Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 1
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario - ai sensi dell'art. 5, secondo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nella sua formulazione originaria) - la controversia concernente il pagamento di somme reclamate dal privato nei confronti della pubblica amministrazione in corrispettivo della esecuzione di un'opera pubblica (consistente, nella specie, nella realizzazione della rete di distribuzione del metano nel territorio di un Comune). (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ininfluente la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata sia dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000, sia dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha sostituito il testo originario dell'art. 33 citato -, in quanto entrato in vigore, senza effetti retroattivi, il 10 agosto 2000, successivamente alla proposizione della domanda, e quindi non rilevante, "ex" art. 5 cod. proc. civ., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2001, n. 9651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9651 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
C.E.R. - CONSORZIO AN ROMAGNOLO, in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Beato Angelico n. 38, presso l'avv. Luigi Napolitano, che lo rappresenta e difende con l'avv. Roberto Maria Bisceglia in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI POGGIOMARINO;
- intimato -
nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con atto di citazione notificato il 24 aprile 1999;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, il quale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto in fatto
- che, con atto notificato il 24 aprile 1999, il C.E.R. - Consorzio MI LO (d'ora innanzi: Consorzio) conveniva in giudizio il Comune di Poggiomarino (d'ora innanzi: Comune) davanti al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. l. 157.325.944 quale saldo del 3^ S.A.L. dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione del metano nel territorio di detto Comune, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che il Comune si opponeva all'accoglimento della domanda eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 33, primo e secondo comma, lett. b, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
- che, con ricorso notificato il 2 febbraio 2000, il Consorzio chiede che questa Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario;
- che il Comune non resiste.
Considerato in diritto
- che il Consorzio chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, ponendo in evidenza che la controversia non ha ad oggetto la gestione del pubblico servizio di erogazione del metano, ma la realizzazione della rete di distribuzione e che pertanto non ricorrono, nella specie, i presupposti per l'affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 5;
- che il citato art. 33 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega con sentenza n. 292 del 17 luglio 2000:
- che dal giorno successivo a quello (19 luglio 2000) della pubblicazione di detta decisione nella Gazzetta Ufficiale tale disposizione non può, pertanto, essere ulteriormente applicata (art. 30, Legge 11 marzo 1953, n. 87);
- che l'art. 7, 21 luglio 2000, n. 205, riproduce, con alcune varianti, il testo del citato art. 33, d.lgs. 80/98;
- che alla stregua di quanto stabilito dall'art. 5, c.p.c., la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda";
- che, nel caso di specie, poiché la domanda è stata proposta il 24 aprile 1999 innanzi al giudice ordinario, la giurisdizione deve essere determinata in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
- che il nuovo testo dell'art. 33, d.lgs. 80/98, introdotto dall'art. 7, legge n. 205/2000, che ha confermato l'ampliamento dell'ambito di estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi già operato dal d.lgs. n. 80/98, non può pertanto venire in considerazione, non avendo detta disposizione effetti retroattivi;
- che la domanda proposta dal Consorzio concerne il pagamento di somme reclamate in corrispettivo della realizzazione di un'opera pubblica sulla base del contratto stipulato il 17 maggio 1995;
- che non può esservi quindi dubbio che la controversia rientri nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario (art. 5, secondo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella sua formulazione originaria);
- che il ricorso deve essere quindi accolto;
- che ricorrono, tuttavia, giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001