Sentenza 25 settembre 2000
Massime • 2
Il superamento dei limiti tabellari di uno scarico da insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura per le sostanze inderogabili costituisce tuttora reato, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 1999, che fa riferimento alle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 ( dal 3 ottobre 2000 tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3) per escluderle dalla applicazione delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto di depurazione. (fattispecie relativa al superamento dei limiti di accettabilità per lo zinco, sostanza ricompresa tra le sostanze cui è riferita la inderogabilità).
Per la concessione della sospensione condizionale della pena non sono ipotizzabili ne' la necessità di una istanza dell'imputato ne' il potere della parte di rinunciarvi, con la sola precisazione che la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera opportunità di riservare il beneficio a futura condanne eventualmente più gravi non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole.
Commentari • 2
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Come stabilito dalla Suprema Corte, il diritto all'indennità per la perdita di avviamento commerciale consegue "automaticamente ed in misura prestabilita alla cessazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, senza che sia necessaria la sussistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita o senza che rilevi la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta del contratto, abbia cessato di svolgere ogni attività nell'immobile locato prima della cessazione del rapporto" (Cass. n. 7528/2009; n. 12279/2000). A tale riguardo, va richiamato l'art. 79 della medesima legge n. 392/78, il quale sancisce il divieto di "patti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2000, n. 12279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12279 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 25/09/2000
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. " GUIDO DE MAIO " N. 3062
3. " DI ON " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 49158/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UZ UI, n. a Desio il 21.9.1936 avverso la sentenza 21.9.1999 del giudice del Tribunale di Brescia - Sezione distaccata di Breno Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Bruno RANIERI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Rigetto nel resto.
Udito il difensore, avv.to Ettore Randazzo per delega dell'avv. Giuseppe Frigo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 21.9.1999 il giudice del Tribunale di Brescia - Sezione distaccata di Breno, in seguito ad opposizione a decreto di condanna, affermava la penale responsabilità di UZ UI in ordine al reato di cui:
- all'art. 21, 4^ comma, legge n. 319/1976 [per avere, quale legale rappresentante della s.r.l. "Trafilix", esercente attività industriale di trafilatura di materiali ferrosi, effettuato scarichi in pubblica fognatura superando i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella C) allegata alla stessa legge n. 319/1976 quanto al parametro dello zinco (otto milligrammi per litro, rispetto ad un milligrammo per litro consentito), di natura tossico-persistente- bioaccumulabile - acc. in Esine, il 3.9.1996) e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di lire 30.000.000 di ammenda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il UZ, il quale ha eccepito:
a) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della deliberazione 25.10.1995 del consiglio di amministrazione della società "Trafilix", con la quale si assume che sarebbe stata delegata ad altra persona (il consigliere Rota Emilio) la prevenzione anche dei rischi specifici connessi al funzionamento dell'impianto di depurazione;
b) violazione dell'art. 59 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, in quanto:
- non sarebbe stato accertato se, al momento del prelievo dei campioni, corrispondente a quello della ripresa dell'attività produttiva dopo il periodo della chiusura estiva, vi fosse effettivamente in atto uno "scarico" dall'impianto di depurazione nel vaso recettore;
- non sarebbe stata valutata la sussistenza del dolo o della negligenza grave, che l'art. 59 anzidetto pone appunto quale condizione di punibilità del gestore di un impianto di depurazione nell'ipotesi di superamento dei limiti tabellari;
c) la incongrua concessione, con motivazione erronea ed illogica, del non richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie
La fattispecie contestata al ricorrente conserva rilevanza penale anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs, 11.5.1999, n. 152. Con riferimento agli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie - infatti - l'art. 33, 1^ comma, del D.Lgs. n. 152/1999 prevede che gli stessi "ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5... sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane in conformità ai criteri emanati dall'autorità d'ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2". Il 1^ comma dell'art. 33, risulta modificato come segue dall'art. 13 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 258 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18.9.2000 ed in vigore dal 3.10.2000):
"ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 alla tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2".
La legge attribuisce, dunque, al gestore del servizio idrico integrato, previa approvazione dell'amministrazione pubblica responsabile (fino al 3.10.2000: al gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane) il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e la disposizione anzidetta deve essere interpretata in stretto collegamento con le previsione di cui all'art. 54 dello stesso D.Lgs. n. 152/1999, ove viene sanzionata in via amministrativa l'effettuazione od il mantenimento di uno scarico senza osservare, "per gli scarichi di cui all'art. 33, comma 1^, le prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate dall'autorità competente.
Il 1^ comma dell'art. 54, risulta modificato come segue dall'art. 21 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 258, in vigore dal 3.10.2000:
"Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico, supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, o dell'art. 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".
Il 3^ comma dello stesso art. 54, risulta modificato come segue:
"Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni".
