Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art.470 cod.pen. la vendita di metalli recanti la contraffazione dello strumento certificativo, a nulla rilevando la grossolanità della punzonatura contraffatta ne' la mancata stampigliatura sul metallo della sigla del produttore e del luogo di fabbricazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2000, n. 5607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5607 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 30/3/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere N. 669
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere N. 30581/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CU AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 17.6.1999 della Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
CU AL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 5.2.1999 con la quale il Pretore della stessa città lo ha condannato a mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art.470 CP. Il ricorrente deduce violazione della legge penale, nell'assunto di erronea qualificazione giuridica del reato - derubricato da quello originario ex art.517 CP in quello di cui all'art.470 CP - omettendo di considerare la grossonalità della contraffazione, inerente la stampigliatura "750" su metallo vile, nonché l'insufficienza della stampigliatura stessa ad identificare il metallo prezioso (in difetto di indicazione della sigla dell'industria produttrice e del numero identificativo); deduce inoltre che, correttamente qualificato il fatto nei termini della originaria imputazione, la sentenza avrebbe erroneamente negato la continuazione con fatto identico, giudicato con sentenza (Pretore di Milano in data 5.11.1998) divenuta definitiva.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, infatti, è indiscutibile che il punzone recante il titolo del metallo prezioso esprime una certificazione di carattere pubblico, realmente identificatrice delle caratteristiche del metallo stesso.
Il fatto di chi pone in vendita metalli recanti la conosciuta contraffazione dello strumento certificativo (come nella specie), integra dunque perfettamente l'ipotesi di cui all'art.470 CP;
ne' la pretesa ed indimostrata grossonalità del punzone, peraltro unicamente ed inammissibilmente affermata in fatto (neppure espressamente dedotto il diverso profilo di una inidoneità ad decipiendum), ne' la mancata stampigliatura sul metallo della sigla del produttore e del luogo di fabbricazione, utili unicamente a distinguere il singolo prodotto industriale, valgono a mutare, all'evidenza, la giuridica qualificazione del reato. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
L'esclusione della continuazione fra i reati, invero, trae sia dalla incensurabile rilevazione in fatto che le modalità commissive del reato, in uno ai plurimi e "datati" (sin dal 1981) precedenti specifici individuano in realtà un sistema o scelta di vita (che certamente non indirizza al riconoscimento di una identità di disegno criminoso: cfr. Cass. Sez.I, 30.9.1998 n. 4632, Salis;
Cass. Sez.I, 6.2.1996 n. 785, De Santis;
Cass. Sez.I, 13.12.1995, Bagnara), sia dalla carenza di prova, da parte dell'imputato, in ordine all'unicità del disegno criminoso - riconoscibile nei termini di ideazione e volizione di uno scopo criminoso unitario e sufficientemente specifico - facendosi dunque corretto richiamo all'insegnamento giurisprudenziale che attribuisce a chi invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di indicare, con esattezza, gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'unica progettualità dei reati (Cass. Sez.I, 25.9.1995 n. 4565, Della Volpe;
Cass. Sez.I, 27.6.1995 n. 10077, Morea;
Cass. Sez.I, 18.11.1994 n. 5518, Montagna), non certo ricavabile "automaticamente" dalla analogia fra i fatti giudicati e dal dato dell'intervallo temporale tra le diverse violazioni. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato,
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000