Sentenza 13 dicembre 1999
Massime • 2
Poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto espressamente non derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal suo procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le pari originarie ai sensi dell'art.300 cod.proc.pen. Pertanto, in ipotesi di fallimento della parte civile intervenuto nel corso del processo, in assenza di una iniziativa del procuratore della parte civile, o del curatore del suo fallimento, volta a far valere la dichiarazione del fallimento medesimo ed a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art.43 della legge fallimentare, il rapporto processuale instaurato dal fallito anteriormente al suo fallimento prosegue e non può venir meno in conseguenza della iniziativa dell'imputato, trattandosi di parte processuale non legittimata a far valere eventuali problemi relativi alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito, inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato infondato il motivo di ricorso proposto da un imputato e concernente la dedotta inammissibilità della partecipazione al giudizio di appello, in sede di rinvio, della parte civile già costituita, in conseguenza del suo fallimento, dichiarato dopo la sentenza di annullamento emessa dalla stessa S.C.).
Ai fini della determinazione della competenza, la Corte di cassazione non è vincolata dal normale limite istituzionale del divieto di valutazione del merito, ma ha anzi il potere-dovere di esaminare anche sotto tale profilo le risultanze processuali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ribadito il principio secondo il quale, allorché la risoluzione di un conflitto dipenda dalla determinazione del titolo di reato o dalla sussistenza di una circostanza aggravante e non possa escludersi, allo stato degli atti, la più grave delle ipotesi prospettabili, il conflitto va risolto ritenendo la competenza del giudice superiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/1999, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 13/12/1999
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 1122
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO CORTE " N. 26414/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA EN n. il 01.09.1944
2) AL LD n. il 27.01.1931
avverso sentenza del 21.12.1998
C. APP. SEZ. DIST. di SASSARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso, con dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta;
Udito, per la parte civile, gli Avv.ti Caucaso, Carbone e Asta, che chiedono il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti Camedda e Somma, che chiedono l'accoglimento del ricorso RR;
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 24.11.95 la Corte di Appello di Cagliari, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Cagliari di data 27.5.93, dichiarava RR IC e ON LD colpevoli "del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 223 c. 3 nn. 1 e 2 R.D. 16.3.1942 n. 267, in relazione all'art. 2622 c.c. per essersi, in concorso fra loro, serviti a proprio profitto e senza giustificato motivo di notizie riservate relative a situazione patrimoniale della s.p.a. CO. GEN. ITALIA, ai rapporti contrattuali fra quest'ultima e la società statunitense GE Inc. in ordine alla commercializzazione in Italia di prodotti di c.d. "cogenerazione", nonché al finanziamento accordato alla CO.GEN. ITALIA dalla s.p.a. IN.SAR.: notizia di cui RR IC era venuto in possesso nella sua duplice qualità di presidente del consiglio di amministrazione della CO.GEN. Italia e di funzionario dell'IN.SAR. Ciò allo scopo di compiere alcuni degli atti di concorrenza illecita di cui al capo successivo, che culminarono nella richiesta di fallimento della società CO. GEN. ITALIA, poi dichiarato con sentenza del Tribunale di Cagliari in data 15.2.1990. "(capo A). Gli atti di concorrenza illecita menzionati nel capo B) successivo, contestato con riferimento all'art. 513 bis c. 1 e 2 c.p., consistevano:
1) nell'essersi avvalsi di notizie e documenti forniti dal RR e provenienti dagli archivi della CO. GEN. ITALIA e dell'IN.SAR. (corrispondenza tra GE e CO.GEN. ITALIA;
documentazione sulla struttura organizzativa e sul capitale sociale di quest'ultima ) per predisporre, in una serie di riunioni tenute a Roma tra il 7 e il 9 maggio 1989, un piano di acquisto del pacchetto di maggioranza della CO.GEN. ITALIA;
2) nell'avere, per mezzo dei poteri derivanti a RG IG dalla sua qualità di amministratore delegato dell'IN.SAR. s.p.a ed allo scopo di indurre il LL cedere le proprie quote azionarie della CO.GEN. ITALIA, dapprima bloccato i finanziamenti dovuti dall'IN.SAR. alla CO.GEN., adducendo un inesistente inadempimento di quest'ultima alle clausole del contratto di mutuo sottoscritto in data 14.6.89 e, successivamente, risolto tale contratto con la stessa pretestuosa motivazione;
3) nell'avere, al medesimo scopo indicato al punto 2) o comunque, al fine di favorire l'ingresso del gruppo finanziario guidato dal ON nel settore della vendita dei c.d. apparecchi di cogenerazione, indotto i responsabili della GE Inc. a risolvere il contratto di rappresentanza esclusiva con la CO.GEN.ITALIA, risultata inadempiente per effetto del blocco di finanziamento IN.SAR.
