Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
La sosta di un'autovettura negli spazi comuni condominiali configura una modalità di uso di detti beni, onde la controversia nella quale si discuta della legittimità o meno di tale forma di utilizzazione, perché contraria ad una espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione assembleare ovvero perché incompatibile con l'esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti facoltà della stessa natura sul medesimo bene, concerne non il diritto di comproprietà o il diritto di esercitarne in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo a seconda della contestazione sollevata della particolare facoltà di utilizzare in tal guisa il bene comune e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Giudice di pace di RUVO DI PUGLIA, con ordinanza del 14/07/97, nella causa iscritta al n. 10834/97 vertente tra
CH MA;
- non costituita in questa fase -
e
ER MA RI;
- non costituita in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di 1998 consiglio il 24/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ con le quali si chiede:
che la Corte di Cassazione, pronunciando in Camera di Consiglio sulla richiesta d'ufficio di regolamento di competenza, dichiari la competenza per materia del Giudice di Pace di Ruvo di Puglia, con le conseguenze di legge.
Oggetto: regolamento di competenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Ruvo di Puglia, con ordinanza del 14 luglio 1997, richiedeva d'ufficio regolamento di competenza avverso la sentenza in data 26 agosto 1996, con la quale il Giudice unico del Tribunale di Trani aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda proposta da AT HI intesa a far accertare, nei confronti di MA IA RI, l'inesistenza del diritto di lasciare in sosta le autovetture nell'androne condominiale e la destinazione dell'androne medesimo al solo transito delle persone.
Assumeva l'istante Giudice di Pace essere la competenza per materia del proprio ufficio, ex art. 7 CPC, limitata alle questioni relative ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, mentre l'attrice aveva contestato in radice il diritto della controparte ad utilizzare come parcheggio l'androne condominiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per consolidata giurisprudenza, le cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, rimesse ex art. 7 CPC alla competenza per materia del Giudice di Pace, sono quelle che riguardano i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, id est le modalità con le quali dev'essere esercitata l'utilizzazione non solo dei servizi condominiali in senso tecnico, ma anche delle cose comuni ex art. 1117 CC quale, appunto, nel caso di specie, l'androne condominiale, nel rispetto della parità di godimento da parte di tutti i condomini, salva la proporzionalità in ordine ad alcuni beni con riferimento alle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 e 1118 CC. Esulano, pertanto, dalla predetta competenza per materia le cause nelle quali si controverta dell'esistenza stessa del diritto all'uso del bene o del servizio comune, cause che restano attribuite al Giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore di esse (Cass. 98/40 20; 96/ 5467; 95/ 3802; 94/ 8431; 94/ 6770). Nel caso di specie, dalla domanda introduttiva del giudizio si evince chiaramente che l'attrice ha contestato non la natura condominiale dell'androne ed il diritto di proprietà in comunione su detta parte comune dell'edificio in capo alla convenuta, con le connesse facoltà di usarne e goderne, ma soltanto l'utilizzazione del bene stesso per il parcheggio di autovetture e, quindi, la modalità di esercizio da parte della convenuta d'una facoltà contenuta nel diritto di comunione.
Questa Corte ha da tempo chiarito - anche con le sentenze citate, ma inesattamente interpretate, dal rimettente Giudice di Pace - come in materia di condominio debbasi distinguere tra le controversie per le quali è stata prevista una competenza funzionale, da un lato, e sono quelle concernenti le modalità d'uso dei servizi condominiali o la misura dei servizi stessi, nelle quali si discute, rispettivamente, dei limiti qualitativi d'esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e delle riduzioni o limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini, e, dall'altro, le controversie per le quali devesi fare riferimento all'ordinaria competenza per valore, e sono quelle nelle quali si discute dell'esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune.
Il lasciare in sosta un'autovettura negli spazi comuni condominiali configura, all'evidenza, una modalità d'uso dei detti beni, onde la controversia nella quale si discuta della legittimità o meno di tale forma d'utilizzazione - perché contraria ad un'espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione assembleare, ovvero perché incompatibile con l'esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti facoltà della stessa natura sul medesimo bene - concerne non il diritto di comproprietà od il diritto di esercitarne in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo, a seconda della contestazione sollevata, della particolare facoltà di utilizzare in tal guisa il bene comune (nello specifico, da ultimo, Cass. 22.5.97 n. 4575, 25.1.97 n. 772, ma già Cass. 15.5.92 n. 5800). La controversia in esame rientra, pertanto, ex art. 7 CPC, nella competenza per materia del Giudice di Pace, conformemente a quanto deciso dal giudice del Tribunale di Trani con la sentenza del 26 agosto 1996 che ha dato luogo al sollevato conflitto di competenza.
P. Q. M.
LA CORTE Pronunziando sulla richiesta di regolamento, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Ruvo di Puglia.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 24.11.1998 Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999