Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
La dichiarazione di fallimento del condannato costituisce prova dell'impossibilità dello stesso di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato solo in riferimento ad un ambito temporale contiguo alla chiusura della procedura fallimentare. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso l'impossibilità di adempimento con riferimento ad un'istanza di riabilitazione avanzata a distanza di sette anni dalla chiusura della procedura fallimentare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2009, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 359
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 028929/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RT LO, N. IL 27/06/1953;
avverso ORDINANZA del 17/07/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Bua chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di riabilitazione avanzata da BE OL in relazione ad una condanna per bancarotta fraudolenta per il mancato assolvimento dell'obbligo di risarcimento nei confronti dei creditori;
osservava che l'avvenuta dichiarazione di fallimento, risalente al 1994 non comportava automaticamente l'impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili, in mancanza di una dimostrazione della permanenza delle condizioni economiche del condannato, stante il lungo decorso del tempo.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in quanto il condannato si trovava nella impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili ai sensi della L. Fall., artt. 119, 120 e 121; fino alla chiusura della procedura fallimentare avvenuta nel 2001, era stato privato di ogni bene e, pertanto, era del tutto irrilevante che la dichiarazione di fallimento fosse intervenuta nel 1994. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto, se è vero che la dichiarazione di fallimento priva il condannato della possibilità di disporre del proprio patrimonio e quindi costituisce prova dell'impossibilità ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, questo è vero solo entro un ambito temporale limitato. Infatti, gli effetti di tale indisponibilità operano entro un ambito temporale contiguo alla chiusura della procedura fallimentare, mentre nel caso in questione dal 2001 al momento della presentazione dell'istanza di riabilitazione erano decorsi ben sette anni in relazione ai quali non si era data alcuna dimostrazione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili (Sez. 3, 11 febbraio 2000 n. 685, rv. 216158). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009