4) nell'essersi adoperati, avvalendosi della qualità di presidente del c.d.a. della CO.GEN. ITALIA, di cui era investito RR IC, per sospendere a partire dal giugno 1989 i movimenti finanziari della suddetta società e per mandare deserte due assemblee straordinarie degli azionisti (14/7 e 28/9/89), onde poi prendere a pretesto l'intervenuta stasi dell'attività sociale per chiedere lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa CO.GEN. ITALIA ex art. 2448 n. 3 c.c. con ricorso presentato al Tribunale di Cagliari in data 21.12.89.
Con il capo C), era contestato il reato "di cui agli artt. 110 c.p., 216 e 223 L.F. per avere in concorso tra loro, RR nella sua qualità di amministratore della CO.GEN. ITALIA, dichiarata fallita, distratto da quest'ultima (e in favore di altra società ITALIA CO.GEN. s.r.l.) il credito di dollari USA 400.000 circa, vantato dalla CO.GEN. ITALIA nei confronti della società americana GE inc. con sede al Waltham".
La condanna si fondava sull'accertamento che RR aveva rivelato a ON dati riservati sulla società da lui presieduta, allegando un intero file sul quale erano contenuti la situazione patrimoniale dell'impresa ed il piano di finanziamento, aveva concordato con il coimputato una vera e propria strategia di estromissione del socio LL, studiando un espediente per mettere in difficoltà la società a vantaggio di un concorrente, aveva dato disposizioni alla GE affinché non riaccreditasse alla Co.Gen. l'importo corrispostole a titolo di acconto per l'acquisto di alcuni cogeneratori.
Con sentenza 17.6.96 questa Corte, su ricorso del RR, annullava con rinvio la sentenza predetta con effetto estensivo anche nei confronti del ON, osservando quanto segue: " ... Nella motivazione del provvedimento da un lato - con riferimento al contestato reato di cui all'art. 223 comma secondo l. fall. - non è dato di cogliere l'esatta individuazione delle notizie divulgate (art. 2622 Codice Civile) ne' il compimento della verifica: a) del carattere di riservatezza rivestito dalle stesse;
b) del momento della loro divulgazione e della eventuale esistenza di una causa di legittimità della stessa;
c) della efficacia di questa, causale e volontaria, rispetto alla determinazione del dissesto della società e delle modalità di siffatta determinazione;
dall'altro, con riguardo alla contestata distrazione di cui all'art. 223 comma primo stessa legge, non è dato di conoscere se la mancata restituzione dell'acconto da parte della TECOCEN fosse derivato da una illecita sollecitazione dell'imputato volta al depauperamento del patrimonio sociale o piuttosto dalla indisponibilità di tale società alla restituzione stessa".
Aggiungeva questa Corte che "la sentenza trascura di valutare la estraneità dell'eventuale azione di nocumento rivolta all'indirizzo del socio azionista (LL) e sembra confondere l'eventuale danno recato a questi con un danno alla società". Rilevava la contraddizione emergente dal testo della sentenza tra l'affermazione che senza la divulgazione sarebbe stato evitato il fallimento della società, e l'asserita mancanza di disponibilità finanziarie della stessa.
