Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5394
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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Il difensore, in mancanza di procura speciale, non può compiere atti che comportino disposizione di uno dei diritti fatti valere nel giudizio, neanche mediante rinuncia ad uno dei vari capi della domanda. (Nella specie, in un giudizio relativo alla contestazione della legittimità della costruzione eseguita in un fondo confinante, il procuratore della parte aveva rinunciato, all'udienza collegiale del giudizio di appello, alla domanda di demolizione, già riproposta con motivo di gravame insieme a quella di risarcimento danni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5394
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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