Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 01 999 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DA POB CASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 21118/99 Cron.4875 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OR LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato FRANCO ARNO 47, AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 4678 avverso la sentenza n. 44/99 del Tribunale di PERUGIA, -1- depositata il 30/06/99 R.G.N. 2286/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- } R.G. 21118/99 Svolgimento del processo La sig.ra NG OR, invalida civile, avendo la competente Commissio- ne medica negato che ricorressero i presupposti per attribuirle l'indennità d'ac- compagnamento, conveniva in giudizio il Ministero del Tesoro davanti al Pre- tore di Perugia, che rigettava la domanda di mero accertamento proposta dal- l'assistita, ritenendo, conformemente alla consulenza, che l'interessata potesse deambulare in modo autonomo, servendosi di un adeguato appoggio e senza il permanente ausilio di un accompagnatore. La sentenza pretorile era impugnata dalla OR, che lamentava la mancata valutazione delle infermità riguardanti anche gli arti superiori, che le impedi- vano di utilizzare presidi ortopedici. Il Tribunale ha ritenuto che la ctu avesse negato rilevanza a queste patologie, pervenendo, pertanto, ad un giudizio sfavorevole. Contro questa sentenza la OR propone un articolato motivo di ricorso per cassazione, cui il Ministero dell'Interno oppone controricorso. Motivi della decisione La costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno è inammissibile, non trattandosi del soggetto nei cui confronti era stata proposta l'azione di mero accertamento del diritto (v. SS.UU. 12 luglio 2000, n. 483) da parte dell'odier- na ricorrente [v. atti, epigrafe sentenza impugnata ed ivi, pg. 2, ultimo perio- do: "...con la condanna di detto Ministero (del Tesoro -n.est.) al pagamento del beneficio (domanda indi rinunciata, previa specificazione del carattere mera- mente dichiarativo della pronuncia richiesta)"]. Ciò premesso, la sig. NG OR enuncia la "violazione e falsa applica- zione dell'art. 1 della 1. 11 febbraio 1980, n. 18 e 6 d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509- Motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, nn 3 e 5, cod. proc. civ.)", poiché a fronte delle patologie interessanti gli arti superiori, im- 3 peditive, in tesi, dell'uso di presidi quali bastoni o stampelle, che le avrebbero favorito la deambulazione autonoma, il Tribunale, senza avvalersi di un se- condo consulente, non avrebbe sufficientemente ponderato quanto da lei de- dotto (e documentato con relazione peritale) in sede d'appello circa la gravità dei morbi di UP (interessante i movimenti scapolo omerali) e di DU RE (incidente sulla presa a pugno) di cui era affetta, limitandosi a una gene- rica contestazione. Com'è noto le situazioni fattuali previste legislativamente per l'attribuzione dell'indennità d'accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossi- bilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore, oppure nelle difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie dell'età ("gli atti quotidiani della vita") senza continua assistenza. Ciò premesso, la domanda della OR si fondava sull'impossibilità di una deambulazione autonoma, mentre la sentenza, rifacendosi alla ctu, è pervenuta a un giudizio negativo (v., ivi, pgg. 4/5) "non per una omessa considerazione delle certificazioni (mediche: n.d.est.), ma per una loro ritenuta inidoneità a co- stituire prova sufficiente dell'incapacità di attendere agli atti della vita quoti- diana della ricorrente", il che non è, di tutta evidenza, risposta coerente rispet- to alla denunciata situazione di fatto da cui traeva alimento la domanda, tanto più meritevole di approfondimento tecnico-sanitario, in considerazione delle particolari infermità (morbi di UP e di DupuRE, interessanti i movimen- ti scapolo omerali e la presa a pugno) incidenti sugli arti, dai quali la deambu- lazione dell'assistita avrebbe dovuto trovare idoneo sostegno, oltretutto aven- do il CTU ricordato, nella sua relazione, di cui questa Corte, in considerazione legittimamente dei riferimenti contenuti nella sentenza, ha/preso visione, d'aver dovuto sor- reggere la OR nella deambulazione, dopo averle sottratto il presidio or- topedico, con ciò evidenziando la necessità dell'aiuto permanente di un ac- compagnatore. ཏི ར་ La sentenza deve essere, pertanto, cassata e rimessa, per un nuovo esame,alla Corte d'appello di Roma, che si designa anche al fine di regolare le spese pro- cessuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001. Il Consigliere est рибри Il PresidenteVincenzo Ученка Love. sella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 FEB. 2002 IL CANCELLIERE I D , " O L A L S 0 O S 1 3 B A . 3 I T T 5 D , R A . A A S ' T N E L S P L S 3 O E I 7 P D - N I M 8 I G - S 1 O N A 1 E D A S D E E I T E G A , N G O E O E S R T T L E T S I I R A I G E L D L R E O D;
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