Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 1
Al titolare di una pensione erogata dallo Stato (estranea al regime dell'integrazione al minimo delle pensioni) e, contemporaneamente, di un'altra pensione, integrata o integrabile al minimo fino al 30 settembre 1983, dovendo considerarsi titolare di un'unica pensione integrata competono, in forza dell'art. 6 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638, la persistenza del diritto all'integrazione se il reddito complessivo del pensionato non superi un certo limite e la conservazione dell'importo cristallizzato dell'integrazione medesima per il caso di superamento del detto limite reddituale, senza che su tale assetto incida la successiva disciplina in materia (art. 11, comma undicesimo, legge 24 dicembre 1993 n. 537) che riguarda le ipotesi di titolarità di più pensioni integrate al minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/1999, n. 4786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4786 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FU LA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 09627/96 proposto da:
FU LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, N. 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INPS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 16/96 del Tribunale di TERNI, depositata il 08/05/96, R.G.N. 265/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 dicembre 1994 il Pretore del lavoro di Terni accoglieva la domanda proposta da LA FU nei confronti dell'INPS per ottenere la integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità da dieci anni prima della domanda amministrativa fino al 30 settembre 1983 e, per il periodo successivo, la conservazione della integrazione nella misura "cristallizzata" conseguita a quella stessa data.
L'INPS proponeva appello deducendo che la AC era decaduta dal diritto di proporre l'azione giudiziaria e che non possedeva i requisiti reddituali per beneficiare della cristallizzazione. Con sentenza in data 8 maggio 1996 il Tribunale di Terni accoglieva solo parzialmente il gravame. Riaffermava, infatti, il Tribunale che la integrazione al trattamento minimo è distinta dalla singola pensione cui accede e si configura come un diritto autonomo che va coltivato con apposita domanda amministrativa rispetto alla quale va verificata la tempestività della tutela giurisdizionale:
tempestività che, nel caso concreto, era stata certamente rispettata in quanto l'azione giudiziaria era stata proposta prima che fosse trascorso, dall'esaurimento della fase amministrativa, il termine decennale previsto dall'art. 47 del d.p.r. n.639 del 1970 (nel testo novellato dall'art.6 della legge n.166 del 1991). Negava, invece, il Tribunale la riconoscibilità del beneficio della "cristallizzazione" della pensione di reversibilità perché la AC possedeva un reddito superiore al limite previsto dalla legge per usufruirne. Contro questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. La AC resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale anch'esso fondato su un unico motivo.
Motivi della decisione
I due ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. perché proposti contro la medesima sentenza.
L'INPS, con l'unico motivo del ricorso principale, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.47 d.p.r. n.639/70 e dell'art.6 d.l. n.103 del 29.3.1991, convertito nella legge 1^.
6.1991 n.166 in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. assumendo che l'assicurata sarebbe decaduta dal beneficio della integrazione per tutte le quote pregresse, dal momento che non aveva provveduto a promuovere azione giudiziaria nel termine decennale - prescritto a pena di decadenza sostanziale - dalla liquidazione della pensione di reversibilità senza la integrazione;
con l'effetto che questa poteva, in ipotesi, essere attribuita solo per il tempo successivo alla richiesta fattane in sede amministrativa.
Il ricorso principale non è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 24 febbraio 1997 n. 1691 - della quale non occorre ripetere la complessa motivazione che, peraltro, pienamente si condivide nelle soluzioni proposte e nelle considerazioni giuridiche svolte - hanno composto il contrasto insorto nella Sezione Lavoro in ordine ai criteri di accertamento della tempestività dell'azione giudiziaria avente per oggetto l'integrazione al trattamento minimo riconosciuta dalle note sentenze ablative della Corte costituzionale (principalmente la sentenza n. 314 del 1985), affermando che la verifica del rispetto del termine decennale di decadenza previsto, per la proposizione dell'azione giudiziaria, dall'art.47 d.p.r. 30 aprile 1970 n.639 - come autenticamente interpretato dall'art.6 d.l. marzo 1991 n.103, convertito con modificazioni dalla legge 1^ giugno 1991 n.166 - deve essere compiuta con riferimento alla data della decisione del ricorso amministrativo avverso la domanda della integrazione rivolta all'ente previdenziale, ovvero, quando il ricorso sia mancato o sia tardivo, alla data di insorgenza del diritto ai singoli ratei della integrazione medesima, la quale coincide con quella della loro maturazione alle varie scadenze, fermo restando, comunque, che non può essere preso in considerazione, agli effetti della disposizione sopra indicata, l'originario provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe l'autonomo diritto alla integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico.
