Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
Non é abnorme e non é, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione, il decreto di archiviazione con il quale il giudice per le indagini preliminari disponga contestualmente la confisca e la distruzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio. Contro tale provvedimento é esperibile incidente di esecuzione ex art. 676, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa al ricorso per cassazione proposto dal P.M., nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti per il delitto previsto dall'art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, avverso il provvedimento con il quale il G.i.p., contestualmente al decreto di archiviazione, aveva disposto la confisca di una scialuppa sequestrata dalla polizia giudiziaria, in quanto utilizzata per procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari in violazione delle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione, e aveva negato, in assenza dei presupposti di legge, l'assegnazione definitiva del natante all'Associazione Marinai d'Italia)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 18884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18884 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 26/04/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1768
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 044497/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di MODICA;
nei confronti di:
1) IGNOTI;
avverso ORDINANZA del 13/10/2006 GIP TRIBUNALE di MODICA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CULOT DARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G., il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Rilevato che il Gip presso il Tribunale di Modica, nel procedimento a carico di ignoti per il reato di cui al D.Lgs. 25 settembre 1998, n.286, art. 12, disponeva la confisca e la distruzione della scialuppa in vetroresina sequestrata a fini probatori in data 6.9.2005 dalla Guardia Costiera di Pozzallo, non potendosi provvedere all'assegnazione definitiva del natante all'Associazione Marinai d'Italia che era stata nominata custode, mancando i presupposti di legge;
che avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Modica, chiedendone l'annullamento posto che la distruzione era di competenza dell'autorità amministrativa, e che comunque l'Associazione Marinai d'Italia aveva i requisiti per chiedere l'assegnazione del natante.
Considerato che, essendo abnorme solo il provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto, si colloca al di fuori non soltanto delle norme legislative, ma anche dell'intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare non previsto e non prevedibile dal legislatore, non può ritenersi abnorme il provvedimento di confisca de quo per il fatto di essere adottato in sede di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari;
che - come già affermato in passato - il decreto di archiviazione, che contestualmente dispone la confisca di un bene, non è impugnabile come atto abnorme per Cassazione, ma è soggetto al rimedio dell'incidente di esecuzione, giusto il disposto dell'art.676 c.p.p., comma 1, il quale rinvia poi per il relativo procedimento al disposto dell'art. 667 c.p.p., comma 4;
che, in tale senso qualificata l'impugnazione del P.M. a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, gli atti vanno rimessi al giudice competente (Cass. 1, 8 - 29.4.1991, n. 1638 - ric. Zanetti;
Cass. 2^, 27.3.1991, n. 2237 - ric. Parisio).
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione proposta come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Modica. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007