La previsione sanzionatoria penale resta comunque ferma per l'ipotesi di "inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5" (dal 3.10.2000: per le sostanze di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 alla tabella 3) (vedi Cass., Sez. III: 1.12.1999, n. 13694, Tanghetti e 21.2.2000, n. 1928, Manzoni) e, nella fattispecie in esame, risulta accertato il superamento dei limiti di accettabilità quanto al parametro dello zinco, ricompreso appunto tra le sostanze cui l'inderogabilità è riferita.
Secondo l'accertamento operato dal giudice del merito, appare incontestato che al momento del prelievo dei campioni (effettuato il giorno successivo a quello della ripresa dell'attività produttiva dopo il periodo della chiusura estiva) vi fosse effettivamente in atto uno "scarico" dall'impianto di depurazione nel vaso recettore e risulta altresì appurato che, proprio perché il fermo dell'impianto medesimo avrebbe potuto provocare un accumulo di sostanze inquinanti negli scarichi, si sarebbe dovuto procedere al momento della rimessione in funzione - e tanto, invece, non era stato eseguito - al prelievo dell'acqua ristagnata ed alla sottoposizione della stessa a specifico processo di depurazione.
Assolutamente incongrua e speciosa, infine, è la doglianza difensiva secondo la quale non sarebbe stata valutata la sussistenza del dolo o della negligenza grave, che l'art. 59, 6^ comma, del D.Lgs. n. 152/1999 poneva (con disposizione non più riprodotta nella nuova formulazione della disposizione, come modificata dall'art. 23, lett. d), del D.Lgs. n. 258/2000) quale condizione di punibilità del gestore di un impianto di depurazione nell'ipotesi di superamento di limiti tabellari. A tal proposito è sufficiente rilevare che la norma richiamata si riferiva espressamente al "gestore di impianti di depurazione" (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 258/2000: al "gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane") mentre il ricorrente non è stato condannato in tale qualità.
2. La delega di funzioni
L'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di questa Corte - ampiamente condiviso in dottrina e che viene qui ribadito - riconosce la legittimità della c.d. "delega di funzioni" in materia ambientale ma, al fine di valutare l'applicabilità e la validità di tale istituto nell'ambito dell'impresa, individua specifici criteri che investono profili oggettivi e soggettivi (vedi, ex plurimis, Cass., Sez. III: 17.1.2000, n. 422, Natali;
5.8.1998, n. 9160, Botarelli;
29.7.1998, P.M. in proc. Moscatelli;
24.11.1997, n. 19671, Ambrosi;
27.5.1996, n. 5242, Zanoni e 14.9.1993, n. 8538, Robba). Affinché la delega possa agire quale scriminante della responsabilità penale, costituiscono condizioni oggettive:
- le dimensioni dell'impresa, che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
- l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;
- l'esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed assicurino una adeguata pubblicità della medesima;
- uno specifico e puntuale contenuto della delega.
Sotto l'aspetto soggettivo devono essere, invece, considerati:
- la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato;
- il divieto di ingerenza da parte del delegante nell'espletamento dell'attività del delegato;
- l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato;
- la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato.
In materia di tutela dall'inquinamento, comunque, pure nelle imprese di grandi dimensioni, in ipotesi di delega, sussiste sempre la possibilità della responsabilità del delegante allorché l'inquinamento sia riconducibile a cause strutturali dovute a scelte generali ovvero allorché il delegante abbia omesso di esercitare il dovere generale di controllo, secondo diligenza e prudenza, sulla attività o inattività del delegato (Cass., Sez. III, 17.1.2000, n. 422, Natali). Nella fattispecie in esame (anche a prescindere dalle considerazioni svolte, in punto di fatto, sulle dimensioni dell'impresa e sulla non ritenuta necessità di decentrare compiti e responsabilità) ineccepibile risulta la valutazione del giudice di merito circa la natura non specifica del preteso conferimento di delega, poiché il documento prodotto dalla difesa conteneva soltanto un riferimento generico alla legge n. 319/1976, laddove la identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere resa possibile sulla base di precise e puntuali determinazioni, difettando le quali il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante.
3. La sospensione condizionale della pena
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata - con la quale è stata concessa di ufficio la sospensione condizionale della pena - ha disconosciuto sostanzialmente la propria facoltà di rinunciare a tale beneficio ed ha indotto svantaggi e pregiudizi, che vengono individuati:
- nello "interesse ad escludere che la opposizione al decreto penale di condanna fosse diretta ad evitare il versamento della sanzione pecuniaria, come risulterebbe di fatto dalla concessione del beneficio, mentre era diretta in primo luogo ad ottenere il riconoscimento della corretta gestione dell'impianto tramite un socio consigliere appositamente nominato responsabile con i più ampi poteri gestionali e di spesa, come da delibera del consiglio di amministrazione, e al fine di non incorrere personalmente nella sanzione di cui al 4^ comma dell'art. 21 legge n. 319/1976, ovvero la incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione";
- nell'interesse di non esporre la s.r.l. "Trafilex", da lui presieduta, "ad un futuro versamento della sanzione pecuniaria, nell'eventualità, non impossibile, della revoca del beneficio, ma di assolvere da subito la obbligazione penalmente sanzionata per un fatto verificatosi durante la sua gestione legale dell'azienda". Lo stesso ricorrente prospetta poi che la concessione del beneficio sarebbe stata incongruamente motivata sul presupposto che "l'effetto dell'esperienza giudiziaria" valga a costituire un sufficiente deterrente alla reiterazione di un reato contravvenzionale quale quello previsto e punito dall'art. 21 della legge n. 319/1976. Tali affermazioni contrasterebbero con una precedente applicazione, nei suoi confronti, del beneficio della sospensione condizionale (per una contravvenzione alla normativa antifortunistica nei luoghi di lavoro) e con la possibilità di ulteriore commissione del medesimo reato anche per uno sversamento accidentale, episodico od occasionale.
