Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 2
In relazione al delitto di cui all'art. 470 cod. pen, per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella la cui presenza su determinate cose è imposta dalla legge al fine di garantire al fruitore delle stesse la autenticità della provenienza e della correlata certificazione. In particolare, con riguardo ai metalli preziosi, il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 ha stabilito l'obbligatoria apposizione sugli stessi di marchi di identificazione rispondenti ai requisiti specifici individuati nello stesso provvedimento legislativo, i quali possono essere richiesti anche da soggetti privati (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che un marchio ed una certificazione falsi, impressi su un lingotto dorato, sono idonei ad integrare la materialità del reato suddetto, in quanto in grado di ingannare in ordine alla provenienza ed alla certificazione).
In tema di impronte di autenticazione o certificazione contraffatte, non può essere ritenuta inidonea ai sensi dell'art. 49 comma 2 cod.pen, e quindi definita come falso grossolano, la contraffazione che, pur essendo imperfetta e riconoscibile da una cerchia di esperti, sia tale da comportare per la media delle persone la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2003, n. 8414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8414 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 18/11/2003
1. Dott. MARCHESE ON - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 1099
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 014700/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IE NT N. IL 05/08/1946;
avverso SENTENZA del 13/02/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Maurizio GIANNONE, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 13 febbraio 2003 la Corte di appello di Venezia in parziale riforma di quella del G.u.p. del Tribunale della stessa sede - con la quale IE ON, imputato dei reati di cui agli artt. 9 legge 27.12.1956 n. 1423 (violazione degli obblighi impostigli quale sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno) e 470 cod. pen. (acquisto di lingotti in metallo dorato con impronta contraffatta relativamente alla provenienza e alla qualità), era stato condannato alla pena, unificati i reati per continuazione, di un anno e quattro mesi di reclusione oltre alla confisca delle cose sequestrategli - revocava la confisca delle cose in sequestro ad eccezione dei lingotti marchiati "Credit SE", dei telefoni cellulari e delle schede telefoniche, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
La corte territoriale, per quanto interessa in questa sede, precisava che anche il marchio apposto su lingotti indicante un ente di nazionalità straniera costituiva pubblica certificazione con conseguente punibilità della sua contraffazione e che era parimenti punibile la falsa certificazione a nulla rilevando la grossolanità della relativa punzonatura.
Affermava che le gravi modalità della commissione dei fatti di reato addebitati all'imputato e la sua negativa personalità ostavano alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mentre la pena, applicata per il reato-base in misura prossima ai minimi edittali, risultava congrua rispetto alla violazioni accertate e che le precarie condizioni di salute dell'imputato non erano tali da escluderne la pericolosità.
Concludeva che, trattandosi di cose con le quali erano stati commessi i reati in questione, dovevano essere confiscati i lingotti, i telefoni cellulari e le schede telefoniche, mentre andavano restituiti all'avente diritto tutti gli altri beni sequestratigli.
2. Ricorre per Cassazione il IE, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 470, 49, 62-bis e 240 cod. pen.), asserendo che l'impronta Credit SE non è tutelata ex art. 468 e segg. cod. pen., riferendosi a ente di ordinamento diverso da quello italiano e che quella oro-fine gold 999.9 non costituisce impronta di pubblica autenticazione o certificazione, di guisa che nella specie non sussiste il reato ex art. 470 cod. pen.; affermando che, in ogni caso, attesa l'accertata grossolanità della certificazione, che escludeva ogni probabilità o possibilità di qualsivoglia inganno, si era in presenza di una ipotesi di reato impossibile (art. 49 cod. pen.); rilevando che la corte territoriale era incorsa in un evidente errore di fatto, laddove, pur in presenza di una copiosa documentazione in atti comprovante le gravi condizioni di salute dell'imputato e di una serie di provvedimenti giurisdizionali che gli avevano concesso gli arresti domiciliari e consentito di recarsi all'estero per cure, non ne aveva tenuto conto in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena irrogata;
osservando che i telefoni cellulari e le schede telefoniche sono insuscettibili di confisca, non costituendo ictu oculi corpi di reato.
