Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
0 3 3 3 2 /0 1 ud. pubbl. 28.11.2000 r.g. n. 17784/98 oggetto: fideiussione e prova CRON. 6882 пер. Мол REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio TERZA SEZIONE CIVILE dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : il IL CANCELLIERE Presidente;
FIDUCCIA, dott. Gaetano Consigliere;
dott. Paolo VITTORIA , dott. Roberto PREDEN ' CANCELLERIA dott. Francesco SABATINI relatore " dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE I.A.C.P. per la Provincia di Pordenone in persona ' Richiesta copia studio elett. dom. in Roma del legale rappresentante ' ' dal Sig. CAFFARELL via Tigrè n. 37 dell'avv. per diritti 3002 ' presso lo studio e difeso il 4 MAG. 2001 Francesco LI e rappresentato IL CANCELLIERE dall'avv. Antonio Forza in virtù di procura a margine del ricorso e delibera n. 5693/98 ricorrente 1 DIRITTI DI 1926 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro in persona del dal Sig. Veccione SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI s.p.a. , per diritti C. 2000 Gianluigi Boccia legale rappresentante comm. ' IL CANCELLIERE elett. dom. in Roma via G. Vico n. 22 , presso lo ' studio dell'avv. Giorgio Vecchione che la rapresenta e difende unitamente all'avv. Nicola LIRE 1000 in virtù di procura in calce alRago CANCELLERIA controricorso controricorrente avverso AU236834 la sentenza n. 225 in data 20.3. 11.5.1998 della Corte di Appello di Trieste ( r.g. n. 634/95 ) • Udita nella pubblica udienza del 28 novembre BB497753 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per il ricorrente l'avv. Francesco ' per delega che ha chiesto LI ' l'accoglimento del ricorso • E' comparso per la controricorrente l'avv. Giorgio Vecchione , che ha chiesto il rigetto del ricorso in persona del sost.Sentito il P.M. ' procuratore generale dott. Raffele Ceniccola che ' ha chiesto il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 - alla quale La società Impresa RI popolari della l'Istituto autonomo per le case appaltato Provincia di Pordenone aveva la - fu costruzione di alcuni edifici in S. Vito dichiarata fallita dopo che la società italiana cauzioni di seguito SIC aveva prestato ) fideiussione dell'adempimento dei a garanzia relativi obblighi contrattuali • Emesso dal Presidente del Tribunale di Pordenone ad istanza del predetto Istituto e sulla base di ' detta fideiussione decreto ingiuntivo per ' ' la SIC propose rituale l'importo di 108.802.000 opposizione che venne respinta dall'adito Tribunale con sentenza del 10.4.1995 . In riforma di tale decisione , impugnata dalla SIC ' con la pronuncia , ora gravata la Corte di ' Appello ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha respinto nel merito la domanda avanzata dall'Istituto che ha condannato al pagamento delle spese del doppio grado . Per quanto ancora rileva la Corte ha ritenuto ' in tal senso interpretando il contratto ' che la SIC aveva prestato fideiussione a garanzia del soddisfacimento degli eventuali crediti dell'istituto committente ' con la conseguenza che quest'ultimo era onerato della prova relativa che non era stata acquisita • Il committente aveva bensì anticipato la somma di lire 226 milioni circa la restituzione di essa costituiva ma ' oggetto di distinta polizza fideiussoria pure emessa dalla SIC e per la quale l'istituto aveva avanzato separata richiesta di pagamento Detta prova non poteva tṛarsi neppure dall'accertata giacenza di un finanziamento inutilizzato di circa due miliardi di lire e dalle spese necessarie per il rinnovo della procedura d'appalto , e ciò sia in considerazione della molteplicità delle polizze fideiussorie emesse dalla SIC e da terzi a garanzia delle obbligazioni della RI sia perché non ' dell'appaltopoteva escludersi che il rinnovo potesse produrre condizioni più favorevoli al committente . Per la cassazione di tale decisione l'istituto ha proposto ricorso ' affidato a due motivi cui la ' • Entrambe le partiSIC resiste con controricorso hanno depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 " 132 n. 4 325 e 326 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. ' nonché difetto di motivazione ed afferma che la avrebbe dovuto dichiarare Corte territoriale inammissibile per tardività l'appello proposto dalla società SIC in data 23 ottobre 1995 avverso sentenza notificata il 22 settembre precedente e ' , pertanto , decorsi 31 giorni . pur confermando che le La controricorrente notificazioni della decisione di primo grado e del conseguente appello avvennero nei giorni ex adverso indicati nega invece che l'impugnazione sia ' stata proposta intempestivamente giacchè il 22 ottobre 1995 cadeva di domenica . 