Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
INN ME E POLOLO LIANO0 1429 702 REPUBBLICANTALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Тайсой егрон SEZIONE TERZA CIVILE zione fatti صفانه له Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 15856/99 Cron.3750 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI • Consigliere Rep. 395 - Rel. Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio SOLE 24 ORE BERTINOTTI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig.
1.55 il 4 FEB. 2002 per diritti VIA RAVENNA 7/A, presso lo studio dell'avvocato MARIA IL CANCELLIERE ASSUNTA TREGLIA, difeso dall'avvocato MARCO TULLIO BRIGHINA, giusta delega in atti;
€1,55 13000 CANCELLERIA ricorrente
contro
BANCA POPOLARE DI INTRA, soc.coop. per az. a resp. DG728630 lim., in persona del Vice Presidente pro tempore dr. Giovanni Parini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE 2001 PAPARAZZO, che la difende unitamente all'avvocato SERGIO NAPOLETANO, giusta delega in atti;
1959 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 196/99 della Corte d'Appello di TORINO, sezione terza civile emessa il 4/12/98, depositata il 19/02/99; RG. 705/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ETTORE PAPARAZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo ER RT, con citazione notificata il 4.5.1987 proponeva opposizione davanti al tribunale di Verbania avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato al pagamento di £. 136.276.355 alla Banca Popolare di Intra per una fideiussione prestata a favore della ditta S.O.M. di RT IA e C. di Omegna. Assumeva l'opponente che le somme richieste erano relative a crediti vantati dalla Banca nei confronti della ditta garantita, sorti successivamente al limitato periodo per il quale egli aveva rilasciato la fideiussione;
che la scrittura fideiussoria prodotta dell'istituto era stata completata dal predetto in violazione dei patti di riempimento, concordati al momento della sottoscrizione e che, in particolare, era stato concordato che la garanzia avrebbe cessato la sua efficacia una volta effettuati alla finanziamenti con contestuale costituzione di ditta due ipoteca. Resisteva la banca. Il tribunale respingeva l'opposizione, evidenziando che non era ravvisabile un abusivo riempimento di foglio in bianco, poiché il contratto fideiussorio era costituito da modulo prestampato. Proponeva appello il RT. ら La corte di appello di Torino rigettava l'appello, ritenendo che nella fattispecie fosse necessaria la querela di falso, non proposta. Proponeva ricorso per cassazione l'opponente. La S.C., con sentenza n. 3624 del 1996, cassava l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Torino, rilevando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'efficacia probatoria della scrittura potesse essere rimossa esclusivamente con querela di falso, poiché nella fattispecie si assumeva un riempimento non absque pactis, ma contra pacta. La Corte di appello, in sede di rinvio, con sentenza depositata il 19.2.1999 rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie nessun riempimento abusivo era avvenuto, in quanto il modulo era stampato al momento della sottoscrizione da partegià dell'opponente; che, se erano vere le contestazioni del RT, si sarebbe trattato di un patto contestuale contrario al contenuto del documento;
che tale tesi difensiva non poteva essere provata con testi, a norma dell'art. 2722 C.C.; che, in ogni caso, l'opponente non aveva richiesto l'annullamento della fideiussione per vizio della volontà о per errore;
che, conseguentemente erano inammissibili le prove testimoniali dedotte. 5 4 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il RT. Resiste con controricorso la Banca popolare di Intra. Motivi della decisione 1. Ritiene questa Corte che il ricorso sia inammissibile per mancata esposizione dei fatti di causa. E' infatti giurisprudenza costante di questa Corte che per soddisfare il requisito ("esposizione sommaria dei fatti di di inammissibilità (rilevabilecausa") prescritto a pena d'ufficio), dall'art. 366, c. 1, n. 3 c.p.c., mentre non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica e particolareggiata, è che dal invece sufficiente, ma insieme indispensabile, contesto del ricorso -e cioè solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, ivi compresa la sentenza impugnata, sia possibile desumere una conoscenza del fatto sia sostanziale che processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche contenute nel ricorso, non potendosi distinguere ai fini fra l'esposizione deldella sanzione di inammissibilità tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 23.7.1994, n. 2796; Cass. 27.11.1998, n. 12039; Cass. 11.3.1995, n. 2867). 5 2. Nella fattispecie manca l'esposizione sia del fatto sostanziale che, soprattutto, del fatto processuale. Non sono infatti indicati i vari momenti processuali in cui si è sviluppato il processo ed i provvedimenti decisori emessi;
né le domande proposte, né, in generale, il fatto processuale. Quanto al fatto sostanziale, qualche spunto può trarsi all'interno del primo motivo di ricorso (pag. 4-5), ma esso è insufficiente per una delimitazione e comprensione precisa dello stesso. L'esposizione del fatto sostanziale e processuale, quale risulta nello svolgimento del processo di questa sentenza, è stata tratta da questa Corte dalla sentenza impugnata, il che non esenta, come sopra detto, il ricorso dalla sanzione di inammissibilità. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente per questo giudizio di cassazione, liquidate in $ 100.000 = €51,64 .. oltre f. cinque milioni per onorario di avvocato pori col (2582,28- Così deciso in Roma, lì 16.11.2001. 6 Il Presidente Il cons. est. Enteric sequito Vilifientiniani IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Gina Caseli joggi, it 4.1.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 1097 129.11 1476TCEST 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dotd Serie 4. al n.45181 149,77 versate €. GHT QUARANTANOVE/77. Responsabil A E K O T 002 LEE A M TRATE O R E 7