Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 cod.pen. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma quinto d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell'ipotesi particolare, dalla medesima regolata, di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2003, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni - Presidente - del 02/12/2003
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 1602
3. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 009578/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IS SI N. IL 05/06/1957;
avverso SENTENZA del 07/01/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI LUIGI che ha concluso per RIGETTO DEL RICORSO;
IS SI è imputato del reato di cui all'art. 73, DPR n. 309/1990 in relazione alla detenzione di venti grammi circa di eroina;
inoltre del reato di cui all'art. 648 Cp per essersi procurato, a fini di profitto, tre blocchetti di assegni della cui provenienza furtiva egli era a conoscenza.
Il Tribunale di Torino, con sentenza 3 giugno 2002, ritenuta la applicabilità della ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 L. Stup., e riqualificato il delitto di ricettazione come furto aggravato, lo condannava con separate pene, rispettivamente determinate in anni tre di reclusione e multa per il più grave delitto, e mesi otto di reclusione e multa per il furto. La Corte di Appello di Torino, parzialmente riformando quella prima sentenza, ha ridotto le pene rispettivamente ad anni due e mesi sei di reclusione e multa per il reato in materia di stupefacenti, ed a mesi quattro di reclusione e multa, per il delitto di furto. Ricorre l'imputato denunciando erronea applicazione della norma di cui all'art. 73 L. Stup. e vizio di motivazione;
dopo aver riproposto una personale versione della dinamica delle circostanze investigative, egli asserisce per un aspetto che il P.M. avrebbe dovuto provare che il quantitativo di stupefacente trovato in suo possesso fosse destinato a spaccio, e dall'altro che il solo dato quantitativo non può consentire di presumersi tale destinazione illecita della sostanza. E poiché tali ulteriori elementi sono stati rinvenuti nel possesso anche di un bilancino e di altri oggetti di provenienza furtiva, egli deduce che tale è l'illogicità manifesta della motivazione pertanto impugnata.
Con altro motivo di ricorso, ed in ordine al delitto di furto, egli lamenta che la ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 4 Cp sia stata maldestramente ritenuta, stante che egli prelevava gli oggetti in questione dal cruscotto dei camion lasciati incustoditi. Inoltre lamenta la non ritenuta continuazione fra i due reati. In fine asserisce la illegittimità della disposta confisca, in sede di grado di impugnazione, ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, per la espressa esclusione, ivi prevista, di tale provvedimento,
in ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990. In fine lamenta anche che la pena sia stata determinata al di sopra dei minimi edittali, con negazione delle attenuanti generiche, senza alcuna motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo (destinazione a fini di spaccio della sostanza), ivi si propone una valutazione di fatto, già operata dai primi giudici, e preclusa in questa sede. Per altro, proprio la presenza del bilancino di precisione è sicuro indizio di tale destinazione, secondo l'id quod plerumque accidit. Inoltre, l'apprezzamento del dato quantitativo, ai fini delle destinazione presumibile della sostanza, è fatto rimesso del pari alla valutazione del giudice di merito, ed incensurabile se sorretto da adeguata e logica motivazione. Nella specie quel secondo giudice ha motivato sulla base della "quantità non irrilevante della sostanza, possesso di una dose già confezionata, di un bilancino di precisione, di una consistente somma di denaro, nonché di diversi oggetti di presumibile provenienza furtiva". Tale costruzione è perfettamente logica e ragionevole, alla luce della comune esperienza.
Quanto alla ritenuta aggravante del delitto di furto, la Corte di merito ha sufficientemente motivato, in punto di fatto, in ordine al ritenuto elemento circostanziante, e tale motivazione è esente da vizi logici, e rispecchia pienamente la ratio della norma penale relativa.
Parimenti dicasi per il non ritenuto, preventivo disegno criminoso, ai fini della applicazione dell'istituto della continuazione;
la occasionante della coincidenza delle due condotte, spiegata dalla Corte, è sufficiente per escludere la applicazione dell'art. 81 Cp.. Del pari è per le negate attenuanti generiche motivate sulla base dei precedenti, oltretutto anche specifici, e, quanto alla determinazione della pena "bel al di sopra del minimo edittale", va detto che nessuna norma dispone che, in mancanza di elementi di particolare gravità della condotta, debba applicarsi il minimo della pena. In regime di pena flessibile, normale è l'applicazione della pena intermedia;
misura, questa, che verrà aumentata o ridotta sulla base poi di elementi di fatto valutabili alla luce dei criteri di cui all'art. 133 Cp che soccorrono e guidano il giudice in una determinazione concreta che tenga conto degli elementi oggettivi e soggettivi, ivi indicati, nella prospettiva della personalizzazione della sanzione, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità del reo. Ed, in ogni caso, la motivazione nel suo complesso da conto della ritenuta gravità del reato (in relazione alla condotta) che ha determinato il Giudice a così individuare il quantum di sanzione, oltretutto in consistente diminuzione rispetto a quella erogata dal primo Giudice.
In fine - e posto che il provvedimento di confisca de quo, non distinguendosi ne' in sentenza, ne' in ricorso, se fosse riferito alla attività di narcotraffico od a quella del delitto contro il patrimonio, deve ritenersi imputato ad entrambi i capi di imputazione - rimane superata la denunciata illegittimità delle disposta confisca dipendente dalla sua connessione con la condotta di violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti. Infatti tale provvedimento reale, adottato "anche" a norma dell'art. 12 sexies D.L. 306/1992, ma senza esclusione - dunque - del titolo di cui all'art. 240 Cp (così disposto in primo grado), è del tutto legittimo sulla base di questa specifica norma, e cade su beni che debbono in ogni caso considerarsi "prodotto del reato". Ciò trova conferma nella pronuncia di questa Corte secondo la quale può costituire oggetto di confisca ex art. 240 cp. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, legge stupef., non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall'art. 12 sexies d.l. n. 306 1992 conv. nella l. n. 356 1992, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell'ipotesi particolare dalla medesima regolata di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità (Cassazione penale, Sez. 4^ 15 marzo 2000, n. 4214, De Santis). La infondatezza di tutti i motivi di ricorso, ne determina il rigetto.
Al rigetto del ricorso segue le soccombenza per le spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 CPP, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004