Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10982 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO ITAL1 0 9 8 2 /0 2 LA CORTE SUPRIMA I SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente - R.G.N. 13010/01 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 28588 #1 Pietro EvoCo Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott Alessand lessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 12/04/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere CORTE SUPRA CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 25 LUG. 20per diritti CASA CURA VILLA DEI PLATANI SPA, in persona del legale IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante Fanovelli 72 in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio €0.77 1.1500 CANCELLERIA dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati UMBERTO ICOLARI, FRANCESCO CASALE, GIORGIO FONTANA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SEVERINO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2002 XX SETTEMBRE 3 presso lo studio dell'avvocato MICHELE . 1614 SANDULLI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO -1- FANTIN, giusta delega in atti;
controricorrente la sentenza n. 333/00 del Tribunale di avverso AVELLINO, depositata il 18/05/00 - R.G.N. 155/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA per delega DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 13010/01 ud. 12 aprile 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore di Avellino - giudice del lavoro - la ricorrente IN Maria chiedeva la condanna della società datrice di lavoro, Casa di cura Villa dei Platani s.p.a., al pagamento della somma di lire 3.713.850 a titolo di mancata corresponsione di due scatti di anzianità, maturati nei bienni 89-90 e 91-92 e che dovevano essere corrisposti mensilmente a decorrere dall'1.1.1991 (il primo) e dall'1.1.1993 il secondo fino al deposito del ricorso. A fondamento della domanda era posto l'art. 33 del CCNL di settore sottoscritto nell'ottobre 1990 e vigente per il triennio 88-89-90. Il Pretore di Avellino con sentenza n. 1163/98 accoglieva la domanda proposta dalla ricorrente, condannando la società appellante a corrisponderle la retribuzione individuale di anzianità dovuta per i bienni 91/92 e 93/94, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle scadenze fino al soddisfo. La Casa di Cura Villa dei Platani s.p.a. impugnava tale decisione gravandola di appello. L'appellata, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato. Il Tribunale di Avellino con sentenza del 29 febbraio 18 maggio 2000 rigettava l'appello condannando l'appellante al pagamento di metà delle spese di giudizio e compensando tra le parti la residua metà. Avverso la sentenza del Tribunale di Avellino la società propone ricorso in cassazione con due motivi. Resiste con controricorso la intimata. Entrambe le parti hanno presentato memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo la difesa della società deduce la violazione e falsa applicazione della legge in riferimento alla normativa codicistica sulla interpretazione dei contratti, come applicata in riferimento all'art. 33 comma 4 del CCNL di settore del 25.10.1990, all'art. 39 del CCNL del 29.11.1995 ed alla dichiarazione congiunta n.1 del medesimo CCNL;
nonché la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente la normativa contrattuale in questione doveva interpretarsi nel senso che le parti avevano inteso congelare l'istituto in sé e non già soltanto la sua quantificazione sicché nessun ulteriore scatto di anzianità poteva maturare. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente - censurando la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c., nonché vizio di motivazione - si duole della mancata autorizzazione a produrre la dichiarazione congiunta di interpretazione autentica>> redatta dalle parti sociali in data 6 luglio 1999 ed il c.c.n.l. 13 ottobre 1999. 2. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, che non è fondato. Il tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della produzione dei documenti in questione - dichiarazione congiunta di interpretazione autentica>> redatta dalle parti sociali in data 6 luglio 1999 e c.c.n.l. 13 ottobre 1999 - perché non prodotti prima dell'inizio della discussione orale e comunque irrilevanti ai fini della decisione. Entrambe queste motivazioni poste a fondamento dell'esclusione della produzione documentale suddetta sono corrette (pur se l'esattezza della sola prima ratio decidendi sarebbe autonomamente sufficiente a sorreggere il decisum) e quindi sono infondate le censure della difesa della ricorrente.
2.1. Da una parte il tribunale ha prestato adesione all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, più volte affermato (ex plurimis Cass. 10 giugno 2000 n.7948) e che qui si ribadisce, secondo cui nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti, che si sottrae al divieto sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella 4 memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice. L'operatività di detta decadenza è esclusa, in base al criterio ricavabile dall'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ., solo con riguardo a documenti sopravvenuti, ferma, peraltro, in tale ipotesi, la necessità che la produzione dei documenti sia autorizzata dal giudice ed effettuata prima dell'inizio della discussione orale. Questo orientamento va ulteriormente precisato nel senso che nel rito del lavoro i documenti formatisi dopo il deposito dell'atto d'appello e prima dell'udienza di discussione, la cui produzione, ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte, ha carattere del tutto eccezionale, vanno prodotti tempestivamente nel rispetto del principio di lealtà processuale tra le parti. L'inizio dell'udienza fissata per la discussione rappresenta il termine finale estremo talché nel corso dell'udienza stessa non può più essere prodotto alcun documento "a sorpresa". Il carattere del tutto eccezionale di questa produzione tardiva comporta anche che, se il giudice d'appello adotta all'udienza suddetta un provvedimento interlocutorio di rinvio dell'udienza di discussione, le parti che siano già decadute dalla facoltà di produrre documenti nuovi formatisi successivamente all'atto di impugnazione, non sono rimesse in termini. Nella specie la stessa difesa della ricorrente riferisce che i documenti furono prodotti all'udienza del 25 gennaio 2000, all'esito della quale il Collegio fissò la prosecuzione dell'udienza di discussione del 29 febbraio 2000. Quindi i due documenti in questione sono stati prodotti non già prima dell'inizio dell'udienza di discussione, ma nel corso della stessa. Pertanto si era determinata la decadenza senza che la fissazione di una nuova udienza avesse poi rimesso in termini la parte appellante che tale tardiva produzione aveva chiesto che fosse ammessa.