Osservava inoltre "che la avversata situazione del "complotto", peraltro non decisiva nella economia del giudizio della corte territoriale, era proposta nella sentenza in termini probabilistici e che ultronea si rileva la censura riferita ad una improponibile fattispecie di "concorrenza sleale" poiché all'evidenza nel caso in esame (nonostante l'uso improprio di espressioni siffatte da parte dell'estensore del provvedimento denunziato) erano contestati atti compresi nella previsione dell'art. 2622 Codice Civile - in relazione all'art. 223 l. fall., e non già atti sviatori di clienti invece postulati nella censura medesima in riferimento all'illecito di cui agli artt. 2598 e seguenti Codice Civile". Il giudice del rinvio era quindi invitato "a colmare le lacune motivazionali dianzi ravvisate", "in assoluta libertà di determinazione".
Con sentenza 21.12.98 la Corte d'Appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, giudicando in sede di rinvio, dichiarava RR e ON "colpevoli di un unico delitto ai sensi degli artt. 110 c.p., 223 c. 1^, c. 2^ n. 1 con riferimento all'art 2622 c.c., e comma 2^ n. 2 L.F. per i fatti specificati nei tre capi d'imputazione". Concesse al RR le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219 L.F, condannava il RR alla pena di anni due di reclusione condizionalmente sospesa, ed il ON ad anni quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie. I due imputati erano altresì condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, tra le quali LL RM.
In ordine a tale posizione, la Corte territoriale confermava l'ordinanza 19.12.98 con la quale era stata respinta la eccezione difensiva concernente l'incapacità a stare in giudizio di costui, a seguito della dichiarazione del suo personale fallimento. La Corte d'Appello rilevava che il giudice di legittimità non aveva enunciato alcun principio vincolante, e che nei confronti dei due imputati non si era formato alcun giudicato parziale. Osservava che il reato di cui al capo B), contestato con riferimento all'art. 513 bis c.p. non era configurabile con riferimento a tale norma per assenza dei requisiti specifici dalla stessa previsti, e doveva essere accorpato in un unico reato, comprendente le condotte descritte nel capo A), relative alla violazione dell'art. 2622 c.c. in relazione all'art. 223 c. 2 n. 1 L. Fall., quelle descritte nel capo B), pure concernente la violazione dell'art. 223 c. 2 L. Fall., quelle descritte nel capo C), concernente la distrazione punita ex. artt. 216 e 223 c. 1 L. Fall.
Con riferimento alla violazione dell'art. 2622 c.c. contestata nel capo A), riteneva che dalla struttura della norma esulasse totalmente il concetto di riservatezza della notizia, concretizzandosi la condotta illecita di amministratori ed equiparati nel servirsi a profitto proprio o altrui, ovvero nel dare comunicazione, senza giustificato motivo, di notizie avute a causa del loro ufficio, se dal fatto può derivare pregiudizio per la società. Concludeva per la natura di reato di pericolo, e non di evento, del reato in questione.
Quanto agli illeciti contestati nel capo B) della rubrica, rilevava che la nozione di "operazioni dolose" menzionate nell'art. 223 c. 2 n. 2 L. Fall. non corrispondeva a quella di fatti costituenti reato, ma comprendeva qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagionasse lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati. Osservava che a costituire il reato specifico era sufficiente, in ordine al dissesto fallimentare, il dolo generico, a differenza che nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, pure considerato nel comma in questione.
Affermava che anche in relazione al reato di distrazione previsto nel capo C) era sufficiente il dolo generico, ed escludeva la necessità del nesso di causalità tra la condotta distrattiva ed il fallimento. Così inquadrati i problemi concernenti i tre capi d'imputazione in termini di diritto, e con riferimento ai rilievi di carenza di motivazione svolti da questa Corte, osservava quanto segue. A) Sulle notizie divulgate, il contenuto di esse, i tempi e i luoghi della divulgazione.
