Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
01 REPUBBIN CA IT IN NOME POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 2124/99 CAPPUCCIO - Consigliere Cron. 2325 Dott. Giammarco Rep. 352 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud.19/10/00 Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE L. 3000 per diritti elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAGANI CARLO, 128 GEN. 2001 IL CANCELLIERE FLAMINIA 109, presso l'avvocato FABRIZI E. rappresentato e difeso dall'avvocato CENDERELLI ALDO, LIRE 3000 CANCELLERIA giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
CB220899 POERIO IA, PU NN, domiciliate in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del controricorso;
2000 controricorrente 1890 -1-
contro
AR IL, TT MICHELE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3629/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo e rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ON RI, in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore AN PI, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Michele SI, Attilio DA, in qualità di socio della S.n.c. DA & GA , e la stessa società in liquidazione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto a Milano il 7 gennaio 1977, nel quale era deceduto WA PI, marito dell' attrice e padre della minore. Veniva disposta l' integrazione del contraddittorio nei confronti di RL GA, altro socio della società convenuta, mentre la stessa società non acquisiva la veste di soggetto processuale, avendo la RI desistito dal rinnovare la notifica dell' atto di citazione, non andata a buon fine. - marzo 1992 il Tribunale, accertata la Con sentenza del 21 23 responsabilità del SI, condannava il predetto, il DA ed il GA al pagamento in favore dell' attrice, in proprio e quale legale rappresentante della figlia, della somma complessiva di L. 91.586.070, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
dichiarava già risarcito il danno morale, quantificato in L. 50.000.000; condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali e dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere sulle domande di ripetizione e/o di rivalsa proposte dal DA e dal GA contro il SI e quella da quest' ultimo proposta nei confronti degli altri due. Proposto appello soltanto dal GA, con sentenza del 14 ottobre - 30 dicembre 1997 la Corte di Appello di Milano dichiarava 1 inammissibile l' appello, condannando il GA al pagamento delle spese processuali. Osservava in motivazione la Corte territoriale che il principio secondo il quale la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, ove detto evento non sia reso noto alle altre parti in un atto del processo, opera soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, con la conseguenza : : che va dichiarata l' inammissibilità dell' impugnazione proposta come nel caso di specie - nei confronti del rappresentante ove il minore sia divenuto maggiorenne nel corso del precedente grado di giudizio. Tale vizio peraltro non era stato sanato dalla costituzione personale in appello della PI, in quanto verificatasi dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza. Rilevava altresì che, una volta . : accertato il venir meno della rappresentanza processuale della PI da parte della RI, si profilava un ulteriore motivo di inammissibilità dell' impugnazione, atteso che l'atto di gravame era stato notificato all' unico domiciliatario mediante consegna di una sola copia, ciò che comportava l' inesistenza della notificazione stessa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il GA deducendo due motivi illustrati con memoria. Hanno resistito con controricorso ON RI ed AN PI. Alla precedente udienza del 7 aprile 2000 questa Corte ha disposto l' integrazione del contraddittorio nei confronti del SI, cui il ricorso non era stato notificato. Adempiuto all' incombente nel termine concesso, è stata fissata nuovamente l' udienza di discussione. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto rilevata l' inammissibilità del controricorso, in quanto notificato il 9 marzo 1999, oltre il termine di venti giorni dalla scadenza di quello ( identificato nel 15 febbraio 1999) stabilito per il deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 370 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285 , 291 e 330 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la notificazione dell' atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore eseguita mediante consegna di una sola copia non è inesistente, ma nulla, e per non aver conseguentemente rilevato che il relativo vizio può essere sanato così come in effetti era avvenuto - con efficacia ex - tunc dalla costituzione in giudizio di tutte le parti cui l' impugnazione stessa era diretta. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 320 c.c., si deduce 1' errore della Corte di Appello per non aver distinto l'ipotesi del compimento del diciottesimo anno di età prima della notifica dell' atto di citazione da quella in cui il raggiungimento della maggiore età sia avvenuto nel corso del giudizio, dovendo nel primo caso essere verificata la legittimazione nel momento in cui si costituisce il rapporto processuale con il convenuto. E poiché nella specie la RI aveva notificato l'atto di citazione al GA quando la figlia era già maggiorenne, andava esclusa la legittimazione della predetta a proporre la domanda risarcitoria nei suoi confronti. Il ricorso è inammissibile. 3 Come risulta dall' esposizione in fatto che precede, la Corte di Appello ha fondato la statuizione di inammissibilità dell' appello su un duplice ordine di ragioni: innanzi tutto l' atto di impugnazione era stato notificato alla RI in proprio e nella qualità di legale rappresentante della figlia divenuta maggiorenne, nonostante questa avesse raggiunto la maggiore età nel precedente grado del giudizio, e tale vizio non era stato sanato dalla costituzione personale della PI, avvenuta oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza;
in secondo luogo detta notifica doveva considerarsi inesistente, in quanto avvenuta mediante consegna di un'unica copia dell' atto di impugnazione al difensore delle due parti appellate. Il ricorrente non ha proposto alcuna censura avverso la sentenza in esame nel punto in cui, affrontando la controversa questione se la rappresentanza legale del genitore permanga negli ulteriori gradi del giudizio, una volta sopraggiunta la maggiore età del figlio nel corso del precedente grado, senza che l' evento sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti, ha ritenuto inammissibile il gravame perchè non proposto nei confronti del soggetto divenuto maggiorenne: ed invero nel secondo mezzo si è limitato a prospettare nuovamente ed inammissibilmente la doglianza già formulata in appello avverso la pronuncia del Tribunale nel punto in cui aveva disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione processuale della RI in relazione alla domanda avanzata nei confronti dello stesso GA in un momento in cui ella aveva già perso - secondo l' assunto- il potere di rappresentare in giudizio la figlia, così erroneamente imputando alla Corte di merito di non aver preso in considerazione una censura il cui esame era precluso dalla rilevata inammissibilità dell' appello. La mancata impugnazione di tale ratio decidendi rende non necessario - - ovel'esame del primo motivo di ricorso, atteso che come è noto venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza fondata su più ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggerla sul piano logico giuridico, è necessario non solo che tutte le ragioni formino oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinchè si realizzi lo scopo precipuo di tale mezzo di impugnazione, costituito dalla cassazione della sentenza, in tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. Conseguentemente, ove sia respinta la doglianza relativa ad una sola di dette ragioni, ovvero non sia stato proposto alcuno specifico gravame avverso una di tali ragioni, le censure relative alle altre ragioni devono considerarsi inammissibili per difetto di interesse, atteso che non potrebbero comunque condurre, stante l' intervenuta definitività delle altre, all' annullamento della sentenza (Cass. 2000 n. 6023; 1999 n. 6240 ; 1999 n. 4687; 1998 n. 11902; 1998 n. 9866). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, stante l' inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Papell Hall ९.Par ish сами 40000 290000 108T 129,11 (BFT 455 9067 15,44 165,25 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la regolazione 8.3.2011 delle Entrate di Roma 2 Serie 4 al n. 13451 versate € 165,26 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 1 י ,