Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il requisito della specificità dei motivi di appello è rispettato quando l'atto di impugnazione individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice del gravame, enucleandolo con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice "ad quem". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto specifico un unico succinto motivo di gravame che consentiva, tuttavia, di individuare sia il punto della sentenza impugnata, sia la critica a quest'ultima mossa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2013, n. 48422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48422 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 05/11/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 2424
Dott. IASILLO Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 13113/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LB IO N. IL 20/02/1952;
avverso la sentenza n. 1055/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 02/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 2 aprile 2012, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile per genericità dei relativi motivi l'appello proposto nell'interesse di LB FA avverso la sentenza pronunciata il 23 marzo 2006 dal Tribunale di Urbino, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400 di multa quale imputato del delitto di ricettazione di due assegni bancari provento di appropriazione indebita.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta violazione di legge. Si osserva al riguardo che con i motivi di appello, l'imputato aveva inteso lumeggiare il rapporto sottostante la dazione degli assegni per sottolineare l'assenza del dolo:
infatti, ER TO amministratore della Metalli s..r.l. - da qui la configurazione a suo carico del reato di appropriazione indebita, delitto presupposto della ricettazione - era il locatario dell'imputato e in tale veste gli avrebbe consegnato gli assegni;
da ciò la richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., di esame dello stesso ER ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., per rendere dichiarazioni sulle circostanze della dazione degli assegni e sulla carica di amministratore della Metalli s.r.l. La seconda parte dell'appello era diretta a contrastare, sia pure in forma sintetica, le affermazioni della sentenza di primo grado in punto di dolo. Si contesta poi l'affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la irrilevanza dell'assunto secondo il quale il ER era stato a lungo amministratore della Metalli s.r.l.. Il ricorso è fondato. Analogamente a ciò che prevedeva il codice di rito abrogato sotto l'art. 201, anche il codice vigente ha prescritto, sotto l'art. 581, il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in termini, peraltro, ancor più incisivi, prescrivendosi che i motivi stessi rechino la "indicazione specifica" delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Permane inalterata nel sistema la sanzione della inammissibilità, ma è proprio la natura dell'effetto processuale che deriva dalla aspecificità del motivo a rendere avvertiti del fatto che deve trattarsi di un difetto tale da impedire la delibazione del motivo, in ragione, tanto del provvedimento impugnato e del relativo oggetto, che delle peculiarità che caratterizzano il mezzo di impugnazione che può venire in discorso: altro essendo, come è evidente, i requisiti formali che devono caratterizzare il motivo rispetto ad un rimedio a connotazioni particolari, come l'appello, in cui i margini della devoluzione variano in ragione dello spettro delle doglianze attivate dalla parte appellante, altro il sindacato demandato in sede di legittimità, attraverso il ricorso per cassazione. Si osservava infatti in passato che la genericità della impugnazione era tale da "giustificare" la sanzione della inammissibilità, allorché le critiche poste a fondamento del gravame fossero articolate in termini tali da potersi adattare alla impugnazione di un qualunque provvedimento, senza alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato. La pronuncia di inammissibilità, starebbe dunque a significare una sostanziale declaratoria di non liquet sul gravame, proprio perché difetterebbero i requisiti di identificabilità delle "ragioni" poste a fondamento delle censure, altrimenti solo labialmente enunciate dalla parte ed insuscettibili, come tali, di formare oggetto di una argomentata replica da parte del giudice adito: alla genericità di quelle "ragioni," non potrebbe dunque che corrispondere una altrettanto "generica" replica del giudice della impugnazione, che darebbe ineluttabilmente luogo ad una pronuncia nella sostanza immotivata.
Ma una volta che le "ragioni" dell'appellante siano state concretamente enunciate in riferimento ad un oggetto specifico della domanda di impugnazione, e si versi, come nella specie, all'interno di un regime impugnatorio a devoluzione variabile, non v'è spazio per una declaratoria che produce l'effetto di paralizzare l'esame nel merito del gravame;
e ciò, proprio perché la disamina degli indici di "riconoscibilità" delle censure e, dunque, del petitum richiesto e del "perché" la doglianza è stata articolata, può giustificare l'adozione di una pronuncia di inammissibilità per genericità dei motivi soltanto ove siano le stesse "sembianze" del gravame a non risultare tracciabili, dal momento che una declaratoria siffatta si fonda e si giustifica (anche sul piano costituzionale del canone di ragionevolezza) sulla sostanziale "impossibilità" della decisione, dovuta, appunto, alla "imprecisione" della domanda che ne impedisce il "riconoscimento".
Ove così non fosse, d'altra parte, il discrimen tra motivo generico, inammissibile, e motivo manifestamente infondato, ammissibile in appello, si farebbe davvero troppo labile e tale da legittimare statuizioni preclusive della impugnazione non consentite dall'ordinamento.
Per escludere la patologia della genericità del motivo in appello si è dunque ritenuto necessario che l'atto di impugnazione individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice del gravame, enucleandolo con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice ad quem. Da ciò, ancora, l'assunto secondo il quale la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, deve essere intesa alla luce del principio del favor impugnationis, in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alla peculiarità di quest'ultimo (Cass., Sez. 4, n. 48469 del 7 dicembre 2011, El Katib). In appello, d'altra parte, si è anche affermato, proprio in considerazione della natura del rimedio, i motivi possono anche consistere in un motivato invito alla rilettura delle prove (Cass., Sez. 6, n. 9093 del 14 gennaio 2013, Lattanzi), giacché è proprio quella la sede nella quale proporre interpretazioni alternative dei fatti, proprio alla luce ed in critica agli argomenti esibiti in proposito dal giudice di prime cure.
Ebbene, nella specie, a fronte di una sentenza di primo grado estremamente succinta, nei motivi di appello il ricorrente ha proposto una critica anch'essa succinta ma del tutto perspicua nei relativi aspetti qualificanti, essendosi essa concentrata proprio sui rapporti tra il ER e la società vittima della appropriazione indebita degli assegni, reato presupposto del delitto di ricettazione ascritto all'odierno imputato;
il che giustificava la richiesta di esame dello stesso ER ex art. 210 cod. proc. pen., anche in relazione ai rapporti che lo avrebbero legato all'imputato. Il tutto non senza sottolineare la critica relativa all'elemento soggettivo del reato che, a sua volta, giustificava la gradata sollecitazione a ritenere se del caso applicabile la contravvenzione di incauto acquisto.
Si tratta di motivi, dunque, che non presentano affatto i caratteri di genericità prospettati dai giudici a quibus, i quali, peraltro, contraddittoriamente, dopo essersi diffusi in termini generali sul requisito della specificità dei motivi, ne stigmatizzano sostanzialmente la manifesta infondatezza, osservando come le deduzioni dell'appellante non valessero ad incrinare il monolitico quadro probatorio raccolto a suo carico e la cui consistenza veniva ad essere nuovamente evocata.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013