Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O ) . B E N E , C 1 E A 9 N 9 R O 1 I - Z 1 D 1 A - R E 1 T C 2 S I I PUBBLICA ITALIANA G D L E U 9 A CORTE029 17/0 1 R I 3 A G E D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S D CASSAZIONE R E HI A Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Condominio SPESE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 1134/99 Cron. 5975 Rel. Consigliere Dott. Rafaele CORONA - Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Rep. Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.27/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere - Dott. Umberto GOLDONI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 SENTENZA per diritti L. 27 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE COND DEIMAR CORSO ITALIA 2 DEIVA MARINA, nella qualità dell'Amm.re rapp.te legale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA, 5, presso lo studio dell'avvocato ROMEO P, difeso dall'avvocato CATELLO RENZO R, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR PA, elettivamente domiciliato in ANGIOLINI ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato RADICCHI C, difeso dall'avvocato TIEZZI FAUSTO, giusta 2000 delega in atti;
controricorrente 1934 -1- avverso la sentenza n. 283/97 del Giudice di pace di LA SPEZIA, depositata il 24/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato ROMEO Paolo, per delega dell'Avv. Renzo CATELLO depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto. 1 " -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 24 settembre 1996, AR AO GI convenne, davanti al Giudice di pace di La Spezia, il condominio Deimar di DE NA (La Spezia); espose di essere creditrice della somma di lire 1.725.000 per lavori idraulici eseguiti nell'interesse del condominio, che dovevano parzialmente essere compensati con la somma di lire 1.420.615 dovuta al condominio per le spese condominiali;
chiese, pertanto, la condanna del condominio al pagamento della differenza pari a lire 304.385. Il condominio si costituì, in persona dell'amministratore in carica, ed eccepì che il pagamento della somma di lire 1.725.000 non era stata ra- tificato dall'assemblea, perché le spese non erano urgenti e perché erano state eseguite nell'interesse personale della GI. Precisò che il de- bito della attrice ammontava a lire 1.610.715. Con sentenza 24 ottobre 1997, depositata nella stessa data, il Giudi- ce di pace condannò il condominio a pagare, in favore dell'attrice, la somma di lire 304.385, oltre le spese processuali. Si legge nella sentenza essere incontroverso che AR AO An- gioini aveva speso lire 1.725.000 per lavori nell'interesse condominiale, mentre agli atti non esisteva la prova del credito pari a lire 1.610.715 van- tato dal condominio. Ricorre per cassazione il Condominio Deimar;
resiste con
contro
- ricorso AR AO GI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- A fondamento del ricorso, il condominio ricorrente deduce: 2 1,1 Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 1134 cod. civ. (travisamento dei fatti di causa in riferimento al re- quisito dell'interesse del condominio ai lavori di cui la GI ha chiesto il rimborso).
1.2 Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 1134 cod. civ. . (travisamento dei fatti di causa in riferimento al requisito dell'interesse del condominio ai lavori di cui la GI chie- de il rimborso).
1.3 Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 1134 cod. civ. (travisamento dei fatti di causa in riferimento al re- quisito del consenso dell'Amministratore e dell'Assemblea).
1.4 Violazione o falsa applicazione di norme in riferimento all'art. 100 cod. proc. civ. e 1123 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ 1.5 Violazione e falsa applicazione di legge - art. 2697 cod. civ.; o- messa e contraddittoria motivazione in riferimento agli artt. 1123 e 1135 cod. civ. Art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
1.6 Violazione dell'art. 2697 cod. civ. Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
2.1 Preliminarmente, conviene premettere che, sulla base del testo dell'art. 113 cod. proc. civ., precedente alla modifica introdotta con la leg- ge n. 374 del 1991, nei confronti delle sentenze pronunziate dal conciliato- re si riteneva proponibile il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nei limiti in cui si denunciava la violazione delle norme costituzio- nali, dei principi generali dell'ordinamento, dei principi regolatori della materia, delle norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di 3 legge e delle regole processuali (non essendo stato deformalizzato in via equitativa il processo davanti al conciliatore). Il vizio di motivazione si riteneva rilevante solo quando era confi- gurabile l'inesistenza della motivazione, ovvero la motivazione apparen- te, oppure il contrasto irriducibile affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della ratio decidendi, o infine la motivazio- ne perplessa, sulla cui base non fosse possibile stabilire la qualificazione giuridica posta a base della decisione. Per contro, Si considerava sottratto al sindacato di legittimità il giudizio equitativo, in quanto il ricorso non poteva investire la regola equitativa applicata in concreto, neppure sotto il profilo della inosser- vanza delle norme di legge ritenute conformi ad equità, atteso che il giu- dizio di equità è, per sua natura, giudizio di merito, fondato sul criterio regolatore del caso concreto. La sentenza del conciliatore doveva ritenersi pronunziata secondo equità, oltre nel caso in cui il giudice aveva espressamente applicato una regola di equità o una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, anche quando avesse fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo caso, che il giudicante avesse dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto alle regole di equità.
