fallita alla consorella francese il Tribunale (p. 24) riportava scrupolosamente le dichiarazioni del curatore secondo cui "non sappiamo se questi 2 miliardi e mezzo sono usciti o meno, però noi abbiamo un passivo ove il buco è notevole, quindi se non sono andati in Francia non so come sono stati spesi". Il che è sufficiente a far ritenere sussistente l'ipotesi distrattiva contestata, al di là delle spiegazioni sulla destinazione di tali importi (prestito alla società francese) che hanno tentato di dare i giudici di merito senza possibilità alcun conforto contabile, e sulle quali, proprio in forza della mancanza di documentazione contabile s'appuntano le critiche della difesa. È principio consolidato infatti che a fronte della oggettiva dispersione del patrimonio sociale spetta al fallito dare dimostrazione della legittima destinazione data ai beni o al denaro che risulta sottratto alla garanzia dei creditori.
3.1. Quanto alle singole doglianze d'illogicità della sentenza gravata, il Collegio osserva che esse risultano prive di pregio, atteso che:
- l'acquisto dell'immobile in Francia, del valore stimato di circa 800 milioni (p. 22 sentenza Tribunale), non risulta mai specificatamente contestato come attività distrattiva al ricorrente, mentre il valore di tale immobile - comunque acquistato - risulta senz'altro inidoneo a giustificare da solo il "buco" di cui aveva parlato il curatore;
il finanziamento erogato a una società francese riconducibile al SA, risulta deliberato e corrisponde a quello a sua volta ottenuto dalla Sicilcassa;
tuttavia non rileva se esso sia stato eseguito o meno, perché, come s'è detto prima, a fronte della obiettiva mancanza nell'attivo della corrispondente somma, il fatto distrattivo deve ritenersi comunque sussistente;
- le cosiddette "condotte fraudolente nei confronti di Sicilcassa" risultano ampiamente e dettagliatamente descritte e valutate dal Tribunale (che da pagina 8 a 16 meticolosamente ricostruisce i passaggi della vicenda dei prestiti in oro prima e dei finanziamenti su pegno in oro dopo, evidenziando altresì come la verifica alla dogana di Chiasso fu determinata non da un controllo di routine della Banca del Gottardo a seguito della restituzione dei lingotti per il mancato rinnovo della fideiussione, bensì dalla segnalazione di un'altra ditta che aveva ricevuto un prestito d'uso in oro costituito da lingotti "sospetti") oltreché dalla Corte d'appello, che alla sentenza di primo grado pure rimanda sul punto;
mentre la sicura riferibilità al ricorrente della dazione in pegno dei lingotti "falsi" è stata articolatamente e adeguatamente giustificata da entrambi i giudici delle precedenti fasi (sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti della Sicilcassa, oltreché della articolata ricostruzione della vicenda contenuta in particolare nella sentenza di primo grado); di modo che le censure sul punto si risolvono nell'inammissibile pretesa che la Corte di legittimità presti fede a una ricostruzione dei fatti sfornita d'ogni supporto probatorio disattendendo le logiche valutazioni sulla credibilità dei testi e lo sviluppo dei rapporti del ricorrente con la Sicilcassa espresse dai giudici di merito, cui compete in via esclusiva l'apprezzamento e la valutazione dei fatti;
- infine, l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili risulta logicamente e coerente attribuita al ricorrente, legale rappresentante della società e suo effettivo gestore, sulla base delle obiettive carenze dei documenti necessari a ricostruire gli affari intrattenuti dalla fallita;
mentre la riferibilità di tali condotte all'imputato, l'unico portatore d'un reale e concreto interesse a rendere impossibile l'esatta ricostruzione della destinazione data alle componenti attive del patrimonio sociale, non è suscettibile d'essere revocata in dubbio sulla base delle sole, peraltro affatto generiche, allusioni al fatto che, materialmente, la sottrazione o la manipolazione dei documenti e dei registri (le pagine scomparse) potesse essere stata attuata da "qualcuno" che aveva accesso allo studio commercialistico ove detta documentazione era custodita.
In relazione al capo relativo alla declaratoria di responsabilità e alla conseguente condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale il ricorso deve perciò essere rigettato.
4. Alla declaratoria di estinzione dei reati di truffa e contraffazione delle impronte del marchio del banco metalli "MV" consegue che, dovendo essere eliminati gli aumenti di pena di sei mesi di reclusione irrogati a titolo di continuazione per tali reati dalla Corte d'appello (tre mesi per ciascuno di essi), la pena complessiva va rideterminata in tre anni e quattro mesi di reclusione, ferme le ulteriori statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 640 c.p. e al reato di cui all'art. 469 c.p., così riqualificata l'imputazione ex art. 468 c.p., perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma. il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2006