Con questo principio appare pienamente coerente la sentenza di merito, in quanto il Tribunale ha fondato appunto sull'autonomia del diritto alla integrazione l'accertamento della tempestività della domanda giurisdizionale, correttamente ancorando la decorrenza del termine decennale di decadenza previsto dalle riferite disposizioni all'esaurimento della fase amministrativa seguita alla richiesta del beneficio.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale LA AC censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell'art.6, comma 7, del d.l. n.463/83, convertito in legge n.638/83, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. Premette che la decisione del Tribunale, pur senza farvi esplicito riferimento, ha inteso applicare l'art.6, comma 7 del decreto - legge citato per come interpretato dall'art.11 comma 22, della legge n.537/93, a sua volta dichiarato illegittimo con sentenza additiva n.240/94 della Corte costituzionale nella parte in cui - secondo la interpretazione che della stessa sentenza è stata data dalla Corte di cassazione - non è stato subordinato il diritto alla cristallizzazione al mancato superamento di un certo limite di reddito. osserva la ricorrente che la norma interpretativa e la conseguente pronuncia di sua parziale incostituzionalità non sono applicabili al caso concreto perché la modifica limitativa del diritto alla "cristallizzazione" introdotta dall'art.11, comma 22 della legge n.537/93 cit., fa riferimento specifico ed esclusivo al caso di "due o più pensioni integrate al trattamento minimo" e la sentenza costituzionale n. 240/94 decide su identica fattispecie. All'opposto, essa ricorrente era titolare di un'unica pensione integrata a carico dell'INPS (la pensione di reversibilità) perché l'altra pensione della quale beneficiava era erogata dallo Stato (Ministero del Tesoro) e non era, come tale, suscettibile di integrazione al trattamento minimo. La sua situazione, pertanto, era quella del titolare di un'unica pensione integrata a carico dell'INPS che, perdendo dal 30 settembre 1983 il diritto alla integrazione per superamento del limite di reddito previsto nel comma 1 dell'art.6 del d.l. n.463/83, conserva l'importo della integrazione conseguito a tale data ai sensi e per gli effetti del comma 7 dello stesso art.6.
Il ricorso incidentale è fondato.
Il d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito con modificazioni in l.11 novembre 1983 n.638 ha, con la disposizione dell'art.6, modificato
"in peius" la precedente disciplina della integrazione al trattamento minimo introducendo due principi fondamentali: a) divieto di integrazione di qualunque pensione nel caso di superamento di un determinato limite di reddito (indicato nel comma 1) da parte del titolare;
b) subordinatamente al mancato superamento del detto limite reddituale, integrabilità al minimo di una sola pensione, da individuare con i criteri di cui al comma 3 nel caso di concorso di due o più pensioni.
L'integrazione al trattamento minimo, in questo sistema di maggior rigore, è quindi disposta per una sola pensione e non in relazione alla sua consistenza oggettiva ma alla persona del titolare (al possesso cioè, da parte sua, di un determinato reddito) e la prevalenza accordata all'elemento soggettivo comporta che sia riconosciuta, qualora il reddito complessivo risulti inferiore al minimo, soltanto in misura tale da non comportare il superamento del limite stesso (comma 2).