2.2. I due documenti sono poi stati ritenuti - dal tribunale - irrilevanti perché successivi di oltre un quinquennio rispetto all'epoca dei fatti di cui si controverteva in giudizio. Questa valutazione di irrilevanza è sì censurata dalla difesa della ricorrente che evidenzia soprattutto il carattere di interpretazione autentica della dichiarazione congiunta>>. Però - in disparte la considerazione che in generale il documento, di cui è chiesta la produzione nel giudizio d'appello, deve riguardare il thema decidendum ed i fatti posti a fondamento dell'azione o delle eventuali eccezioni proposte e quindi non può riferirsi ad un fatto nuovo che potrebbe fondare una nuova eccezione (od una nuova domanda) deve rilevarsi che nella specie il tribunale ha ritenuto che tale 5 dichiarazione congiunta>>, intervenuta dopo oltre un quinquennio dai fatti, avesse portata novativa nel contesto del nuovo contratto collettivo;
e ciò ha fatto con una valutazione di merito che, in quanto assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, è incensurabile in sede di legittimità; non senza rimarcare che l'interpretazione autentica in senso stretto è una connotazione tipica ed esclusiva delle fonti legali, mentre l'autonomia contrattuale (in disparte la disciplina del lavoro pubblico privatizzato) ha in linea generale una funzione dispositiva, pur se è possibile che la stessa disponga anche per il passato, ossia con efficacia retroattiva. лейши fel.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
3.1. La difesa della ricorrente argomenta in ordine all'interpretazione dell'art. 33 c.c.n.l. 25 ottobre 1990. L'art. 33 del CCNL del 25.10.90 conglobava tutti gli elementi economici legati all'anzianità (scatti e classi) in un'unica "Retribuzione individuale di anzianità" di cui fissava l'ammontare complessivo, individuando anche un di meccanismo compensazione/detrazione. In particolare l'art. 33 prevedeva al primo comma che con decorrenza dal 1° gennaio 1989 la retribuzione individuale di anzianità era incrementata di determinati importi annui lordi. Il quarto comma dello stesso art. 33 disponeva poi che "Le parti convengono che per i bienni che matureranno dal 1° gennaio 1991, in assenza di nuova regolamentazione per il predetto titolo, verranno corrisposti i soli valori economici previsti dai precedenti commi, restando essi congelati senza alcun ulteriore incremento od assorbimento". Secondo la ricorrente, mentre nel primo comma si prevedeva uno scatto retributivo con decorrenza dal 1 gennaio 89, nel quarto comma si pattuiva espressamente - in linea con una più generale politica sindacale di blocco o rallentamento degli automatismi salariali che il successivo biennio salvo diversa disciplina sopravvenuta -non avrebbe - comportato un ulteriore e aggiuntivo scatto di anzianità, restando congelati nella retribuzione e quindi corrisposti anche in futuro i soli valori economici previsti e indicati nel primo comma. Quindi il venir meno dello scatto aggiuntivo di anzianità per : i futuri bienni non avrebbe comportato l'azzeramento dei valori economici maturati in precedenza a titolo di incrementi di anzianità, che restavano compattati in una complessiva indennità denominata "retribuzione individuale di anzianità" e "congelati" 6 nella retribuzione senza possibilità di "assorbimento" ad opera di nuove erogazioni contrattuali, né di "incremento" per effetto di ulteriori scatti della retribuzione di anzianità. In sostanza - secondo la ricorrente - 1 'art. 33, 4° comma, cit., non sarebbe affatto una clausola di quantificazione di ulteriori scatti che matureranno in futuro, bensì una previsione di salvezza e garanzia di corresponsione della complessiva retribuzione di anzianità già maturata, che viene congelata e sottratta a meccanismi di assorbimento.
3.2. Deve però considerarsi che il tribunale ha puntualmente esaminato sia l'art. 33 cit., che la dichiarazione congiunta n.1 ed è pervenuto all'opposta conclusione che ciò che rimaneva 'congelata' (i.e. determinata in misura fissa e non più perequata) era la quantificazione dello scatto di anzianità, sicché in realtà c'è soltanto la contrapposizione dell'interpretazione offerta dalla ricorrente a quella accolta dal tribunale. Però impostato così il motivo del ricorso si appalesa inammissibile perché la ricorrente avrebbe dovuto focalizzare la sua censura sulla sentenza per evidenziare eventuali asserite contraddittorietà e non già proporre l'interpretazione a suo dire "corretta". Ed infatti il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste solo allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n.3183; 3 agosto 1999, n.8383). 7 Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può in alcun caso trasmodare in una inammissibile rinnovazione del giudizio di merito.
4. Conclusivamente il ricorso - in parte infondato, in parte inammissibile - va nel suo complesso rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Vincenzo Mileo) (Giovanni Amoroso)by Дено incenzo CravePievenn деле IL CANCELLIERS Deposite 75196.2002. CANDEY 0 08