Emergeva dagli atti che RR nei primi di giugno 1989 presso l'Hotel Raphael ove si tenevano le riunioni aveva presentato una dettagliata documentazione relativa alla OG Italia, con delucidazioni sulla situazione patrimoniale e sui piani finanziari di essa e della Nuova OG Italia che sarebbe stata finanziata dall'NS. La documentazione comprendeva la formazione e costituzione del capitale sociale, il contratto di concessione scaduto, la struttura dell'azienda (priva di ufficio tecnico, di avviamento, di sede di vendita), la scarsità del magazzino reale, la disdetta dei locali commerciali. In particolare il 20.6.89 RR aveva fatto avere a ON tutti i dati riservati del patrimonio delle conoscenze specifiche della OG Italia, con allegazione del file "Pamprod" che conteneva la situazione patrimoniale ed il piano di finanziamento a medio termine 1989-1992 in favore della Nuova OG s.p.a., piano di finanziamento elaborato grazie all'utilizzo di notizie sociali attinenti ai tempi di montaggio e messa in opera della macchine di cogenerazione, sperimentati dalla OG Italia. Da tale situazione la Corte desumeva che, pur non essendo stata ancora conclusa alcuna vendita dei cogeneratori, la Cogest Italia, studiando la adattabilità delle macchine ai potenziali clienti in relazione alle esigenze locali, aveva accumulato esperienza tecnica e "know how" specifico, posti dal RR a vantaggio di terzi. Queste notizie, al pari di quelle concernenti la consistenza del "magazzino reale" erano conosciute dall'imputato a causa dell'ufficio da lui ricoperto questo senso erano riservate.
La Corte territoriale escludeva la causa legittima della divulgazione di esse, poiché nel corso delle riunioni tenute con ON, RR non rappresentava la OG, dai cui organi sociali non aveva ricevuto alcun mandato per trattare la cessione di azienda, bensì l'NS, mentre il socio di maggioranza della OG, LL, rappresentato da NO, disponeva di dati assai meno consistenti. RR, senza avere alcuna veste per farlo, aveva quindi fatto conoscere al possibile acquirente, rappresentato dal ON, notizie che avevano indotto quest'ultimo a costituire una nuova società che sfruttava conoscenze finanziarie e tecnologiche della OG, subentrando nei rapporti con gli americani della GE, anziché acquistare le azioni di maggioranza della OG stessa. Ravvisava in tale comportamento il reato contestato sub A), risultando chiara la consapevolezza nel RR del pregiudizio che veniva arrecato sia al LL, sia alla OG, dalla divulgazione delle notizie predette.
B) Ritenuta la necessità di nesso causale tra la seconda violazione dell'art. 223 c. 2 contestata sub B), relativa al fallimento procurato per effetto di operazioni dolose, rilevava che sin da epoca precedente alle riunioni del giugno 1989 erano state poste le basi per estromettere dal mercato non il socio di maggioranza LL, ma la stessa OG. In questa prospettiva RR e RG avevano incaricato il teste FI di assicurare la GE circa l'interesse dell'NS a continuare la gestione dell'attività senza LL;
gli americani della GE, preoccupati della minaccia di quest'ultimo di adire le vie legali per violazione del contratto di esclusiva, erano d'accordo; ON insieme a ON ER aveva espresso con il teste AP il suo interesse per il prodotto GE se il rapporto con la OG Italia fosse stato risolto. Si era così arrivati alla dichiarazione di risoluzione del contratto da parte della GE per inadempimento contrattuale, ed alla risoluzione del mutuo da parte dell'NS, rappresentata da RR, motivata con riferimento ad una seconda rata di mutuo non ancora scaduta.
Successivamente alla riunione dell'1.6.89, nella quale il gruppo acquirente, posto a conoscenza della situazione della società e della sua illiquidità, per bocca di ON aveva fatto sapere al LL che non c'era alcun margine per trattative. In definitiva RR e ON avevano agito di concerto per bloccare la OG ed aggiornare il piano di finanziamento in favore della nuova società; il primo aveva poi fatto in modo che le assemblee societarie andassero deserte per evitare le iniziative del presidente del collegio sindacale ai fini del risanamento delle aziende, ed aveva di sua iniziativa, senza alcun mandato della OG o dell'NS, presentato al Presidente del Tribunale richiesta di liquidazione della società, preludio alla successiva dichiarazione di fallimento.
