Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 68475 E R N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 T 2 EPUBBLICA ITALIANA B S . 0 2 2 57 / 02 Y I . R R . L G P L E A . A R D T L U B A E A B D D T I RTE SUPREMA DI C SSAZIONE I E S R 1 A Oggetto T N I T 3 E 1 N R S . IRPEF - E E I SEZIONE TRIBUTARIA S N REDDITI D'IMPRESA - A T E DEDUCIBILITA' COSTI A NON REGISTRATI M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 6300/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Cron. 5434 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 27/09/01 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente hew SEN TENZA sul ricorso proposto da: SS SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell'avvocato MARIA CARLA VECCHI, difeso dall'avvocato ANDREA VERNAZZA, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI . N I PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente - 1838 nonchè
contro
UFF II DD GENOVA I UFF;
- intimato -
avversO la sentenza n. 129/99 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 21/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VERNAZZA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore بيننا Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 § 1. Svolgimento del processo Il 15 marzo 1989 la RD di NZ, nel corso una verifica fiscale nello studio della rag. Rita di Falsetta, sito in Genova, rinveniva il registro degli inventari e il libro giornale della ditta individuale Silvano SO, con sede in Montoggio, non tenuti in conformità a quanto prescritto dall'art. 22 del d. P. R. n.600/73. Altri registri della stessa specie, appartenenti alla detta impresa, venivano acquisiti dalla RD di NZ presso lo studio SISCO in Genova, il 28 marzo 1989. che nonAvuta conferma dalla rag. Falsetta esistevano altri registri dello stesso genere, la RD di NZ accertava che il registro degli inventari recava scritturazioni fino al 1° gennaio 1985, e che non risultavano annotati gli inventari degli anni 1985, 1986 e 1987; che il libro giornale operazioni dal 1° gennaiorecava annotate - a matita 1985 al 31 dicembre 1985; nessuna registrazione riferita agli anni 1986, 1987 e 1988. Sulla base di tali elementi l'ufficio delle Sampierdarena emetteva imposte dirette di Genova 1985 e il 1986, assumendo avvisi di accertamento per il come redditi imponibili i ricavi rilevati dalla 2 costi, pur RD di NZ e non riconoscendo rilevati nella verifica. accolti dalla I ricorsi del SO venivano commissione tributaria di primo grado di Genova, la quale respingeva l'eccezione d'inammissibilità dell'ufficio per la mancata trasmissione dei ricorso allo stesso. La commissione tributaria di secondo grado di Genova accoglieva l'appello dell'ufficio, rilevando l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi. Tributaria Il SO ricorreva alla Commissione live Centrale la quale, riuniti i giudizi: trasmissione di copia dei negava che la mancata ricorsi all'ufficio determinasse la loro inammissibilità, stante la regolare costituzione del contraddittorio;
riteneva legittima l'acquisizione dei documenti sui quali si fondava l'accertamento; rimetteva la controversia alla commissione tributaria regionale della Liguria. Nell'atto di riassunzione del giudizio il SO lamentava la violazione dell'art. 39, secondo comma, del d. P. R. n.600/73, per avere l'ufficio proceduto ad accertamento induttivo, nonostante la regolare tenuta della contabilità. In particolare, contestava che le 3 annotazioni eseguite а matita equivales sero ad un'omessa annotazione, e che fossero stati assunti come redditi imponibili ricavi risultanti dalle stesse scritture, mentre non erano stati considerati i costi ivi risultanti. Deduceva che, secondo la costante giurisprudenza, l'art.74 del d.P.R. n.600/73 dev'essere inteso nel senso che anche i costi non regolarmente registrati devono essere riconosciuti, quando ne sia dimostrata 1'inerenza а specifici ricavi, e che tale principio era stato accolto dall'art.75 del d. P. R. n.917/86. Con sentenza 12 aprile 21 settembre 1999 la commissione regionale rigettava le domande del SO confermava gli accertamenti, con la seguentee motivazione: il contribuente, operando in regime di contabilità aveva, ai sensi dell'art.14 del d. P. R.ordinaria, n. 600/73, l'obbligo di istituire e tenere le seguenti scritture contabili: a) il libro giornale, da tenere, secondo l'art. 2219 cod.civ., richiamato dall'art.22 del d. P.R. n.600/73, secondo le norme di un'ordinata contabilità; b) il libro degli inventari, sul quale, secondo l'art. 15 del d. P. R. n.600/73, va redatto l'inventario entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
deve essere, inoltre, 4 redatto il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell' art. 2217 cod. civ., copia dei quali deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi;
