Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2004, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
E 6 N 8 ce 71564. 5 O 9 I 1 . 0 3-1 8 6 /04 / Z N A 4 I A / - R R 6 B 2 T A . . S I L R T . L G P REPUBBLICA U . A E B D . R I B L R E A A NO DEL OPO O TA A D T T D I I 1 S R E 3 N SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E T LA COR E S T N . I E N A S A E M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.18648 + FAVARA Presidente Dott. Ugo Consigliere 20850/2000 Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Massimo ODDO 6150 FALCONE Consigliere Cron. Dott. Giuseppe DI BLASI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonino Ud. 30/09/2003 ha pronunciato la seguente: SE N TENZA Oggetto: Tributi Domanda rimborso ° sul ricorso proposto da: * non preceduta da rettifica della AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro dichiarazione Possibilità pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Motivazione per relationem 12, Presupposti n. presso gli Uffici dell'Avvocatura - Portoghesi Mancanza Inidoneità. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- Ricorrente
CONTRO
ALUCASA SPA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Petrecca del Foro di Roma, domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Giosuè Carducci n.10, giusta procura speciale allegata al . 2179 N SE2.35 controricorso e ricorso incidentale, rilasciata in data n.88369, dal Notaio Dr. Proc.17 ottobre 2000, Rep. Contrà Paolo Dianese, con Studio in Vicenza, Sant'Antonio n.
3. Controricorrente-Ricorrente incidentale - avversO la sentenza n. 16/35/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 35, il 7-02-2000, depositata il 22-02-2000; Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 30-09-2003 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
controricorrente società, l'Avv. S. Sentito per la Petrecca;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 6-12-1990 1'ALUCASA SPA richiedeva l'Amministrazione Finanziaria per il rimborso di L.1.929.246.000, quale credito IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1989. Formatosi su tale istanza il silenzio rifiuto, lo impugnava in sede giurisdizionale e l'adita C.T.P. di Roma, con decisione confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto della ricorrente a conseguire - 2 il rimborso della reclamata somma. Opinavano, in particolare, i giudici di merito che, in sede di dichiarazione, il dicredito imposta sui dividendi avrebbe dovuto prima essere aggiunto al reddito di impresa e poi tale importo doveva essere decurtato dall'importo delle perdite fiscali degli esercizi precedenti, mentre, nel caso, l'uso della modulistica predisposta dall'Amministrazione Finanziaria, e la registrazione delle operazioni secondo le modalità dalla stessa prescritte, aveva, in buona sostanza, impedito la compensazione tra credito d'imposta e perdite fiscali, determinando l'illegittima - tassazione dello stesso credito d'imposta. Con ricorso notificato il 21-09-2000, ed affidato ad un mezzo, 1'Amministrazione Finanziaria ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso notificato il 25-10-2000 1'ALUCASA SPA, in liquidazione coatta amministrativa ha chiesto il rigetto dell'impugnazione dell'Amministrazione, e con contestuale ricorso incidentale, affidato ad un motivo, ha chiesto la cassazione dell'impugnata sentenza in punto spese processuali e la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese dell'intero giudizio. L'Amministrazione Finanziaria ha replicato con 3 controricorso notificato il 9-11-2000, chiedendo dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi per infondatezza, il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1'impugnata L'Amministrazione Finanziaria censura applicazione decisione per violazione e falsa comma 4° dell'art.38 del DPR n. 602/1973 e dell'art.14, del DPR n.917/1986 come modificato dal D.L. n. 90/1990 e convertito in Legge n.165/1990, nonchè per omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione su punto decisivo della controversia. X Il ricorso va accolto per grante di ragione. La questione posta dal primo profilo di censura Va If decisa in coerenza al principio affermato, da ultimo, dalle SS.UU. di questa Corte (Sent. 1.15063/2002), che risolvendo il contrasto insorto in ordine alla legittimità ○ meno della domanda di rimborso non preceduta da rituale @ tempestiva rettifica della dichiarazione, ha riconosciuto corretta la tesi sostenuta da quell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario che ritiene "emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione di reddito che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore testuale extratestuale, di fatto 0 diritto, quando possa derivare da essa medesimo ad oneri l'assoggettamento del dichiarante 4 contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico". Ciò, innanzi tutto, nella considerazione che nessun limite temporale all'emendabilità ed alla retrattibilità della dichiarazione dei redditi, che presenti errori od omissioni del genere di quelli in argomento è desumibile dalle disposizioni di legge vigenti nel periodo di tempo in cui si è realizzata la fattispecie per cui è causal ont. 9 dyr 600/73) - Di poi, sul piano sistematico, perchè la possibilità di rettificare la dichiarazione discende dalla relativa natura di atto non negoziale recante una mera esternazione di scienza e di giudizio, e dal fatto che essa non costituisce il titolo dell'obbligazione tributaria dell'iterma integra un momento procedimentale volto all'accertamento di tale obbligazione, nonchè della considerazione che si rivela difficilmente compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art.53 comma I°) e correttezza dell'azione amministrativa dell'oggettiva intendesse (art.97 comma I°), un sistema legislativo che negand radicalmente la rettificabilità della dichiarazione, er : proponga di sottoporre il contribuente dichiarante, ad un prelievo fiscale sostanzialmente e legalmente indebito. 