La Corte territoriale riteneva certa la consapevolezza nel RR che le sue azione avrebbero portato al fallimento della società. Escludeva che egli potesse essere giustificato in vista di un superiore interesse dell'NS, che dal fallimento della società non avrebbe recuperato nulla.
Rilevava che l'azione, tesa a far dichiarare il fallimento della OG per estrometterla dal mercato, aveva provocato un danno alla società stessa, per la quale la curatrice aveva escluso potesse ravvisarsi lo stato di insolvenza. Beneficiario e coartefice di tale situazione era il ON, che solo a seguito del fallimento OG aveva potuto stipulare il contratto di esclusiva con GE. C) - Sulla distrazione, rilevava che i 400.000 dollari, versati dalla OG alla GE in acconto per l'acquisto di otto cogeneratori, poi mai consegnati, non erano stati restituiti in conseguenza dell'iniziativa, documentata, di RR, il quale, agendo a nome dell'NS, aveva raccomandato alla GE di trattenere il denaro depositato dalla OG: denaro che era poi entrato nel pacchetto di accordi GE-IT di ON, al quale era stato accreditato quale acconto dei generatori da acquistarsi, come emergeva da una serie di documenti.
II- Il difensore di RR ha proposto ricorso avente ad oggetto sia l'ordinanza 19.12.1998, sia contro la sentenza. 1) Sull'ordinanza, che aveva respinto la eccezione di carenza di legittimazione di LL ad agire quale parte civile in quanto dichiarato fallito in proprio, deduce violazione degli artt 43 L. Fall. e 74 e ss. c.p.p. Sostiene che la legittimazione attiva sarebbe rimasta in capo al fallito solo se avesse notificato la pendenza del processo penale in corso al proprio curatore, e questi se ne fosse disinteressato. Nega la consistenza della motivazione dell'ordinanza, fondata sul principio della immanenza della costituzione di parte civile, inconferente alla specie.
2) Sulla sentenza, con il primo motivo denunzia violazione degli artt. 223 c. 2 L. Fall, 2622 cod. civ., 627 c. 3 c.p.p. e illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione.
a) Lamenta che la Corte territoriale non si sia uniformata alle indicazione della Corte di legittimità, in quanto, a fronte dell'invito ad accertare la riservatezza delle notizie rivelate da RR, ed il nesso causale tra tali rivelazioni ed il dissesto della società, aveva asserito che l'art. 2622 cod. civ. non prevede il requisito della riservatezza, e che la stessa norma prevedeva un reato di pericolo e non di danno.
b) Sostiene che, ove non si ritenesse coperto da giudicato il principio della necessità di un nesso causale tra la rivelazione delle notizie sociali ed il fallimento, sarebbe ravvisabile la incostituzionalità della norma, che in via subordinata denunzia ex art. 3 Cost., in rapporto alla disparità di trattamento di situazioni ontologicamente unitarie, data la grande sproporzione tra l'enorme aumento della sanzione non giustificato dalla crescita di disvalore del fatto, collegato in via del tutto occasionale alla dichiarazione di fallimento.
c)- Rileva illogicità della motivazione sul punto della ritenuta inesistenza di una giusta causa della rivelazione delle notizie concernenti la struttura sociale ed il patrimonio della OG, che il RR, quale presidente del consiglio di amministrazione della società, era tenuto ad esporre nel corso delle trattative aventi per oggetto la partecipazione in OG, costituendo truffa eventuali menzogne o reticenze in proposito.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di bancarotta fallimentare impropria per operazioni dolose (art.223 c. 2 n. 2 L. Fall.). La Corte d'Appello non aveva considerato che l'NS era creditrice della OG, in posizione di sofferenza;
che la società non aveva venduto neppure un cogeneratore;
che il LL aveva sottoscritto la parte di sua spettanza del capitale sociale ricorrendo a false fatturazioni;
che non vi erano ulteriori risorse liquide disponibili;
che se OG avesse avuto in restituzione gli acconti da GE, non avrebbe poi venduto alcun cogeneratore;
che non era stata attuata l'assunzione del personale cassintegrato alla quale era collegato il finanziamento NS;
che i fondi disponibili erano stati dissipati in modo vario da LL;
che l'NS non era obbligata ad ulteriori finanziamenti. L'NS era quindi legittimata a chiedere il fallimento. In ogni caso non erano addebitabili al RR le decisioni dei vertici dell'NS, di cui egli era un modesto funzionario.