2.2 Il nuovo testo dell'art. 113 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, al secondo comma prevede che "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni". 4 Rispetto alla normativa previgente, la disposizione contempla due non innovazioni di considerevole rilievo: a) l'ambito del giudizio di equità si estende a tutte le controversie di competenza del giudice di pace, ma vie- ne limitato a quelle il cui valore non eccede i due milioni di lire;
b) nella nuova formulazione è venuto meno il richiamo ai principi generali della materia, alla cui osservanza il conciliatore era tenuto. Di considerevole rilevanza appare proprio il mancato richiamo ai princi- pi regolatori della materia, in quanto denota il chiaro intendimento legi- slativo di circoscrivere l'ambito delle impugnazioni delle sentenze di- chiarate espressamente non appellabili (art. 339 comma 3 cod. proc. civ., secondo cui sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità). Il che significa che, per le cause di circoscritto valore economico, il legislatore ha voluto fissare un limite assai rigoroso alle impugnazioni. Tenuto contro del mancato richiamo ai principi regolatori della materia, il ricorso contro il giudice di pace per violazione o falsa applicazione di norme di diritto si può ammettere per violazione delle norme costituzionali, delle norme comunitarie in quanto sovraordinate, e delle regole processuali.
2.3 Con una recente pronunzia (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1999, n° 716), la Suprema Corte ha affermato che, a seguito della nuova formula- zione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pro- nunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non dove procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrat- tamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltnato all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle co- 5 munitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di una equità “formativa o sostitutiva" (e non della cosidetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Segue che le sentenze pronunziate dal giudice di pace in controver- sie del valore sopra indicato (sentenze da ritenersi sempre pronunziate secondo equità anche quando il giudice di pace abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispon- denza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle - norme processuali ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi dell'art. 360 cit. n. 5, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della moti- vazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 n° 3 cit. è consentita soltanto in caso di inosservanza o di fal- sa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ. renda la norma insospettabile di illegittimità co- stituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost.
3- Ciò posto, devono essere dichiarati inammissibili tutti i motivi di ricorso, perché, trattandosi di causa di valore inferiore ai due milioni - e, come tale, decisa secondo equità, a norma dell'art. 113 comma 2 cod. j 6 proc. civ. -nessuno di essi prospetta la violazione delle norme costitu- zionali, di norme comunitarie di rango superiore o di regole processuali. Non il primo, il secondo ed il terzo motivo, tutti incentrati sulla violazione di una norma sostanziale quale l'art. 1134 cod. civ.; non il quarto, concernente quanto alla sostanza l'asserita violazione dell'art. 1123 cod. civ.; non il quinto ed il sesto, posto che entrambi riguardano la norma sull'onere della prova con riferimento alla ripartizione delle spe- se. Al rigetto del ricorso non fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: rigetta il ricorso. Roma, 27 novembre 2000. Il consigliere est. Il Presidente Dott. Rafaele Corona Dott. Franco Pon лепти 4 O ) 7 L 3 E . L O C N B , A 1 E P 9 E I 9 IL CANCELLIERE C1 1 N D - O 1 I AN IA E 1 Z - C A 1 I R 2 D T . S U I L I DEPOSITATO IN CANCELLERIA G 9 G E 3 Roma 27 FEB. 2001 R E E A N 6 D . 4 IL CANCELLIERE C1 T E . T S T I T N ( E R FR IA S A E