nella specie, per l'anno 1985 era stata redatta a matita solo una parte delle operazioni ( quelle di gestione ); non erano stati predisposti, né il bilancio, né il conto dei profitti e delle perdite;
per il 1986 non risultava adempiuta alcuna delle formalità prescritte;
in particolare, per quanto riguardava le annotazioni a matita, le stesse non potevano considerarsi rispondenti alla finalità di determinazione del reddito d'impresa ( art. 22 e 39 del d. P.R. n.600/73), non avendo carattere di stabilità e non garantendo l'assenza di manipolazioni. Pertanto, la registrazione dei dati con mezzo grafico del tutto inaffidabile dava luogo ad una inattendibilità complessiva delle scritture, giustificando, unitamente alle accertate omissioni, il ricorso al metodo induttivo;
pur avendo il contribuente regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi. L'imponibile dichiarato 5 ( L. 13.719.000 ) risultava in contrasto col saldo attivo tra ricavi e costi rilevato dalla RD di NZ;
per quanto riguardava la dedotta violazione dell'art.74 del d. P. R. n.597/73, il cui contenuto era riprodotto nell'art.75 del d. P. R. n.917/86, non potevano ammettersi i costi ed oneri soggetti a registrazione obbligatoria e non registrati;
inoltre, i costi in questione avrebbero dovuto in forza dell'art. 74, secondo comma, del d. P. R. n.597/73 - esseree 75, quarto comma, del d. P. R. n.917/86 imputati al conto dei profitti e delle perdite. на Avverso tale sentenza il SO ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. § 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.74, terzo comma, del d. P.R. 29 settembre 1973, n.597, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce: pur non contestandosi la ritenuta irregolarità delle scritture redatte a matita, la commissione regionale ha errato, considerando non deducibili i costi che non essendo il terzo pur risultavano dalla verifica, n.597/73 applicabile comma dell'art.74 de l d. P. R. 6 allorchè si sia proceduto ad accertamento induttivo, ma soltanto ad accertamento effettuato sulla scorta della sola documentazione contabile, ovvero ad accertamento analitico ex art. 39, primo comma, d. P. R. n.600/73. L'accertamento induttivo prescinde totalmente dalle scritture contabili, ed è effettuato Per lasulla base degli elementi raccolti. determinazione dell'imponibile l'ufficio deve tener conto dei componenti negativi che hanno concorso а produrlo. Tale è il costante orientamento della kon giurisprudenza di legittimità; se dovesse condividersi l'interpretazione dell'art.74 seguita dalla commissione regionale, tale norma sarebbe in totale contrasto col principio della capacità contributiva, stabilito dall'art.53 Cost. S 3. Motivi della decisione Il ricorso merita accoglimento. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte si vedano, fra le numerose in materia, le sentenze l'art. 75, comma 4, del 2000/ 15088 e 2001/2168 ) applicabile anche t.u.i.r. n.917/86, retroattivamente, in forza del disposto dell'art.36 del d. P. R. 4 febbraio 1988, n.42 consente la deduzione dei costi non registrati < se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi». Deve considerarsi, inoltre, che il sesto comma dello stesso articolo, il quale subordinava la deducibilità dei costi e degli oneri alla registrazione nelle scritture contabili, è stato abrogato dall'art.5 del d. P. R. 9 dicembre 1996, n.695. Sono pure da condividersi i rilievi del ricorrente circa la non applicabilità dei limiti posti dal secondo e dal terzo comma dell'art.74 d. P. R. 29 settembre 1973, n.597, in secondo la quanto, tali disposizioni nongiurisprudenza della Corte, operano in caso di accertamento induttivo, ma solo nel caso di reddito dichiarato o accertato sulla base della documentazione contabile in possesso del contribuente. Pertanto, anche nella vigenza del d.P.R. n. 597/73, l'ufficio, determinando il reddito d'impresa dalle scritture contabili ai sensiindipendentemente dell'art.39 del d. P. R. 29 settembre 1973, n.600, non poteva non prendere in considerazione i costi sostenuti per la produzione dei ricavi accertati. L'accoglimento delle censure comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. I giudici di rinvio dovranno attenersi al principio di diritto sopra enunciato e, quindi, verificare ulteriori requisiti di l'esistenza dei costi e gli legge per loro deducibilità. 8 Ai giudici di rinvio è rimessa la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 settembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Altieri Michele Cant IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casanc DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE ON CasanoMiddle E REGISTRAZION D.P.R. 26/4/1986 . 5 N A - D TAB. ALL. B CHENTE SENS) DEL RIA TA IBU 131 A ATERIA TR N F 9