Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 2
In tema di prova delegata, allorquando il giudice, delegando ad altro il compito di assumere una prova, fissa, con ordinanza che deve essere comunicata alle parti, il termine entro il quale la prova medesima deve essere assunta indicandolo in un determinato numero di giorni o di mesi, il termine inizia a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento.
L'emittente di una cambiale, cui sia richiesto il pagamento in base al titolo completato dal prenditore, ove eccepisca la violazione della convenzione di riempimento deve fornire la prova sia del contenuto della convenzione che della sua violazione per il modo in cui il riempimento è stato effettuato. Nell'ipotesi in cui, offerta la prova dell'esistenza di un accordo limitativo della facoltà di riempimento del titolo ad una certa somma, si voglia escludere che anche questa sia dovuta, deve darsi la prova che neppure un tale credito fosse mai sorto o che esso fosse stato successivamente pagato (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui, provata la violazione della convenzione di riempimento, era stata integralmente rigettata la domanda di pagamento senza accertare se il credito era venuto a esistenza e per quale ammontare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10405 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRE, 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato RICCARDO PETTOELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZO HE, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO SORESI BORDINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NI GG LL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 424/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione 2^ Civile, emessa il 10/03/00 e depositata il 10/04100 (R.G. 634/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Francesco CAFFARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
MA IN conveniva in giudizio HE ZO e MI MA TI e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Parma proponeva in loro confronto una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 38.088.000, aumentata di interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva questi fatti.
Aveva dato a mutuo alla ZO, in più volte, la somma di L. 45.700.000 - come risultava da assegni bancari, di cui venivano indicati gli estremi.
La ZO, nel tempo, aveva restituito solo la somma di L.
7.612.000 ed era pertanto debitrice di quella di L. 38.088.000. Per tale importo aveva rilasciato una cambiale, in bianco di data, per l'importo indicato, con l'avallo della TI - la cambiale veniva depositata.
1.1. - Le convenute si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda.
2. - Il tribunale, con sentenza 30.6.1994, la rigettava. Queste le ragioni.
L'attore si era valso della cambiale come promessa di pagamento. Siccome le convenute avevano sostenuto che la cambiale era stata rilasciata in bianco, con facoltà di riempimento, ma solo per un importo corrispondente al bollo, e quindi per non più di un milione, avevano la possibilità e l'onere di provare l'esistenza del patto e così del riempimento abusivo.
Tale prova era stata data mediante un complesso di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Stante l'abusiva formazione del titolo, alla promessa di pagamento non poteva essere attribuita l'efficacia probatoria prevista dall'art. 1998 cod. civ. Per converso, dal complesso dei titoli prodotti dall'attore emergeva che il rapporto di mutuo s'era protratto nel tempo ed aveva subito complesse vicende, nel cui quadro erano intervenuti fatti estintivi.
Il credito vantato dall'attore era dunque rimasto senza prova. 3. - La decisione veniva impugnata.
L'attore svolgeva questi motivi.
La domanda era fondata sulla promessa di pagamento contenuta nella cambiale.
Il tribunale avrebbe dovuto prima di tutto accertare se la cambiale, oltre che nella data, fosse stata consegnata in bianco nell'importo, cosa che aveva invece dato per scontata ne' le presunzioni considerate erano tali da autorizzare la decisione presa. L'attore chiedeva poi che, in caso di rigetto della domanda fondata sulla promessa di pagamento, la convenuta ZO fosse condannata a pagargli la somma di L. 38.088.000, oltre interessi, a titolo di indennizzo, a norma dell'art. 2041 cod. civ., per l'ingiustificato arricchimento percepito a seguito dell'incasso degli assegni indicati nella citazione, mai contestati.
3.1. - Le convenute tornavano a costituirsi, riproponendo le difese ed eccezioni già svolte.
4. - La corte d'appello di Bologna, con sentenza 10.4.2000, ha rigettato l'impugnazione.
Quanto alla domanda di arricchimento l'ha giudicata inammissibile.
5. - MA IN ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 22.9.2000.
