Sentenza 4 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10579 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA 1 057 9 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 18110/00 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCI Consigliere 23704 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Ud.30/01/03 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT ZI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato FABIO LAIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ZAULI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA FORLI' CESENA;
intimata - provvedimento del Tribunale di FORLI', avversO il emesso il 29/06/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 217 udienza del 30/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. OT IZ, con ricorso 12 giugno 1996 al Pretore di Forlì, proponeva opposizione avverso il di sospensione della patente di guida provvedimento adottato nei suoi confronti a seguito di un incidente stradale nel quale era stata coinvolta. Deduceva di non esserne responsabile, che il procedimento di sospensio- ne della patente era stato compiuto senza l'adempimento previsto dall'art. 223 del codice della strada, che non stata proposta querela. Deduceva altresì di avere era autonomamente impugnato l'ordinanza con la quale le era stato ingiunto il pagamento dilire 312.400 in relazione alla violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, contestata- le, essendo responsabile dell'incidente unicamente Por- tolani IL, conducente dell'altra autovettura coin- volta nell'incidente, che non aveva rispettato il se- gnale di "dare la precedenza". I due procedimenti non venivano riuniti e l'ordinanza di sospensione della patente veniva conva- lidata all'udienza del 29 giugno 2000, per la mancata comparizione di essa opponente. 2 Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi a questa Corte dalla OT con ricorso notificato il 18 settembre 2000 al Prefetto di Forlì-Cesena, con il qua- le sono stati formulati nove motivi di impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, per non essere stata notificata о comunicata all'opponente odierna ricorrente - la fissazione dell'udienza del 29 giugno 2000, in cui fu adottato il provvedimento im- pugnato. Tale udienza, infatti, fu fissata dopo tre rinvii di ufficio e la sostituzione del giudice. Con il secondo motivo si deduce la su detta omis- sione ha cagionato la violazione del principio del con- traddittorio, con conseguente violazione degli artt. 24 della Costituzione e 101 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 181 c.p.c 2 23 della legge n. 689 del 1981, per non essere il provvedimento di convalida dell'ordinanza opposta adottabile dopo la prima udien- za. Con il quarto motivo si denuncia la "nullità del- la sentenza" per violazione dell'art. 82, comma 5, del- le disposizioni di attuazione del c.p.c., per non avere 3 il giudice disposto la comunicazione di una nuova udienza, rilevando l'omessa comunicazione. Con il quinto motivo si denuncia la invalidità del provvedimento impugnato, consistendo la mancata CO- municazione dell'udienza legittimo impedimanto a compa- rire. Con il sesto motivo si denuncia l'omessa motiva- zione del provvedimento impugnato, in relazione a quan- to stabilito con la sentenza n. 534 del 1990 della Cor- te costituzionale. Con il settimo, l'ottavo e il nono motivo si de- nuncia che, se il giudice di primo grado avesse esami- nato il merito dell'opposizione avrebbe dovuto rileva- re: a) la violazione dell'art. 223 del codice della strada;
b) che la sospensione della patente non poteva essere irrogata per non essere stata proposta la quere- la;
c) che la ricorrente non aveva compiuto le viola- zioni del codice della stada imputategli. Il ricorso é fondato in relazione al terzo moti- con assorbimento degli altri. VO, Risulta dal fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado che l'udienza di prima comparizione fu fis- sata per il giorno 24 luglio 1997, alla quale 1 che era rappresentata nel giudizio di op- 1'opponente -posizione dall'avv. Carlo Zauli comparve. La causa fu 4 rinviata al 26 marzo, in cui, parimenti, l'opponente comparve e quindi al 24 settembre 1998. Tale udienza non fu tenuta e fu rinviata di ufficio per impedimento del giudice al 18 novembre 1999 e poi al 29 giugno 2000, non essendosi tenuta neanche tale udienza. Nel frattempo erano state soppresse le Preture, la causa era divenuta di competenza del Tribunale e l'udienza fu tenuta da altro giudice. In tale udienza fu adottato il provvedimento di convalida per la mancata comparizione dell'opponente. Ne risulta che il provvedimento di convalida non fu emesso per la mancata comparsa dell'opponente all'udienza di prima comparizione, nella quale soltanto poteva essere adottato a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 (Cass. 4 gennaio 2002, n. 48; 13 dicem- bre 2000, n. 15747), ma in un'udienza successiva. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in re- lazione al terzo motivo, con assorbimento degli altri e il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Forlì, in persona di altro magi- strato, che statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il terzo motivo del ricorso. Dichiara as- 5 sorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Forlì. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario He Musis Francesco Felicetti Hallfun'sYuis From "think" مسمه CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Civile Depositatun acelleria ԲԱՂ ANSELLIERE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA"ESENTE DA REGISTRAZIONE LEGGE 3-5-1967 N. 317"