Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2005, n. 2708
CASS
Sentenza 29 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di uso di cose che recano impronte falsificate (art. 469 cod. pen.), la condotta di colui che utilizza numerosi lingotti solo apparentemente d'oro ed in realtà di metallo, recanti un'impronta contraffatta indicante falsamente la provenienza da una ditta autorizzata alla produzione, lavorazione e commercializzazione di metalli preziosi, in quanto per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione, ed infatti con riguardo ai metalli preziosi i punzoni recanti i rispettivi titoli sono sottoposti ad una rigorosa regolamentazione che riguarda sia i soggetti legittimati a farne uso sia le caratteristiche strutturali di tali strumenti, assolvendo al fine di garanzia.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2005, n. 2708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2708
    Data del deposito : 29 novembre 2005

    Testo completo