Sentenza 1 luglio 2004
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio richiesto dallo straniero, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sè idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'indicazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2004, n. 38718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38718 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 01/07/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 884
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 31946/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR WA, n in Marocco l'11/11/1976;
avverso l'ordinanza 9/7/2003 del Tribunale di Saluzzo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fiale Aldo;
lette le richieste del P.M. che ha chiesto per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
NI ED, in sede di convalida del suo arresto, aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato e la stessa era stata rigettata, in data 31.12.2001, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 30.7.1990, n. 217, a quel beneficio non potesse essere ammesso lo straniero non residente in Italia.
Il Tribunale di Saluzzo, in composizione collegiale, con ordinanza del 23.4.2002, aveva confermato detto provvedimento di rigetto. L'interessato, quindi, aveva proposto ricorso per Cassazione e la 4^ Sezione di questa Corte Suprema - con sentenza del 12.3.2003 - aveva annullato con rinvio l'impugnato provvedimento, affermando il principio di diritto che pure lo straniero - senza distinguere tra residente e non residente in territorio nazionale - fruisce della garanzia costituzionale in ordine al diritto fondamentale di difesa, nel quale è compresa anche la difesa dei non abbienti. Il Tribunale collegiale di Saluzzo, quindi, in esito alla delibazione di rinvio - con ordinanza del 9.7.2003 - respingeva nuovamente la domanda di ammissione in oggetto, in quanto il richiedente non aveva allegato ad essa la certificazione dell'autorità consolare competente, prescritta dall'art. 5, 3 comma, della legge n. 217/1990 (come modificato dalla legge 29.3.2001, n. 134). Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dello NI, il quale lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 5, 3 comma, della legge n. 217/1990 nella parte in cui prevede che "Se
l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa affermato".
Prospetta il ricorrente che, ai sensi del successivo 4 comma dello stesso art. S, se l'interessato è in stato di arresto, la documentazione prevista dal 3 comma "può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia".
In sede di convalida dell'arresto, pertanto, il giudice avrebbe dovuto concedere il beneficio "sub condicione" ovvero riservarne la concessione alla produzione, nel termine di legge, della documentazione mancante.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di gratuito patrocinio richiesto dallo straniero:
- la mancata produzione, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dell'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito e della certificazione dell'autorità consolare sulla veridicità delle sue dichiarazioni, comporta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge n. 217/1990 (Cass., Sez. 4^, 22.1.2003, n. 3024. Bejaoi Fathi);
- l'attestazione dell'autorità consolare che l'autocertificazione relativa al reddito, da ha prodotta, non risulta mendace, non è, di per sè sola, idonea per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendosi, in aggiunta, che l'autorità consolare indichi, anche in forma sintetica, quali siano gli elementi concreti acquisiti, tali da confortare quella asseverazione, in modo da consentire gli eventuali, opportuni controlli (Cass., Sez. 1^, 8.3.2001, n. 9661. Yu Xiao Bing). Appare opportuno ricordare, altresì, che la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 219 del 1995 - ha affermato che "l'autorità consolare, se vuole rendere un'attestazione utile in favore dell'interessato, non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo ma) l'onere (implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indicando gli accertamenti eseguiti". Alla stregua di tali enunciati, deve rilevarsi che, nella specie, in ogni caso:
- è stato omesso il deposito della certificazione consolare (mai presentata, neppure al tribunale collegiale);
- non è stata prospettata ne' dimostrata l'impossibilità a produrre tale documentazione (che, ai sensi dell'art. 5, 5 comma, della legge n. 217/1990, avrebbe potuto legittimarne la sostituzione con un'autocertificazione).
Disposizioni più favorevoli non si rinvengono nella normativa successivamente introdotta dal D.P.R. 30.5.2002, n. 115 - T.U. delle spese di giustizia (artt. 79, 2 comma, e 94).
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p. e l'art. 99 del D.P.R. n. 115/2002, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in ROMA, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2004