Con il terzo motivo, relativo alla bancarotta per distrazione, deduce violazione degli artt. 110, 40 e 41 c.p., 223 c. 1 L. Fall. in relazione agli artt. 1460 cod. civ. ed all'art 27 c. 2 della Costituzione, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva che l'imputazione si fonda su tre assunti, che la distrazione possa avere ad oggetto anche un credito, che OG abbia versato un acconto per la fornitura dei cogeneratori a GE, che tale acconto non sia stato restituito per istigazione di RR. Osserva che la curatela fallimentare non ha ritenuto opportuno promuovere un giudizio nei confronti della GE per la restituzione dell'acconto, in quanto la società americana avrebbe potuto opporre l'inadempimento della OG. La stessa sentenza aveva affermato che "restava indimostrata la indisponibilità di GE alla restituzione", in contrasto con la necessità di dimostrare la disponibilità alla restituzione stessa.
Rileva inoltre l'anomalia della costruzione accusatoria, relativa ad un reato a soggettività ristretta, secondo la quale la condotta di distrazione, attuata con la ritenzione dell'acconto, sarebbe riferibile all'extraneus, e l'intraneus assumerebbe il ruolo di istigatore e di concorrente morale.
Con memoria successiva il difensore approfondisce il tema della illegittimità costituzionale dell'art. 2622 c.c., escludendo la omogeneità ontologica della ipotesi delittuosa ivi prevista con le ipotesi di frode punite dagli artt. 216- 223 L. Fall. Rileva che mentre nel secondo caso si punisce un grave attentato ai principi della responsabilità patrimoniale o della trasparenza documentale o della par condicio, nel primo caso si punisce un fatto di insider trading che rileva nei limiti dell'esposizione a pericolo del patrimonio societario e non anche nel senso del danno, che richiede un dolo generico di pericolo, sia pure integrato nel senso del profitto, che è perseguibile a querela, e che prevede una pena irrilevante, da 15 giorni a un anno di reclusione. Sostiene la irragionevolezza di una pena da tre a dieci anni inflitta per ragioni (il fallimento) che non hanno nulla a che fare con il comportamento contestato. Ritiene che alla discrasia, che porterebbe alla incostituzionalità della norma riaffermando la categoria dei reati aggravati dall'evento dichiarata illegittima dalla sentenza costituzionale n. 364 del 1988, possa ovviarsi o ritenendo che la rivelazione della notizie sociali debba costituire causa del fallimento, oppure che l'ipotesi risultante dal combinato disposto degli artt. 223 c. 2 n. 1 L. Fall. - 2622 cod. civ. sia da considerarsi aggravata rispetto alla forma semplice prevista dal codice civile, con le conseguenze della necessità della colpa, e della possibilità del giudizio di comparazione.
III- È stato proposto ricorso anche dal ON
personalmente, che deduce violazione dell'art. 627 c. 3 c.p.p. in relazione agli artt. 223 c. 2 n. 1 l. fall. e 2622 cod. civ., per mancato adeguamento da parte della Corte territoriale ai criteri della necessaria riservatezza delle notizie divulgate, della esclusione di una giusta causa di rivelazione, e del nesso di causalità tra rivelazione e dissesto societario. Sul secondo punto, sottolinea come la divulgazione fosse necessaria per approntare le strategie commerciali opportune per risanare la OG, e come costituisse interesse dell'NS agire in tale direzione. Sul terzo, rileva la contraddittorietà tra il principio enunciato dal giudice di legittimità e la tesi della sufficienza del pericolo conseguente alla divulgazione delle notizie, sostenuta dal giudice di merito. IV- Preliminarmente si rileva la infondatezza del motivo del ricorso proposto nell'interesse di RR concernente la inammissibilità della partecipazione al giudizio di appello, in sede di rinvio, della parte civile già costituita LL, in conseguenza del suo fallimento, dichiarato dopo la sentenza di annullamento emessa da questa Corte.