Nelle more dell'odierna udienza venivano depositati motivi nuovi, riguardanti la sussistenza del reato di cui all'art. 470 cod. pen., con i quali si evidenziava che per il riconoscimento in Italia del punzone di un ente estero è necessario che lo stato straniero ne riconosca la funzione di pubblica certificazione, che il marchio risulti essere stato depositato in Italia o nell'area della Comunità europea e che tra i due ordinamenti statuali vi sia un rapporto di reciprocità.
3. Il ricorso è infondato.
Relativamente al primo motivo di gravame la Corte rileva che per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non soltanto quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella la cui presenza su determinate cose è imposta dalla legge al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione.
Proprio con riguardo ai metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento e le loro leghe) il legislatore ha dettato una specifica regolamentazione (d. lgs. 22.5.1999 n. 251 attuativo dell'art. 42 della legge 24.4.1998 n. 128), secondo cui detti oggetti debbono essere muniti di marchi di identificazione rispondenti agli specifici requisiti indicati in detto provvedimento legislativo: marchi che possono essere richiesti anche da soggetti privati (art. 7 citato decreto legislativo), di guisa che quelli riguardanti i metalli preziosi adempiono al fine di garanzia di cui sopra.
Ne consegue che l'applicazione di un marchio e di una certificazione falsi (come nella specie quelli Credit SE e fine gold 999,9 impressi sui lingotti dorati posseduti dall'imputato) sono idonei a far sussistere la materialità del reato di cui all'art. 470 cod. pen., in quanto la loro presenza è chiaramente ingannevole su detti elementi.
A tal proposito va chiarito che la normativa di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 5 del d. lgs. 251/1999 riguarda soltanto gli importatori (esentati dal richiedere in Italia un marchio di identificazione, allorquando i metalli preziosi ne rechino uno valido per un Paese estero non facente parte dell'Unione europea ovvero esterno allo Spazio economico europeo), non colui che, genericamente, pone in vendita o acquista le cose con marchio contraffatto. Questi, infatti, per commettere il reato di cui all'art. 470 cod. pen., deve realizzare la condotta ivi decritta: condotta che, nella specie, è stata oggetto di positivo accertamento da parte dei giudici del merito sia relativamente all'azione realizzata dall'imputato, che alla falsità del marchio e dell'autenticazione, di guisa che la censura sul punto risulta, per un verso irrilevante, e, per altro verso, basata su argomentazioni di mero fatto. Riguardo, poi, all'invocata non punibilità ex art. 49 co. 2^ cod. pen., per l'asserita inidoneità dell'azione in presenza di un falso grossolano, è opportuno chiarire che, per sua la configurazione, l'incapacità dell'azione a condurre all'evento (materiale o giuridico) sia assoluta, intrinseca ed originaria. Ne discende che, in materia di impronte contraffatte di autenticazioni o certificazioni, è penalmente sanzionata anche quella contraffazione che, pur non essendo imperfetta, sia tuttavia tale da poter trarre in inganno persone non necessariamente ignoranti o negligenti, di tal che non può parlarsi di grossolanità idonea a escludere la punibilità dell'agente nel caso - come quello che ci occupa - in cui il marchio contraffatto contenga imperfezioni (peraltro non indicate in maniera specifica dall'odierno ricorrente, sicché la doglianza sul punto sfiora l'inammissibilità per genericità) che, sebbene riconoscibili da parte di una cerchia di esperti, siano tali da comportare per la media delle persone la possibilità (e non la sola probabilità) di inganno.
Il secondo motivo di gravame risulta inammissibile, atteso che il ricorrente mira a una valutazione, ai fini dell'applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità della pena, delle sue condizioni di salute, come sintomatiche di una personalità non pericolosa, diversa da quella effettuatane dalla corte territoriale, così richiedendo, inammissibilmente in sede di legittimità, un giudizio sul fatto non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. C.P.P.) come motivo per ricorrere in Cassazione.
Infine, legittimamente è stata disposta la confisca dei telefoni cellulari e delle relative schede telefoniche, atteso che i giudici del merito ne hanno correttamente configurato la natura di corpi di reato ex art. 240 cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 9 legge 1423/1956 commesso, come risultante dal capo di imputazione,
anche per violazione dell'obbligo di non "detenere cellulari". Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto siccome infondato e il ricorrente va condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004