Ovviamente, destinatarie della nuova disciplina sono soltanto le pensioni che alla data del 30 settembre 1983 erano integrate (o erano integrabili) al trattamento minimo.
Non rientrano tra queste le pensioni erogate dallo Stato al proprio personale le quali beneficiano di una indennità integrativa speciale mensile attribuita dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1959 n.324 ( recante "miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza") e determinata per ogni anno finanziario applicando su una certa base, uguale per tutti i titolari di pensioni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente. L'indennità integrativa speciale costituisce un elemento essenziale della pensione, è cioè una quota parte di essa e ha funzione di salvaguardia della conservazione del valore intrinseco del relativo trattamento economico, divenuto inadeguato all'aumento del costo della vita (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 maggio 1975 n. 2155). Alla indennità integrativa speciale non è assimilabile, per la sua diversa natura e funzione, l'istituto della integrazione al trattamento minimo, da correlare alla creazione del beneficio pensionistico del "trattamento minimo garantito", istituito dalla legge 4 aprile 1952 n.218 (artt.9 e segg.) in occasione del "riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti" (realizzato dalla stessa legge) come prestazione economica pensionistica non inferiore a un importo determinato, ritenuto (teoricamente) idoneo ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art.38, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte Cost., sentenza n. 240 del 1994). La integrazione della pensione assolve, appunto, a questa funzione - di consentire cioè il raggiungimento del detto trattamento minimo garantito - che la qualifica come istituto previdenziale fondato sul principio di solidarietà. Non va dimenticato, a sottolineare che l'intervento normativo attuato con l'art.6 del d.l. n.463 del 1993 ha come oggetto la integrazione al trattamento minimo di cui alla legge n. 218 del 1952, è inserito in un contesto di misure urgenti in materia previdenziale e per il contenimento della spesa pubblica" finalizzate a restringere gli spazi dell'evasione contributiva e degli assistenzialismi ingiustificati come necessaria premessa ad una generale riforma di tutto il sistema della sicurezza sociale" (cfr. Atti parlamentari, Senato della Repubblica, 4 novembre 1983) ed è specificamente orientato a "ridisciplinare sul piano generale, ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 Cost., la materia relativa al diritto alla integrazione al minimo delle pensioni INPS" (così Corte Cost. sent. n. 184 del 1988). È certo, invece, che la pensione erogata dallo Stato al proprio personale in quiescenza concorre, per il suo intero ammontare, alla formazione del reddito che, dal 1^ ottobre 1983, l'art.6 del d.l. n.463 del 1983 cit. considera ostativo, ove superi un certo limite,
all'acquisizione del diritto all'unica integrazione, dal momento che la sola pensione esclusa è quella (unica dopo il 30 settembre 1983) "da integrare al trattamento minimo" (art.6, comma 1). Dalla interpretazione dell'art.6 nei sensi sopra precisati discende che la posizione del titolare di una pensione erogata dallo Stato e, contemporaneamente, di un'altra pensione - integrata o integrabile al minimo fino al 30 settembre 1983 - è quella del monotitolare di una pensione integrata;
posizione che la legge tutela garantendo, nel nuovo regime, la persistenza del diritto alla integrazione se il reddito complessivo del pensionato non superi un certo limite (comma 1) e la (sola) conservazione dell'importo "cristallizzato" della integrazione medesima ( divenuta indebita) per il caso di superamento del detto limite reddituale.
Non incidono sulla descritta posizione - e non sono perciò rilevanti per la decisione della presente controversia - le parziali modificazioni che la riferita disciplina ha subito per effetto dell'art.11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nel testo risultante dalla sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. n. 240 del 1994) e delle disposizioni - regolative degli effetti di tale sentenza - introdotte con l'art.1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996 n.662, in ordine ai quali questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale (ord. 18 marzo 1997 n. 227), tuttora all'esame del giudice delle leggi. Com'è noto l'art.11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537 ha interpretato con effetti retroattivi l'art.6, commi 5,6 e 7, del d.l. n.463/83 cit. modificandone parzialmente la originaria formulazione nel senso che, ove concorrano due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto - legge, il trattamento minimo viene conservato su una sola delle pensioni, individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.
