Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Alle prestazioni assistenziali e previdenziali si applicano le regole generali vigenti in materia successoria sicché dopo la morte dell'assicurato la prestazione può essere rivendicata da ciascun coerede, in tale qualità, nei limiti della propria quota ereditaria e non pagare per l'intero. (Fattispecie in materia di indennità di accompagnamento richiesta da uno dei figli dell'assicurata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/1999, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente
Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere
Dott. Pasquale Picone Consigliere
Dott. Paolo Stile Consigliere
Dott. Giuseppe Celerino rel. Consigliere
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12 (RICORRENTE)
contro
GG IO, quale erede di IR OM
(INTIMATO)
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 2.11.95-8.2.96, n.228/96.(R.G. n.834/93) Udita la relazione del cons. Cellerino all'udienza del 2 marzo 1999. Udito il Pubblico Ministero, in persona del s. Procuratore generale IO Buonajuto, che ha chiesto l'accoglimento del 1^ motivo del corso e l'assorbimento del 2^.
Svolgimento del processo
Il Pretore giudice del lavoro di Taranto, cui IO GG, quale erede della defunta madre OM IR, s'era rivolto per ottenere la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della indennità di accompagnamento spettante alla genitrice, accoglieva in contraddittorio fra le parti, la domanda.
La sentenza pretorile veniva impugnata dal Ministero per mancato esperimento della procedura amministrativa, per difetto di legittimazione attiva e per nullità della domanda perché generica. Nel merito l'Amministrazione contestava le risultanze della ctu e lamentava che gli interessi non fossero stati fatti decorrere dal 121^ giorno della domanda amministrativa.
E Tribunale, nel ricostituito contraddittorio, accoglieva il gravame limitatamente alla decorrenza degli interessi.
A fronte dei motivi d'impugnazione il Giudice d'appello osservava anzitutto che era stato espletato l'iter amministrativo e che, quanto alla legittimazione, il GG risultava erede della defunta, seppure unitamente al fratello IE. Nel merito condivideva la consulenza, essendo, fra l'altro, generiche le contestazioni erariali, accogliendo, infine, la censura sulla decorrenza degli interessi.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce il Ministero promuove ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Contro la sentenza del Tribunale di Lecce che confermando quella di primo grado ha rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'Interno, fatta eccezione della decorrenza degli interessi (a far tempo dal 121^ giorno dalla domanda amministrativa) sulle somme cui il Ministero era stato condannato a pagare a IO GG, quale erede della genitrice, a titolo di indennità di accompagnamento, l'Avvocatura generale denuncia due motivi di ricorso per cassazione. Con la prima censura sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art.566 cod. civ. in relazione all'art.360 nn.3 e 5 cod.proc.civ. rilevando che l'intimato, quale erede unitamente al fratello, poteva agire solo per la sua quota ereditaria e non per l'intero cespite.
Il motivo di ricorso è fondato.
Costituisce dato pacifico che IO GG, qualificandosi erede di OM ER (v. epigrafe della sentenza d'appello e, in motivazione, la precisazione della qualità di coerede con il fratello IE), abbia agito in tale qualità e, tuttavia, abbia ottenuto la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, non pro quota ma per l'intero suo ammontare.
Non essendo contestata in causa la qualità di coerede e non trattandosi nella specie di una situazione di credito solidale, escludendone la valenza l'art. 566 cod. civ., che sancisce il principio della successione in parti eguali dei figli al genitori, ne consegue, come inette in rilievo l'Avvocatura, che l'odierno intimato non poteva agire per l'intero, non essendo egli investito di un titolo idoneo per esercitare anche il diritto del fratello, ma solo pro quota.
La condanna del Ministero deve essere pertanto limitata alla quota ereditaria afferente l'odierno intimato.
D'altra parte, con il secondo mezzo, la difesa erariale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, legge 11 febbraio '80, n. 18, in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 cod.proc.civ., contestando la decorrenza delle infermita' invalidanti da data anteriore rispetto alle certificazioni sanitarie.
Il motivo, per la stringatezza della sua formulazione, non merita di essere accolto.
Il Tribunale, infatti, recependo le valutazioni del CTU dott. Gallelli, specialista in medicina legale, riferisce che "la IR, deceduta il 20/10/91, era affetta da fibrillazione atriale e panvasculopatia arterosclerotica, bronco pneumopatia cronica ostruttiva e gravissimo deficit del visus (spento in OS e percezione luce in OD corretto a 1150)" e, contestando le obiezioni ministeriali fondate su una certificazione risalente al luglio 1991 sulla riferita patologia visiva, sostiene che "non è possibile che, data la loro gravità essi (disturbi) siano insorti molto tempo dopo la data della domanda amministrativa" ... anche in considerazione di "tutto il quadro patologico nel suo complesso".
Questa valutazione della sentenza, del tutto plausibile e argomentata in fatto, rende inammissibile il motivo di censura in discorso, che deve essere rigettato, non emergendo da esso alcun decisivo elemento di obiettiva confutazione dell'esercizio del potere di accertamento dei fatti, che rientra nella competenza esclusiva del Giudice di merito.
Ciò premesso, stante l'accoglimento del 1^ motivo di gravame sotto il profilo di diritto sopra illustrato, la Corte cassa, per violazione di legge, la sentenza impugnata limitatamente ad esso e, ritenendo di dover decidere la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, condanna il Ministero dell'Interno al pagamento della indennità e degli interessi come liquidati dal Tribunale di Lecce in proporzione alla quota ereditaria di IO ER, disponendo come da dispositivo quanto alle spese processuali del giudizio rescisso e tenuto conto dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell'Interno al pagamento della indennità e degli interessi come liquidati dal Tribunale di Lecce in proporzione alla quota ereditaria di IO ER. Conferma la statuizione del Tribunale in ordine alle spese processuali, nulla disponendo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 1999