Le doglianze anzidette sono infondate alla stregua delle argomentazioni - svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza 2.6.1994, n. 6563, Rusconi - secondo le quali:
- la concessione della sospensione condizionale costituisce manifestazione dell'esercizio di un potere, avente natura discrezionale, attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice;
purtuttavia "l'esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 163 cod. pen. ed ai limiti previsti dall'art. 164 cod. pen., ma trova il proprio imprescindibile parametro nella finalità rieducativa della pena (art. 27, commi 1 e 3, della Costituzione), che, in vista della tutela delle posizioni individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale (art.25, comma 2, della Costituzione). Nella individualizzazione della pena, che ad un tempo soddisfa l'esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sociale del condannato, s'incentra il criterio (prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell'esercizio della potestà punitiva";
- per la concessione della sospensione condizionale non sono ipotizzabili ne' la necessità di istanza dell'imputato ne' il potere della parte di rinunciarvi, ma la concessione medesima "non può risolversi in un pregiudizio per la situazione dell'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, a tutela della sua posizione individuale", sicché l'interesse all'impugnazione non può escludersi tutte le volte che il provvedimento di concessione "sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa";
- "il pregiudizio addotto per contestare la concessione della sospensione condizionale in tanto rileva in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, cioè comprometta quelle posizioni garantite all'imputato dal legislatore con la previsione del beneficio";
- in tale prospettiva non può assumere rilevanza giuridica la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi, trattandosi di una valutazione di opportunità, del tutto soggettiva e per giunta eventuale, che si pone in chiara contraddizione con quella prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, 1^ comma, cod. pen. per la concessione del beneficio.
Applicando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che:
a) legittimamente il beneficio è stato concesso anche in mancanza di apposita istanza dell'imputato e con corretta motivazione esso è stato correlato alla finalizzazione della pena alla reintegrazione sociale del condannato;
b) l'imputato - nel chiedere la revoca del beneficio - pur non adducendo la mera opportunità di riservarlo a future condanne eventualmente più gravi, prospetta comunque valutazioni di opportunità del tutto soggettive e per giunta eventuali che non possono assumere rilevanza giuridica.
Ad evidenza irrilevanti sono, infatti, le ragioni che avrebbero spinto lo stesso ad opporsi al decreto penale di condanna (e la intervenuta concessione del beneficio non implica, ovviamente, l'affermazione che la spiegata opposizione al decreto penale di condanna fosse diretta (esclusivamente) ad evitare il versamento della sanzione pecuniaria) mentre inconferente - per il principio della personalità della pena - (oltre che soltanto ipotetico) appare il richiamo all'opportunità di non esporre la società "ad un futuro versamento della sanzione pecuniaria, nell'eventualità, non impossibile, della revoca del beneficio, ma di assolvere da subito la obbligazione penalmente sanzionata per un fatto verificatosi durante la sua gestione legale dell'azienda".
Il nostro sistema penale è ancorato, infatti, al principio costituzionale (art. 27, 1^ comma, della Costituzione) della responsabilità penale personale ed individuale (societas delinquere non potest: l'ente collettivo non può ricevere sanzione penale perché incapace di atteggiamento volitivo colpevole), anche se la condotta illecita sia stata posta in essere dal rappresentante allo scopo esclusivo di assicurare vantaggi all'ente rappresentato e l'art. 197, 1^ comma, cod. pen. prevede soltanto una obbligazione civile di garanzia della persona giuridica, per le pene pecuniarie, nel caso in cui colui che ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione commetta un reato, in violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita ovvero nell'interesse della persona giuridica, e versi in condizioni di insolvibilità, con successiva previsione (al 2^ comma) di applicazione al condannato delle disposizioni dell'art. 136 cod. pen. (conversione della pena pecuniaria) qualora detta obbligazione civile non possa essere adempiuta.
Inammissibile, infine, è la prospettazione di una sostanziale immeritevolezza del beneficio (per averne precedentemente goduto) e lo stesso è stato concesso proprio allo scopo di indurre il condannato a comportamenti di opportuna diligenza nel generale rispetto delle disposizioni di legge e non soltanto in relazione alla possibilità di ulteriore commissione (magari a titolo di colpa) del medesimo reato.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000