Ha resistito con controricorso HE ZO. Motivi della decisione
1. Il ricorso contiene tre motivi.
2. Il primo denunzia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 203, secondo comma, cod. proc. civ.). La questione su cui verte il motivo è la seguente. In appello è stata assunta una prova per testimoni. Lo è stata il 19.9.1998 dal pretore di Lucca, che vi era stato delegato con ordinanza pronunciata fuori udienza, datata 23.4.1998 e depositata il 30.4.1998, nella quale il termine per assumere la prova era stato fissato in novanta giorni. La corte d'appello ha dichiarato che l'eccezione di decadenza dalla prova sollevata dall'attuale ricorrente non era fondata, perché l'ordinanza era stata comunicata l'11.5.1998, sicché, computata la sospensione feriale, il termine di 90 giorni era stato rispettato.
Il ricorrente sostiene che il termine andava invece fatto decorrere dalla data in cui il provvedimento era stato adottato. Il motivo non è fondato.
2.1. - La questione riproposta con il motivo di ricorso deve essere decisa nel senso in cui lo è stata dalla corte d'appello. Quando il giudice, nell'accogliere l'istanza di ammissione di una prova. per assumerla delega un altro ufficio, stabilisce un termine entro il quale ciò deve avvenire.
L'udienza di assunzione della prova non è però fissata di ufficio, bensì su istanza della parte, sicché il termine individua insieme il tempo entro il quale la parte che vi ha interesse deve compiere gli atti che le spettano ed il tempo al di là del quale si esaurisce il potere del giudice delegato.
Quando la durata di questo tempo è fissata in giorni o mesi, senza indicazione della decorrenza e con un'ordinanza pronunziata fuori udienza, si pone, come nel caso, la questione se il termine parta dalla data in cui l'ordinanza è pronunciata (che è quella del suo deposito: art. 134, primo comma, cod. proc. civ.) o da quella in cui è comunicata (art. 134, secondo comma).
La considerazione già fatta, che il termine è stabilito perché la prova sia assunta su istanza della parte che vi ha interesse, conduce a risolvere la questione nel senso che la parte deve poter fruire di tutto il tempo che il giudice ha considerato necessario per avviare e completare il procedimento di assunzione: e ciò implica che le sia reso noto l'avvenuto deposito dell'ordinanza ed il suo contenuto dispositivo.
Anche al caso in esame, per la ragione già detta, si rivela applicabile il principio per cui, in linea generale, nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per la situazione soggettiva tutelata, la garanzia di cui all'art. 24 Cost. si estende alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza, così da assicurare all'interessato la possibilità di utilizzarlo per intero (Corte cost. 7 maggio 1993 n. 223; 22 novembre 1985 n. 303; 2 dicembre 1980 n. 155; 27 novembre 1980 nn. 152 e 151;
14 gennaio 1977 n. 15 e 14; 12 novembre 1974 n. 255).
È un principio di cui costituiscono espressione altre norme del codice, come quelle dettata dagli artt. 50 e 669-octies. Non mancano, per vero, nel codice, norme che vi deroghino, com'è nel caso dell'art. 675 cod. proc. civ. Tuttavia, esse si giustificano solo in presenza di particolari esigenze (nel caso dell'art. 675, perché la parte istante ha interesse all'attuazione del sequestro e dunque normalmente si attiva per conoscere se sia stato accordato, mentre la parte nei cui confronti il sequestro sia autorizzato ha interesse a che lo stato di soggezione alla sua possibile attuazione sia limitato nel tempo:
Corte cost. 13 giugno 1995 n. 237). Gli artt. 134 e 152, primo comma cod. proc. civ., in relazione all'art. 203, secondo comma, vanno dunque interpretati nel senso per cui, quando il giudice, delegando ad altro il compito di assumere una prova, fissa il termine entro il quale la prova deve essere assunta e lo fa, indicandolo in un determinato numero di giorni o di mesi, con ordinanza che deve essere comunicata alle parti, si deve intendere che il termine inizi a decorrere dalla data della comunicazione del provvedimento.
3. - Il secondo motivo denunzia un vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Il ricorrente sostiene che v'erano diverse contraddizioni tra le dichiarazioni rese dal teste NI nel giudizio di appello e in un precedente processo penale, contraddizioni che la corte d'appello ha sottovalutato, così come ha sottovalutato dati che avrebbero dovuto far dubitare della attendibilità del testimone.
Il motivo non è fondato.
