Sentenza 29 novembre 2013
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, la nullità del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria prevista dall'art. 12, comma terzo, della legge n. 69 del 2005 per l'omessa indicazione dell'espletamento degli adempimenti informativi di cui ai due commi precedenti, integra un'ipotesi di nullità relativa, i cui effetti sono suscettibili di sanatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto verificata la sanatoria ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la parte si era avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato).
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'indicazione degli adempimenti informativi previsti dall'art. 12 della legge n. 69 del 2005 nel verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria non è necessario l'utilizzo di formule sacramentali quando dal contenuto dell'atto possa comunque evincersi l'avvenuto espletamento degli stessi.
Commentario • 1
- 1. MAE: dual defence, ma mancato avviso di poter nominar eunuchi difensore va eccepita alla convalida (Cass. 51289/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2013, n. 48127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48127 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 29/11/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1850
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 46180/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SH ON N. IL 13/10/1977;
avverso l'ordinanza n. 93/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Proietti Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 ottobre 2013 la Corte d'appello di Milano ha convalidato l'arresto di LE ER e disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere e traffico di esseri umani commessi in Romania ed in Italia tra il 2007 ed il 2010, oggetto di una sentenza di condanna alla pena di anni sei e mesi di reclusione e del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Tg Jiu (Romania) il 7 novembre 2012 in forza del mandato d'arresto interno n. 378/2011.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo i seguenti vizi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 12, comma 3, essendo il verbale di arresto affetto da nullità perché non da atto degli adempimenti indicati nel comma 1 della medesima disposizione (segnatamente, degli adempimenti informativi circa il contenuto del m.a.e. e la possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente);
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 69/2005, art. 2, comma 3 e art. 18, lett. g), h) e p), essendosi il processo svolto al di fuori di ogni regola del contraddittorio ed in violazione dei diritti di difesa, sussistendo il pericolo di trattamenti inumani e degradanti, e trattandosi, comunque, di un reato commesso in tutto o in parte in Italia;
si lamenta, inoltre, la mancata allegazione della relazione sui fatti addebitati alla persona richiesta in consegna e del testo delle disposizioni di legge applicabili nel caso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La prima censura è palesemente infondata, ove si consideri, da un lato, che l'ordinanza impugnata da espressamente atto che in sede di udienza la persona richiesta in consegna ha comunque dichiarato di non voler prestare il suo consenso al riguardo, e, dall'altro lato, che nessuna concreta lesione all'esercizio del suo diritto di difesa risulta esserne derivata, ne', tanto meno, risulta esser stata dedotta o allegata dall'interessato, in sede di arresto o successivamente, nel prosieguo della relativa procedura. La nullità prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 12, comma 3, integra, del resto, un'ipotesi di nullità relativa, i cui effetti nel caso in esame sono stati sanati ex art. 183 c.p.p., comma 1, lett. b), essendosi la parte interessata successivamente avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso era preordinato. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come dal contenuto dei separati verbali, di arresto e di identificazione e dichiarazione di domicilio, redatti dalla P.G. il 30 settembre 2013, con relativa informazione sul diritto di difesa, emerga l'espletamento degli ulteriori adempimenti informativi richiesti dalla L. n. 69 del 2005, art. 12, comma 1, attraverso il chiaro riferimento al fatto che l'arresto è stato operato in esecuzione di un m.a.e. emesso dalle autorità romene, tanto da citarvi espressamente la relativa segnalazione S.I.S., con l'indicazione degli estremi del formulario redatto ed inserito nella relativa banca dati dalla Divisione SIRENE della Romania, e l'allegazione di tale atto, nella sua interezza, al su indicato verbale di arresto del ricorrente.
Non è necessario, peraltro, ai fini dell'indicazione degli adempimenti previsti dall'art. 12 della legge sopra citata, l'utilizzo di formule rituali o sacramentali da parte degli Ufficiali di P.G. operanti, quando dal contenuto del verbale di arresto possa comunque evincersi l'effettivo espletamento delle attività informative richieste dalla legge.
4. Palesemente infondate devono altresì ritenersi le ulteriori doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso, inerendo le stesse, con ogni evidenza, ai profili di merito della consegna, il cui vaglio delibativo non è utilmente deducibile in questa Sede, con riguardo alla fase cautelare della procedura.
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare nella misura di Euro mille.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69/2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013