Sentenza 7 maggio 2003
Massime • 1
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l'art. 559 comma quarto cod. proc. pen. consente che non solo la sottoscrizione, ma la stessa attività di stesura dell'elaborato motivazionale della sentenza possa essere affidata, in caso di impedimento, ad un giudice diverso da quello che ha partecipato al dibattimento, che può essere lo stesso presidente del tribunale oppure un magistrato dal medesimo delegato (nella fattispecie, la sostituzione si era resa necessaria a seguito del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva revocato dall'incarico il giudice onorario che aveva emesso la sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2003, n. 39088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39088 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Pasquale TROJANO Presidente
Dott. Bruno OLIVA Consigliere
Dott. Antonio S. AGRÒ Consigliere
Dott. IO CONTI Consigliere
Dott. Domenico CARCANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD IO, n. a Bari il 17.12.1970;
avverso la sentenza in data 3 gennaio 2002 della Corte di appello di Bari. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. IO Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 19 gennaio 2000 del Tribunale di Bari in composizione monocratica, appellata da RD IO, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, riduceva a mesi sei di reclusione la pena al medesimo inflitta in ordine al reato di cui all'art. 385 comma terzo c.p. (evasione dagli arresti domiciliari, accertata in Bari il 23 ottobre 1996).
La Corte di merito osservava tra l'altro che doveva ritenersi infondata l'eccezione di nullità della sentenza, basata sulla considerazione che la motivazione era stata redatta non dal giudice onorario dott.ssa US che aveva presieduto al dibattimento, ma da un diverso giudice del Tribunale di Bari, il dott. Di Paola, delegato dal Presidente, dopo che la US era stata revocata dall'incarico con provvedimento del C.S.M. in data 21 dicembre 2000, non potendo dirsi per ciò solo che sussistesse il presupposto dell'impedimento considerato dalla norma richiamata. Al riguardo i giudici di secondo grado rilevavano che la sentenza-decisione era stata ritualmente emessa dal giudice che aveva presieduto al dibattimento e che legittimamente il medesimo, ai fini della stesura della motivazione, che ha carattere meramente strumentale rispetto al dispositivo, era stato sostituito con altro estensore, stante l'accertato impedimento della dott.ssa US.
Propone ricorso l'imputato, che con un unico motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 559 comma 4 c.p.p. osservando che nella specie difettava il supposto impedimento del giudice, dato che la dott.ssa US non aveva alcun ostacolo di natura materiale, fisica o psichica a redigere la sentenza, ma aveva semplicemente non ottemperato al dovere di tempestiva stesura e deposito della sentenza. Ne consegue che la sentenza, redatta dal dott. Di Paola, magistrato appartenente al Tribunale di Bari, completamente estraneo al processo, e sottoscritta anche dal Presidente della seconda sezione penale del medesimo tribunale, doveva considerarsi nulla, per violazione della norma suddetta. Diritto
Il ricorso è infondato.
La dott.ssa US, giudice onorario che aveva emesso la sentenza di primo grado, era stata revocata dall'incarico dal C.S.M., con provvedimento in data 21 dicembre 2000, in conseguenza dell'abnorme prolungata omissione del deposito della sentenza (e, a quanto si ricava dagli atti, di novantotto altri provvedimenti), e dopo che la stessa, invano ripetutamente sollecitata ad adempiere ai suoi doveri di ufficio, si era resa irreperibile, trasferendosi nel nord Italia. Del tutto legittimamente, dunque, in applicazione dell'art. 559 comma 4 c.p.p., il Presidente del Tribunale di Bari ha delegato per la stesura della motivazione altro giudice del predetto ufficio giudiziario.