La corte d'appello ha osservato che non era poi rilevante stabilire se la cambiale fosse stata consegnata già riempita per l'importo di 1 milione o con l'intesa che potesse essere riempita sino a tale importo, in quanto il senso delle due dichiarazioni coincideva sotto l'aspetto che non vi fosse stata promessa di pagare la somma che appariva indicata nel titolo, ma solo autorizzazione ad azionarlo sino ad 1 milione.
Si tratta di giudizio sul merito, che non presenta vizi logici. 4. - Il terzo motivo denunzia un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 345 dello stesso codice).
Il ricorrente osserva che la corte d'appello ha considerato nuova e perciò inammissibile la domanda di arricchimento. Ma egli l'aveva proposta in via subordinata e per il caso che fosse rigettata quella fondata sulla promessa di pagamento. Questa, però, non avrebbe potuto essere rigettata, perché almeno per l'importo di 1 milione era risultata provata. Lamenta, quindi, che la domanda principale non sia stata accolta per tale somma.
Il motivo è in parte fondato, sebbene il vizio che la sentenza presenta sia di un tipo diverso da quello denunziato. 4.1. - Il nucleo effettivo della censura svolta dal ricorrente non concerne l'inammissibilità della domanda di arricchimento, ma l'integrale rigetto della domanda principale.
Si deve tuttavia osservare che, a partire dalla sentenza 22 maggio 1996 n. 4712 delle sezioni unite, la giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che proposta una domanda di condanna al pagamento di somma basata su un contratto, rispetto a questa la condanna chiesta in appello sulla base di un arricchimento senza causa del convenuto è nuova e come tale non può essere esaminata. Se non che la novità della domanda di condanna proposta sulla base di un arricchimento senza causa della Bocchini, non escludeva che i giudici di merito dovessero porsi il problema del rapporto tra domanda proposta sulla base della promessa di pagamento e risultato della prova offerta dalla convenuta Bocchini a proposito di tale promessa.
Secondo l'attore la cambiale documentava una promessa fatta per la somma di L. 38.880.000.
Secondo il giudice di appello, invece, la convenuta aveva provato d'aver fatto consegnare all'attore la cambiale, con l'intesa che avrebbe potuto essere azionata sino ad un milione. Orbene, nella sentenza 28 aprile 1981 n. 2586, pur richiamata nella decisione impugnata, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: - "L'emittente di un vaglia cambiario in bianco (in tutto o in parte), al quale sia richiesto il pagamento in base al titolo completato dal prenditore, può eccepire la difformità del completamento rispetto alle clausole della convenzione di riempimento, fornendo la relativa prova non soltanto sul contenuto di tale convenzione, ma anche in ordine alla violazione di essa per il modo in cui il completamento del vaglia cambiario è stato effettuato. Con la conseguenza che - nel caso che tale vaglia sia stato emesso, senza indicazione dell'importo e della scadenza, per un eventuale credito futuro dell'ordinatario in relazione ad un rapporto esistente tra le parti ed in previsione della sua evoluzione - la prova deve concernere anche il mancato sorgere del credito, ovvero, se questo sia effettivamente venuto ad esistenza, l'ammontare e le condizioni di esigibilità di esso, in modo che risulti la pretesa violazione della convenzione di riempimento, dovendo la completezza della prova estendersi a tutti gli elementi del credito incorporato nel contestato documento cambiario".
Ciò significa che alle convenute bastava aver dato la prova di un accordo che limitava la facoltà di riempimento del titolo alla somma di 1 milione, per escludere che vi fosse stata promessa di pagamento per cifra superiore.
Ma significa pure che per escludere che anche il milione fosse dovuto, le convenute avrebbero dovuto dare la prova che, alla data in cui si trattava di pronunciare sulla domanda, o neppure un tale credito era mai sorto o esso era stato successivamente pagato. Tale accertamento è mancato e quindi il rigetto integrale della domanda principale si rivela viziato da violazione dell'art. 1998 cod. civ. 5. - Il ricorso è in parte rigettato ed in parte accolto. La sentenza impugnata è cassata in parziale accoglimento del terzo motivo e per le ragioni indicate al punto precedente. Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in altra sezione della corte d'appello di Bologna, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato. Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere anche sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo per quanto di ragione, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 8 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002