Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Il difensore, in mancanza di procura speciale, non può compiere atti che comportino disposizione di uno dei diritti fatti valere nel giudizio, neanche mediante rinuncia ad uno dei vari capi della domanda. (Nella specie, in un giudizio relativo alla contestazione della legittimità della costruzione eseguita in un fondo confinante, il procuratore della parte aveva rinunciato, all'udienza collegiale del giudizio di appello, alla domanda di demolizione, già riproposta con motivo di gravame insieme a quella di risarcimento danni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato VITO MAZZARELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ARNALDO ROSANIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TE BI, TE DO, TE BE, COMPAGNO LUCIA VED. TE;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 14638/96 proposto da:
TE BI, TE DO, TE BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA,che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
LI IU;
- intimato -
avverso la sentenza n.151/96 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 26/6/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato Vito MAZZARELLI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Giovanni DI BATTISTA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo la fase interdittale davanti alla pretura di VE (nella quale LL IO aveva denunciato la sopraelevazione su un terreno di sua proprietà da parte di GG EP in via Tangorra n. 19 di VE, senza il rispetto dell'art. 67 del locale Regolamento e delle misure idonee a sostenere l'opera in sopraelevazione), il processo veniva riassunto davanti al tribunale di ME e il LL, denunciando anche lesioni verificatesi nel suo sottostante terraneo, chiedeva la demolizione delle opere eseguite dal GG, oltre i danni, limitando peraltro la domanda al risarcimento per equivalente, se la domanda di demolizione non fosse stata accolta.
L'adito tribunale con sentenza del 15 aprile 1988 condannava il GG al pagamento della somma di lire 31.200.000, oltre gli interessi. Su gravame principale di quest'ultimo e incidentale degli eredi del LL (frattanto deceduto), la Corte di appello di Potenza con sentenza del 26 giugno 1996, dopo di aver dato atto che vi era stata rinuncia alla domanda di demolizione del LL, in accoglimento parziale dei gravami condannava il GG al pagamento della somma di lire 50.206.000, già rivalutata all'attualità, a titolo di risarcimento per danno emergente, nonché al pagamento, a titolo di lucro cessante, degli interessi al tasso legale proprio del periodo sulla somma di lire 4.404.000 (ottenuta rapportando la prima somma al novembre 1971), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e con gli interessi al tasso legale del relativo periodo, con decorrenza dal novembre 1971 alla data di pubblicazione della sentenza.
Osservava la corte territoriale che la sopraelevazione del GG era illegittima, perché in contrasto con l'art. 21 del Regolamento edilizio locale del 1934 e violava l'art. 41 - quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (applicabile nel caso in quanto il nuovo Regolamento edilizio era stato restituito al Comune di VE il 6 giugno 1970 e lo stesso Comune era all'epoca sprovvisto di strumenti attuativi); la sopraelevazione violava le norme sull'altezza (era alta m. 14,15 superando così l'altezza consentita di m. 11) e quelle sulla volumetria;
il GG era tenuto ai danni (compresi nella domanda per la denunciata illegittimità della sopraelevazione), sia ai sensi dell'art. 872 cod. civ., sia perché non aveva adottato le misure idonee ad evitare danni alla proprietà sottostante;
dagli accertamenti eseguiti era risultato che le lesioni alla stessa proprietà sottostante erano dovute alla sopraelevazione denunciata;
il danno, così come determinato con consulenza tecnica di ufficio non era stato contestato dal GG e gli interessi riconosciuti costituivano una componente del danno da fatto illecito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte (riuniti i due ricorsi ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.) osserva che il ricorso incidentale (che, in ordine logico va esaminato per primo) è fondato.
Con esso i controricorrenti lamentano che all'udienza collegiale dell'8 maggio 1996 davanti alla corte territoriale i procuratori dei LL <<rinunciarono>> alla domanda di demolizione della sopraelevazione (che pure era stata riproposta con la comparsa di costituzione nel grado di appello e ribadita nell'udienza di precisazione di conclusioni davanti alla stessa corte). Ciò posto, è evidente che i difensori con la indicata dichiarazione rinunciarono a una delle domande, senza essere a tanto abilitati (così come dispone l'art. 84 cod. proc. civ., che vieta al procurato di compiere atti di disposizione del diritto in contesa, quando non è munito di procura speciale) (tra le altre, Cass. 16 febbraio 1989 n. 394). Nel caso che ne occupa, i difensori erano muniti di procura ad litem a margine della comparsa di costituzione in appello, con cui erano stati autorizzati genericamente a rappresentare gli appellati con la facoltà di legge. Perciò, senza alcuna procura <<speciale>>, per compiere rinuncia, in nome e per conto dei rappresentati. È pur vero che la rinuncia è stata compiuta per un solo capo di domanda (relativo all'abbattimento delle costruzione), ma anche in tal caso, per il fatto che l'atto abdicativo comporta sempre rinuncia a un diritto (in contesa), i difensori, per una valida rinuncia, avrebbero dovuto farsi rilasciare una procura ad hoc (o far fare la rinuncia direttamente dalla parte) (tra le altre, Cass. 8 luglio 1981 n. 4488; Cass. 15 marzo 1969 n. 839; Cass. 16 luglio 1997 n. 6477). Nella carenza dei poteri dei procuratori degli appellati, la corte territoriale non avrebbe potuto (come ha fatto) decidere la causa, eludendo la domanda di abbattimento della sopraelevazione. Per la mancanza di valida rinuncia della domanda principale, avrebbe dovuto statuire anche su di essa, senza passare direttamente (come ha fatto) all'esame delle domande subordinate (risarcimento del danno per equivalente).
In accoglimento del motivo del gravame dei ricorrenti incidentali, l'indagine sul punto, previa cassazione della sentenza impugnata, deve essere rimessa al giudice del rinvio (che nel caso in esame è la Corte di appello di Bari).
La conseguenza del discorso che precede è la seguente: poiché lo stesso giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sulla ripetuta domanda di abbattimento della costruzione contestata, è evidente che dalla decisione sul punto potranno dipendere le sorti delle questioni sollevate dal ricorrente principale, con i suoi motivi (pretesa legittimità della sopraelevazione;
spettanza del risarcimento del danno e sue componenti;
interessi legali e criteri per determinarli ecc.), atteso che, ove sia riconosciuto il diritto alla demolizione dell'opera, sugli altri indicati aspetti della vicenda processuale, di cui alle censure del ricorrente principale, non vi potrà essere necessità di pronuncia.
In sostanza, il ricorso principale deve essere dichiarato, per le ragioni che precedono, assorbito.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari.
Roma 24 novembre 1998.