Con la citata sentenza n.240 del 1994, però, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della disciplina dell'art.6 comma 7 alle pensioni integrate al minimo ulteriori rispetto a quella principale (anch'essa integrata), individuata secondo i criteri dell'art.6 comma 3,anche nell'ipotesi in cui il livello del reddito complessivo del pensionato sia tale da garantirgli la conservazione del diritto alla integrazione al minimo della pensione principale.
Infine, l'art.1, commi 181,182 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ha dettato una serie di disposizioni per regolamentare il pagamento delle somme arretrate dovute sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione (tra l'altro) della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, stabilendo quindi la estinzione di ufficio dei giudizi aventi ad oggetto la relativa questione. Dal tenore letterale delle varie disposizioni che lo compongono e dalla "ratio" del complesso intervento normativo emerge con evidenza che il riferito "ius superveniens" detta nuove regole di giudizio per le sole ipotesi di titolarità di più integrazioni al trattamento minimo di legge liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del nuovo regime limitativo del beneficio, modificando la originaria formulazione del comma 7 dell'art.6 nel senso che, dopo questa data: a) se il titolare di più pensioni integrate supera il limite legale di reddito, il meccanismo in qualche modo transitorio del comma 7 opera soltanto per la pensione "principale" (il cui importo integrato viene conservato in misura "cristallizzata") mentre le integrazioni sulle ulteriori pensioni si perdono e le pensioni stesse sono corrisposte esclusivamente nell'importo a calcolo;
b)se il titolare di più pensioni integrate non supera il detto limite di reddito, e conserva, pertanto, il diritto alla integrazione della pensione principale, lo stesso meccanismo opera nel senso che, in aggiunta a tale integrazione, viene mantenuto "cristallizzato" l'importo delle pensioni ulteriori (non più integrabili) conseguito alla data del 30 settembre 1983 per effetto delle sentenze ablative della Corte costituzionale susseguitesi in materia.
Resta fuori dal campo di applicazione del detto "ius superveniens" e continua, invece, come si è detto, ad essere regolata dal comma 7 dell'art.6 nella sua originaria formulazione l'ipotesi in cui come non si contesta nel caso sottoposto a giudizio l'assicurato sia titolare di un'unica pensione integrata al trattamento minimo di legge.
Costui conserva "cristallizzato" l'importo dell'integrazione conseguito o comunque dovutogli al 30 settembre 1983 fino al suo assorbimento negli aumenti perequativi della pensione determinata a calcolo.
Non conforme a diritto è, dunque, la sentenza del Tribunale di Terni nella parte in cui, accertato che la AC possedeva un reddito superiore a quello previsto e aveva perso, per tale ragione, il diritto alla integrazione della pensione di reversibilità erogatale dall'INPS, le ha tuttavia negato il beneficio della conservazione (fino ad assorbimento) dell'importo della integrazione medesima riconosciutole fino al 30 settembre 1983.
Il ricorso incidentale va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondato l'appello dell'INPS; e poiché non, necessitano accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli già compiuti, sui quali si fonda il giudizio errato, la questione proposta con il detto ricorso incidentale può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito, a norma dell'art.384, secondo comma, c.p.c nel senso del rigetto, anche per questa parte, dell'appello dell'Istituto. Tenuto conto del contrasto di giurisprudenza ancora esistente, all'epoca della notifica del ricorso principale, sulla questione prospettata dall'INPS e della complessità del tema affrontato dal ricorso incidentale, ritiene equo la Corte compensare tra le parti (art.92, secondo comma, c.p.c.) le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità, ferma restando la statuizione adottata dal Pretore in ordine alle spese del giudizio di primo grado.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello dell'INPS. Conferma la statuizione sulle spese del giudice di primo grado;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999