5 Corollario degli enunciati postulati è che, nel caso in sul punto, nella incontestata esame, la statuizione tempestività della domanda di circostanza della rimborso, non incorre nel denunciato vizio, dovendosi ammettere la possibilità di rettificare la dichiarazione annuale anche tramite l'azione di rimborso prevista dalle leggi vigenti ed applicabili. Gli ulteriori profili di doglianza con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.14, comma 4° del DPR n. 917/1986 ed il collegato difetto di motivazione, ad avviso del Collegio, sono fondati nei ofer termini desumibili dalle considerazioni che seguono. L'art.14, comma 4 del DPR n. 917 del 1986 ha il suo antecedente nell'art.1 della Legge 16 dicembre 1977 n.904, che al fine di evitare la doppia imposizione sugli utili distribuiti dalle società commerciali, introdusse il credito di imposta in favore dei percettori dei dividendi. Istituto, questo, che ha formato oggetto, poi, di ulteriori interventi ad opera della legge 25-11-1983 n.649, e del decreto legislativo 18-12-1997 n.467, al fine di eliminare taluni inconvenienti applicativi e di realizzare la attribuiti ai soci corrispondenza fra crediti percettori dei dividendi ed imposta assolta dai soggetti erogatori degli stessi. 6 L'art.2 della citata Legge n.904/77, nella considerazione che il credito di imposta si atteggiava come una entrata in favore del percettore, dispose che esso fosse "computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio". Sull'argomento, il Legislatore è, poi, tornato, prima, con il menzionato art.14, comma 4°, del DPR 22 dicembre 1986 n.917, prevedendo "ai fini della determinazione dell'imposta", il computo del credito "in aumento del reddito complessivo netto" e, successivamente ancora con l'art.1 del decreto legge 27 aprile 1990 n.90, convertito nella Legge n.165 del 1990, che ha espunto l'aggettivo "netto" dal menzionato quarto comma dell'art.14 citato. Tale essendo, in breve sintesi, la normativa che, nel tempo, è venuta a riguardare l'istituto di che trattasi, evidente che l'originaria formulazione dell'art.14 citato, che prevedeva ai fini della determinazione dell'imposta il computo del credito "in aumento del reddito complessivo netto", è rimasta in vigore per il solo anno 1988 (Cass. Sez.V, 6 giugno 2003 n.9035). Peraltro in proposito la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire (ord. N.67/2001) che nessuna efficacia retroattiva può avere la diversa disciplina introdotta 7 successivamente dalla Legge deln.165 1990 e che, d'altra parte, quella vigente ed applicabile nel 1988, ancor quando successivamente modificata, era a Th ritenersi pienamente legittima (Sent. n.308/2002). In applicazione delle richiamate norme e della condivisa lettura che delle stesse fattohanno le citate decisioni, nel caso in specie, in cui non è in discussione la circostanza che la pretesa della contribuente facesse riferimento al credito IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno madi imposta 1989, solo le conseguenze севи connesse all'uso di un modello di dichiarazione (Mod. 760/1989 anzicchè Mod. 760/1990), deva escludersi che i giudici di appello siano incorsi nel denunciato vizio di violazione di legge. A uguale conclusione, diil Collegio ritiene dover pervenire con riferimento alla dicensura omessa pronuncia. Trattasi, invero, di doglianza assolutamente generica, non risultando allegata l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, nè indicato in quale atto del precedente giudizio la questione sia stata prospettata. Tale omissione non consente al Collegio di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione, prima di 8 rendendo quest'ultima esaminare nel merito la censura, (Cass. 20-03-1999 n.2618; manifestamente inammissibile 6-02-1999 n.1065; 5-10-1998 n. 9861). Fondato dae accogliere è, invece, il profilo di censura con cui l'impugnata sentenza viene censurata per difetto di motivazione, rilevandosi che, con l'espressione utilizzata, i giudici di appello, si sono limitati ad esprimere condivisione per "la motivazione della sentenza di primo grado". Trattasi di motivazione "per relationem" inidonea a dare contezza del percorso decisionale per la sua assoluta genericità. Al riguardo questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n.1539/2003; n.985/2000) che può ritenersi "legittima la motivazione della sentenza di secondo grado, a condizione che quest'ultima fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dall'integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione che il giudice di appello dimostri in modo adeguato d'aver valutato criticamente sia la pronuncia censurata sia le censure proposte". Nel caso, come è reso palese dalle espressioni utilizzate nell'impugnata sentenza i giudici di appello 9 non si sono attenuti a tale condiviso principio, in quanto hanno fatto riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado senza curarsi di farla propria con autonoma e critica valutazione. Nei limiti indicati il mezzo va accolto con conseguente cassazione dell'impugnata decisione. L'unico mezzo del ricorso incidentale, con il qualesi deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.15, comma 1 del D. leg.vo 31 dicembre 1992 n.546, per avere i giudici di appello compensato le spese del giudizio di merito, resta per l'effetto assorbito, xcorrendo una nueva provengia_ Il giudice del rinvio, che si indica in altra Sezione della C.T.R. del Lazio, attenendosi alle norme ed ai richiamati principi, procederà al riesame, valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle 8 °sopravvenute disposizioni di cui ai commi I ed dell'art.156 della Legge 23 dicembre 2000 n.388, e deciderà, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa l'impugnata decisione in relazione al profilo di censura accolto e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio. 10 Così deciso in Il Consigliere Dot Roma il 30-30-9-2003. Il Presidente Dott. Ugo Favara My favara Estensore IL CANCELLIERE C1 Salvatore Aschettino DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 18/FEB. 2004 IL CANCELLERE C1 Salvatore Aschelling AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 11