Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' NOME DI POPOL ITAL ANO2 2 /01 REPUBBLICA ITALIAN LA CORT SU R MADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 1489/98 n. 2732 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Cro Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copi stud SEN TENZA dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da:
3.1 GEN 2001 elettivamente domiciliato in ROMA PARROTTA BERNARDO, IL CANCELLIERE VIALE PARIOLI 95, presso 10 studio dell'avvocato EPIFANI BIANCA, rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA PASQUALINI ADRIANA, giusta delega in atti;
ricorrente CG408186
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- intimato -
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale avversO la sentenza n. 221/97 del Tribunale di al Sig. EPIFAM ROSSANO, depositata il 12/02/97 R.G.N. 837/96; per diritti L. # 13 FEB. 2001 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE 4944 udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella -1- COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 2 Svolgimento del processo Con ricorso al PR di NO PA RN chiedeva la rivalutazione, ai sensi della sentenza costituzionale n.497 del 1998, della indennità di disoccupazione agricola per gli anni, indicati nel ricorso stesso, della sua avvenuta percezione. L'INPS eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto azionato, nonché la mancanza di prova del diritto stesso. Il PR dichiarava inammissibile la domanda per sopravvenuta decadenza. L'assicurato proponeva appello che il Tribunale di NO, con la sentenza oggi impugnata, rigettava ritenendo non documentalmente provato dall'appellante il preteso diritto ed osservando che una prova siffatta neppure poteva ricavarsi dalla ey documentazione prodotta da parte appellata, in quanto consistente in tabulati privi di firma e timbro dell'ufficio e in attestazioni non recanti alcuna indicazione dell'importo percepito. PA RN ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo (art.360 n.5 c.p.c.), assumendo che nel sesto capoverso del motivo di gravame aveva precisato che nel fascicolo di primo grado vi era la prova documentale della percezione della indennità di disoccupazione per gli anni indicati in ricorso, prova consistente nel tabulato rilasciato dall'INPS e nella copia del ricorso amministrativo proposto al fine di ottenere dall'Istituto la riliquidazione della indennità a seguito della nota sentenza costituzionale. L'aver ignorato l'esistenza di tale deduzione vizia in modo radicale la motivazione, che in realtà è solo apparente in quanto fondata sull'errato 3 convincimento che nel fascicolo di parte mancasse la prova documentale del vantato diritto. Il ricorso è fondato. In effetti la sentenza impugnata ha respinto la domanda ritenendo che l'appellante avesse l'onere di dimostrare mediante documenti i fatti e le circostanze poste a fondamento del preteso diritto e che a tale onere non avesse assolto, in quanto nel fascicolo di parte non era rinvenibile “alcun frammento di prova documentale" dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, nonché della intervenuta formulazione della richiesta di erogazione e della successiva corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni indicati in ricorso. Ma una conclusione siffatta mostra che in nessun conto è stato tenuto dal Tribunale quanto dedotto dall'appellante nel proprio motivo di gravame, nel quale bene si evidenziava la circostanza dell'avvenuta produzione nel giudizio di primo grado dei documenti (tabulato rilasciato dall'INPS e copia del ricorso amministrativo proposto dall'INCA di Cosenza) dei quali riferisce il ricorrente. La omessa considerazione di tale specifica deduzione integra il denunciato vizio di motivazione, in quanto il rigetto dell'appello è stato giustificato non con una valutazione di insufficienza delle prove fornite, insindacabile come tale nel presente giudizio, bensì con l'affermazione dell'assenza nel fascicolo di parte appellante di qualunque prova documentale delle circostanze integranti, secondo il Tribunale, la fattispecie costitutiva del preteso diritto alla rivalutazione della indennità Alla verifica del contenuto dei documenti che si dicono prodotti dal ricorrente nel fascicolo di primo grado e alla valutazione della loro rilevanza dovrà, naturalmente, procedere altro giudice di merito al quale la causa, previa cassazione della impugnata sentenza, va, a tal fine, rinviata. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'Appello di Catanzaro, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Cons.estensore Il Presidente . Pava ni ellololal Sta IL COLLABORATORE CANCELLERIA Depositate in Ga lleria 30 GEN. 2001 oggi, ABORATORE CANCELLERIA R P U S T Z A I O E N R I O D , A 0 S O 1 S 3 L 3 . A L T T 5 O , R B . A A I ' S N E D L P L 3 A S E 7 I T D - S N I 8 O - G S P 1 O N 1 M E I A S D E I A E G A , G O P O E S R T L E T I R A L L E ( L 5