Al riguardo va puntualizzato che la norma di riferimento, nel prevedere ai fini della sottoscrizione della sentenza la sostituzione del giudice impedito con il presidente del tribunale (o, deve intendersi, con magistrato dal medesimo delegato) implica che non solo la mera formalità della sottoscrizione ma la stessa attività di stesura dell'elaborato motivazionale possa essere, se necessario, opera di un giudice diverso da quello che ha presieduto al dibattimento (contra, nella vigenza del codice del 1930, Cass., sez. III, 28 settembre 1972, Ciocia;
Cass., sez. III, 31 gennaio 1970, Formica;
Cass., sez. III, 27 maggio 1966 Brancato;
Cass., sez. III, 27 maggio 1966, Castri). Infatti, in tema di formazione della sentenza penale, va distinto il dispositivo, redatto e sottoscritto dal presidente del collegio o dal giudice monocratico non appena conclusa la deliberazione, nel quale è racchiusa definitivamente e irrevocabilmente la volontà dello Stato espressa in un determinato grado di giudizio in relazione alla pretesa punitiva, dalla motivazione, in cui vi è la esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è fondata (v., tra le altre, Cass., sez. I, 7 agosto 1996, Albano;
Cass., sez. VI, 23 giugno 1993 Bernardi). La decisione, compendiata nel dispositivo, è immutabile, e non può essere autonomamente impugnata;
né essa può considerarsi nulla per effetto della omissione di un adempimento successivo - quello della redazione dell'apparato giustificazionale - che ha la sola funzione di rendere conoscibile alla collettività le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla decisione permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre gli eventuali motivi di impugnazione. Ne deriva che se il giudice monocratico che ha preso la decisione non si rende disponibile per gli adempimenti successivi ad essa, e cioè per la stesura della motivazione e per il deposito del documento-sentenza, deve necessariamente essere altro organo, individuato normativamente nel presidente del tribunale, ex art. 559 comma 4 c.p.p., a provvedervi.
Come infatti già affermato da illustre dottrina, poiché l'autenticità della sentenza, come documento, è assicurata dalla firma del cancelliere, altra deve essere la funzione della sottoscrizione del giudice. Sottoscrivere la sentenza significa invero farla propria, avuto riguardo al tenore del dispositivo e alle risultanze processuali, sicché la norma in questione, con tale espressione, evoca non già la sola mera apposizione della firma a un elaborato già redatto in minuta dal magistrato che ha pronunciato la sentenza ma la riconducibilità dell'apparato giustificazionale della sentenza al soggetto che, apponendovi la propria firma, si identifica in essa.
Normalmente, trattandosi di provvedimenti collegiali, chi firma in luogo dell'estensore impedito (art. 546 comma 2 c.p.p.), è in grado di verificare l'adeguatezza del tenore motivazionale alle argomentazioni in fatto e in diritto stabilite in camera di consiglio. Ma, in caso di provvedimenti di un giudice monocratico, la sottoscrizione della sentenza è per definizione apposta da un soggetto che non ha partecipato alla deliberazione (art. 559 comma 4 c.p.p.), sicché il sostituto del giudice monocratico impedito
(presidente del tribunale) con tale formalità se ne riconosce autore, conformando il tenore motivazionale, oltre che al dispositivo, alle risultanze degli atti di causa e del verbale di dibattimento.
Del resto dalla pubblicazione della sentenza, che avviene mediante lettura del dispositivo in udienza (art. 545 comma 1 c.p.p.), derivano espressamente conseguenze dirette sul piano esecutivo, come quella della immediata scarcerazione dell'imputato in stato di custodia cautelare che sia stato prosciolto (v. art. 154-bis disp. att. c.p.p.); conseguenze che non possono essere vanificate, in mancanza di previsioni di legge che lo contemplino, per effetto di eventi successivi alla decisione.
È infine il caso da precisare che tali conclusioni non interferiscono con il principio della immutabilità del giudice (art.525 c.p.p.), che implica solo la identità della persona del giudice che presiede al dibattimento con quello che partecipa alla deliberazione, non estendendosi anche al momento successivo della materiale stesura della motivazione (cfr. Cass., sez. V, u.p. 29 gennaio 2002, Pertusi).
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 OTTOBRE 2003.