'Il motivo è infondato : a norma infatti , del primo comma dell'art. 155 c.p.c. il termine di decadenza di trenta giorni stabilito dall'art. ' 325 c.p.c. nella specie iniziò a decorrere il 23 ' settembre 1995 ( giorno successivo a quello di notifica della decisione di primo grado ) ' con la conseguenza che essendo giorno festivo ( domenica ' ' giorno in cui sarebbe ) il 22 ottobre 1995 dovuto scadere esso fu prorogato ex lege ( ' art. 155 citato quarto comma ) al 23 successivo ' le giorno in cui la notifica fu effettuata ' pertanto tempestivamente 105 Legittimamente , pertanto , la Corte territoriale ' su tale implicita e del tutto esatta premessa ha esaminato nel merito l'appello . 2 . Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 5 della polizza fideiussoria , nonché vizio di motivazione e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno patito da esso ricorrente a seguito dell'inadempimento dell'appaltatrice e ' pur riconoscendo che la somma oggetto della domanda avrebbe dovuto essere provata con i normali "I afferma che tale prova parametri di legge " doveva ritenersi acquisita giacché l'erogazione di la lire 226.304.000 era stata documentata ' molteplicità delle polizze non poteva compensare gli interessi passivi che esso ricorrente avrebbe dovuto corrispondere alla Regione in caso di ' e che la crisi mancato riappalto dei lavori dell'edilizia non poteva essere considerata come fatto notorio . Il motivo è infondato . Per costante giurisprudenza l'opposizione a и autonomodecreto ingiuntivo non introduce un giudizio ma produce invece l'effetto che sulla ' 6 domanda dell'attore , già proposta nelle forme del procedimento monitorio si debba ormai conoscere ' attraverso le forme dell'ordinario processo di cognizione ( da ultimo in tal senso Cass. nn. ' 8717/98 , 3671/99 e 4974/00 ) era conseguentemente onere Tanto premesso ' dell'odierno ricorrente parte attrice del giudizio provare ( art. 2697 primo comma c.c. ) i ' costitutivi della domanda ed in concreto fatti che si erano realizzati tutti i presupposti previsti in contratto perché insorgesse dall'attuale l'obbligazione di garanzia assunta controricorrente • Nel convincimento della Corte territoriale secondo il quale tale prova non è stata acquisita , non è ravvisabile la violazione né del primo comma dell'art. 115 c.p.c. giacchè la Corte ha giudicato sulla base delle risultanze processuali né dell'art. 2697 C.C. invocabile in sede di ' legittimità nel diverso caso che nella specie non ' viene in considerazione della inversione dell'onere della prova La valutazione della prova è invece sindacabile le in questa sede nel caso in cui essa sia frutto di motivazione inadeguata od illogica 7 Nella specie non ricorre neppure tale vizio . Il convincimento della Corte territoriale è ' sufficientemente motivato e resiste invero ' pertanto alle censure elevate : quanto , infatti , all'erogazione di lire 226.304.000 la Corte ' suddetta non ha affatto negato che fosse stata acquisita la prova relativa ' ma l'ha giudicata irrilevante con il pertinente rilievo che detta erogazione formava oggetto di diversa polizza fideiussoria in forza della quale l'Iacp aveva avanzato separata richiesta di pagamento . Quanto alla giacenza di un finanziamento inutilizzato di circa, due miliardi di lire ed alle spese necessarie per il rinnovo della procedura d'appalto ' la stessa Corte ha ritenuto tali elementi insufficienti la a concretare prova a carico dell'istituto osservando che essi avevano carattere presuntivo;
che risultavano essere state emesse più polizze fideiussorie e che non potevano escludersi condizioni di riappalto più favorevoli al committente data la crisi del settore . Le censure che il ricorrente al riguardo muove sostanzialmente dirette ad una diversasono valutazione di tali risultanze e sono pertanto inammissibili : inammissibilità che comporta 8 l'assorbimento della stessa doglianza relativa alla nozione di fatto notorio . '3 . Il ricorso è pertanto infondato con le conseguenze di legge ( art. 91 c.p.c. ) quanto alle spese •
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ' liquidate in lire 226.100 oltre lire 60000 9.000.000 1 novemilioni ) di onorari in favore 310000 della controricorrente Così deciso in Roma. nella camera di consiglio ' della Corte , il 28 novembre 2000 • Speran Fiducin Presidente Il Consigliere est. Краба Franc subtic. ени ルILOS Depositata in Cancelleria Oggi, li 7 MAR. 2001 I CANCELLIERE Giovanni Gambattiste 800. * UFFICIO MAN 2001 า ... 14362