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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15681 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di Mantova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE ED che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso. Il difensore presente, Avv. Giuseppe Barreca, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15681 Anno 2026 Presidente: ACETO DO Relatore: CALABRETTA MA SA Data Udienza: 19/03/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato RO CI ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova che lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), I. n. 283/1962, fatto commesso nella qualità di legale rappresentante dell'allevamento "AS GI, PA e RT SS". Il ricorso articola tre motivi. 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), I. n. 283/1962, articolo 18 comma 1, lettera b), d. Igs. n. 27/2021, e dell'art. 2, cod. pen., deducendosi che l'art. 18 del d. Igs. n. 27 citato abbia abrogato, tra gli altri, l'art. 5 I. n. 283 del 1962. 2. Il secondo motivo censura l'impugnata sentenza in relazione al vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che non potesse considerarsi carne allo stato naturale quella contenente residuo di sulfadimetossina superiore al limite massimo consentito. A sostegno di tale censura, il ricorrente richiama altra sentenza emessa in distinto procedimento che in caso analogo aveva assolto l'imputato. Il motivo, sostanzialmente, deduce che la presenza di sulfadimetossina non alteri la composizione naturale della carne. 3. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., poiché il Tribunale ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione di punibilità in ragione dell'elevata concentrazione riscontrata (superiore al massimo), e della natura del bene-interesse tutelato dalla norma penale (la salute pubblica). All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso. Il difensore presente, Avv. Barreca, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Come infatti già affermato da questa Corte, le condotte di cui all'art. 5 della I. n. 283 del 1962, non hanno subito alcun effetto abrogativo, neppure per limitato periodo di tempo, atteso che nonostante l'abrogazione prevista dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni delle legge n. 282 2 e estensore Il Presidente A CALABRETTA A O ACETO 3 Il MA C nsiglier` del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5. (Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragoti, Rv. 282365 - 01). 1.2 Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché non si confronta con la motivazione svolta nel provvedimento impugnato, dalla quale risulta, anzitutto, il dato oggettivo del rinvenimento, nei campioni sottoposti ad analisi, di sulfadimetossina in misura superiore al doppio di quella consentita, dall'altro la circostanza che tale sostanza non rientra tra quelle naturalmente presenti sicché, come dichiarato dal teste Feliciani, veterinario in servizio presso di Modena, la relativa presenza ne altera la composizione naturale. Nel caso di specie, pertanto, il giudice del merito, con un apprezzamento in fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che la sostanza rinvenuta nelle carni dell'animale avesse determinato l'alterazione della composizione naturale della carne del bovino, destinato alla macellazione ed all'alimentazione umana. Si osserva, peraltro, che questa Corte ha già valutato l'idoneità della presenza di sulfadimetossina a determinare l'alterazione della composizione naturale della carne (Sez. 3, n. 10023 del 27/01/2017, Rinero, non mass.; Sez. F, n. 35907 del 27/08/2004, Boccia, non mass.). 1.3 Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile: la sentenza impugnata ha svolto adeguata motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., fondata sull'entità del discostamento tra quantitativo di sostanza rinvenuto (pari al doppio del massimo consentito) e consentito, e sulla natura del bene interesse presidiato dalla norma penale incriminatrice: peraltro, in linea con l'esclusione di un'ipotesi di particolare tenuità del fatto, il giudice ha altresì escluso, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/03/2026
sentita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE ED che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso. Il difensore presente, Avv. Giuseppe Barreca, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15681 Anno 2026 Presidente: ACETO DO Relatore: CALABRETTA MA SA Data Udienza: 19/03/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato RO CI ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova che lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), I. n. 283/1962, fatto commesso nella qualità di legale rappresentante dell'allevamento "AS GI, PA e RT SS". Il ricorso articola tre motivi. 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), I. n. 283/1962, articolo 18 comma 1, lettera b), d. Igs. n. 27/2021, e dell'art. 2, cod. pen., deducendosi che l'art. 18 del d. Igs. n. 27 citato abbia abrogato, tra gli altri, l'art. 5 I. n. 283 del 1962. 2. Il secondo motivo censura l'impugnata sentenza in relazione al vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che non potesse considerarsi carne allo stato naturale quella contenente residuo di sulfadimetossina superiore al limite massimo consentito. A sostegno di tale censura, il ricorrente richiama altra sentenza emessa in distinto procedimento che in caso analogo aveva assolto l'imputato. Il motivo, sostanzialmente, deduce che la presenza di sulfadimetossina non alteri la composizione naturale della carne. 3. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., poiché il Tribunale ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione di punibilità in ragione dell'elevata concentrazione riscontrata (superiore al massimo), e della natura del bene-interesse tutelato dalla norma penale (la salute pubblica). All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso. Il difensore presente, Avv. Barreca, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Come infatti già affermato da questa Corte, le condotte di cui all'art. 5 della I. n. 283 del 1962, non hanno subito alcun effetto abrogativo, neppure per limitato periodo di tempo, atteso che nonostante l'abrogazione prevista dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni delle legge n. 282 2 e estensore Il Presidente A CALABRETTA A O ACETO 3 Il MA C nsiglier` del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5. (Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragoti, Rv. 282365 - 01). 1.2 Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché non si confronta con la motivazione svolta nel provvedimento impugnato, dalla quale risulta, anzitutto, il dato oggettivo del rinvenimento, nei campioni sottoposti ad analisi, di sulfadimetossina in misura superiore al doppio di quella consentita, dall'altro la circostanza che tale sostanza non rientra tra quelle naturalmente presenti sicché, come dichiarato dal teste Feliciani, veterinario in servizio presso di Modena, la relativa presenza ne altera la composizione naturale. Nel caso di specie, pertanto, il giudice del merito, con un apprezzamento in fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che la sostanza rinvenuta nelle carni dell'animale avesse determinato l'alterazione della composizione naturale della carne del bovino, destinato alla macellazione ed all'alimentazione umana. Si osserva, peraltro, che questa Corte ha già valutato l'idoneità della presenza di sulfadimetossina a determinare l'alterazione della composizione naturale della carne (Sez. 3, n. 10023 del 27/01/2017, Rinero, non mass.; Sez. F, n. 35907 del 27/08/2004, Boccia, non mass.). 1.3 Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile: la sentenza impugnata ha svolto adeguata motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., fondata sull'entità del discostamento tra quantitativo di sostanza rinvenuto (pari al doppio del massimo consentito) e consentito, e sulla natura del bene interesse presidiato dalla norma penale incriminatrice: peraltro, in linea con l'esclusione di un'ipotesi di particolare tenuità del fatto, il giudice ha altresì escluso, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/03/2026