Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
IMPOSTA DI REGISTRO E + ALTRA TASSA E PUBBLICA ITALIANA BC marzo 1987 n.74) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE0 2076/0 Oggetto pszarding offer Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrali: hoc tempo Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G. N. 11180/00 Consigliere Cron. 4755 Dott. Francesco FELICETTI Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ud.20/09/02 Dott. Vittorio RAGONESI Rel Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA LA CO, elettivamente VIA CARONCINI 6, presso l'avvocato GENNARO CONTARDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO CAPORASO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
IN AR IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 18. presso l'avvocato AR LUISA JAUS RICHIELLO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente 2002 + 1668 -1- PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
- intimato -
avvers0 la sentenza n. 1543/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Contardi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Richiello che ha chiesto il rigetto del ricorsO, udito il P.M. ir persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 13.08.1993, LA Francesco chiedeva al Tribunale di Roma a)di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con RA MA NI;
b)di attribuirgli in via definitiva la ex casa coniugale;
e) di fissare un contributo, a carico della RA per il mantenimento del figlio maggiorenne ER con lui convivente. Si costituiva in giudizio la RA, che non si opponeva alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva di rigettare la richiesta di assegno a suo carico per il figlio ER, e che le fosse assegnata la casa coniugale di Ostia. In subordine, chiedeva l'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento, in misura almeno equivalente al canone di locazione versato dalla stessa all'uscita dalla casa coniugale. In ulteriore subordine la RA chiedeva la restituzione di beni mobili di esclusiva proprietà sua e dei propri figli CO e NE AC nonché della metà dei mobili in comproprietà con il LA. Il Tribunale di Roma con sentenza 1941/97, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti disponendo l'assegnazione della casa coniugale, con quanto in essa contenuto al LA e determinando in £ 400.000 mensili. oltre rivalutazione Istat, l'assegno dovuto dal LA alla ex coniuge. Con ricorso notificato in data.
5.02.98 LA proponeva appello avverso il capo della sentenza concemente l'assegno divorzile. Si costituiva in giudizio la RA chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1543/99, rigettava l'appello del LA. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso la RA che ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il LA deduce la violazione dell'art. 5 della legge 898/70 e la contraddittorictà della motivazione della impugnata sentenza laddove ha riconosciuto all'ex coniuge l'assegno di divorzio nonostante questa, in ragione della propria attività lavorativa, goda di un livello di vita attuale equivalente a quello godule in costanza di matrimonio. Con il secondo motivo lamenta che la corte di merito non ha tenuto in alcun conto, omettendo ogni motivazione in proposito. la dichiarazione in data 26.3.75 .con la quale la RA liberava esso ricorrente da ogni obbligazione nei suo confronti. Con il terzo motivo si duole che la sentenza impugnata non abbia comparato i redditi attuali delle parti con quelli goduti in costanza di matrimonio,umettendo così di rilevare, in ragione di tale mancata comparazione, che la RA gode dello stesso tenore di vita di quello goduto in pendenza di matrimonio. Per quanto concerne il primo motivo, questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando al momento del divorzio, l'inadeguatezza dei mezzi (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali o di ogni altra utilità disponibile) del coniuge richiedente in rapporto al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso,non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamicate autosufficiente) C rilevando, invece. l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche(ex plurimis Cass 3101/00:Cass 7068/01;Cass 6660/DI:Cass 8225/00). A tali principi si è correttamente attenuta la Corte territoriale che ha ritenuto, con valutazione di merito fondata su elementi probatori analiticamente individuati e con argomentazioni logicamente coerenti e che si sottrae pertanto ad ogni sindacato di legittimità, che la posizione economica della RA abbia subito un deterioramento rispetto a quella in precedenza goduta con la conseguenza che alla medesima spettasse l'attribuzione dell'assegno divorzile. In particolare, gli elementi probatori in questione afferiscono alla situazione patrimoniale dei coniugi, quale la stessa risulta dalla documentazione dai medesimi prodotta „secondo cui il LA aveva goduto nel 1993 di un reddito di 73 milioni lordi mentre la RA nel 1997 aveva goduto di un reddito di circa 41 milioni e mezzo lordi. In virtù di tale documentazione appare ineccepibile la conclusione tratta dalla Corte territoriale secondo cui il divario tra i que redditi esaminati a tutto svantaggio della resistente dimostra di per sé il deterioramento della posizione economica di quest'ultima rispetto al periodo del matrimonio e giustifica, pertanto, la concessione dell'assegno divorzile. Osserva ulteriormente la Corte che alcune delle censure mosse dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame si presentano come inammissibili in quanto afferiscono esclusivamente al merito della decisione stessa e prospettano degli elementi fattuali, quali „ad esempio, l'attività privata di ostetrica, che si assume svolta dalla resistente in nero, in ordine ai quali è preclusa a questa Corte ogni valutazione, non rinvenendosi tali circostanze nella sentenza impugnata ed essendo inibito alla Corte stessa di prendere visione degli atti processuali così come di esaminare nuove allegazioni in via di fatto. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato. Con il motivo stesso erroneamente si afferma che la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine ad una dichiarazione della RA, recante la data del 26.3.75, liberatoria del Palama riguardo a qualsiasi obbligazione patrimoniale nei propri confronti. Al contrario, la Corte territoriale si è data carico di questa censura rilevando, con corretta ed ineccepibile motivazione, che la dichiarazione di rinuncia all'assegno alimentare non esplica alcun effetto in sede di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio. Tale affermazione è del tutto conforme all'insegnamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che gli accordi dei coniugi diretti a fissare il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l'assegno divorzile che, per la sua natura assistenziale, e indisponibile in quanto diretti. implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio. Tale principio trova fondamento nella esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda di assegnazione dell'assegno divorzile potrebbe essere da detti accordi paralizzata o ridimensionata. (Cass 8109/00). Per quanto conceme poi il terzo motivo di ricorso, lo stesso si rivela inammissibile in quante non proposto con i motivi di appello. Con tali motivi,infatti il LA si era limitato a dedurre che il reddito preso in esame nell'ambito della comparazione delle situazioni economiche relativo all'anno 1993 cra alquanto clevato rispetto a quello abituale in quanto vi erano incluse le indennità di missione per un periodo trascorso all'estero, mentre nulla veniva dedotto circa il mancato esame da parte della sentenza di primo grado del livello di vita dei coniugi in costanza di matrimonio. Aggiunge, comunque,il Collegio che la giurisprudenza costante di questa Corte ha ritenuto che in tema di assegno divorzile, la mancata prova, da parte del ricorrente che ne chieda l'attribuzione, delic condizioni richieste dalla legge .com particolare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,non comporta quale conseguenza automatica il rigetto della domanda., in quanto nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o per istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice (Cass 13068/00). Per cui quest'ultimo può del tutto correttamente determinare in via presuntiva il livello di vita in questione facendo riferimento, come avvenuto nel caso di specie, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (Cass 8225/00). Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente at pagamento delle spese di giudizio che si liquidano per onorari in complessivi euro mille c per spese in complessivi euro cento
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro mille/00 per onorari ed euro cento/00 per spese. Roma 20.09.02 Il Cons.est. Il Presidente ILCANCELLERE CORETA Lomens Matzaluji 12 FEB. 2003 IL CAL