In tema di perdita della capacità a stare in giudizio della persona già costituitasi parte civile, questa Corte ha stabilito che, poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto espressamente non derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal suo procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie ai sensi dell'art. 300 c.p.p.(in questo senso, in tema di raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito parte civile, rappresentato in giudizio dal genitore esercente la patria potestà, Cass. Sez. VI, 29.10.97, Scialanga, RV. 209010; Sez. IV, 16.10.81, Tondani, RV. 150546). Spetta infatti alla parte civile divenuta maggiorenne attivarsi per regolarizzare il rapporto processuale, non potendo diversamente dedurre nullità conseguenti (sul punto Cass. Sez. III, 3.11.95, Caprino, RV. 203090). Tale orientamento delle Sezioni Penali è conforme ai principi dettati dalle Sezioni Civili di questa Corte in tema di onere del procuratore della parte che perda la capacità a stare in giudizio di dichiarare il fatto dal quale tale perdita derivi, senza che tale difetto sopravvenuto possa essere fatto valere dalla controparte o rilevato d'ufficio (Cass. Civ. Sez. II, 2.8.90, ric. Guarnieri, res. Guarnieri, RV. 468470; Sez. Lav., 5.6.84, ric. Bertuccioli, res. CNPAIA, RV. 435402).
In questa prospettiva, nel caso di specie in assenza di una iniziativa del procuratore di LL, o del curatore del suo fallimento, volta a far valere la dichiarazione del fallimento medesimo ed a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art.43 legge fallimentare, non poteva trarsi alcuna conseguenza dal rilievo attuato dalla difesa dell'imputato relativo alla assunzione della qualità di fallito della parte civile. Il rapporto processuale instaurato dal fallito anteriormente al suo fallimento proseguiva comunque, e non poteva venir meno in conseguenza della iniziativa di una parte processuale non legittimata a far valere eventuali problemi relativi alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito, inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare.
Sul tema specifico della persistenza della capacità processuale del fallito già costituito parte civile, anche senza l'intervento del curatore, si è ripetutamente pronunciata in passato questa Corte in sede penale (Cass. Sez. II, 9.5.84, Ferrini;
Sez. IV, 15.7.82, Nobile, RV. 154668; Sez. V, 23.6.67, Guarnaccia, RV. 104784), in conformità all'orientamento della Corte stessa in sede civile sul punto della conservazione da parte del fallito della capacità a stare in giudizio "non solo rispetto ai beni e ai diritti non acquisibili alla massa ai sensi dell'art. 46 legge fallimentare, ma anche rispetto a quei rapporti patrimoniali che, pur essendo suscettibili di esser compresi nel fallimento, non siano stati di fatto acquisiti alla massa del fallimento, i cui organi abbiano omesso di agire, anche giudizialmente." (Cass. Sez. I civ., 2.3.78, ric. soc. Buzzi, res. Fraccari, RV. 390390).
Tale orientamento è tanto più da condividere ora, dopo che le Sezioni Unite Civili di questa Corte con sentenza 21.7.98 n. 7132 (ric. Fall. Pallacanestro Udine s.r.l., res. Pozzecco, RV. 517374) hanno stabilito che "la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al suo curatore - è concesso eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione ne' il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità" (conforme, Cass. Sez. II civ. 29.5.99, ric. Martini, res. Marini, RV. 526832). Correttamente quindi la Corte d'Appello nel caso in esame ha respinto la eccezione svolta dalla difesa dell'imputato RR, tendente a far valere la carenza di legittimazione della parte civile LL RM in conseguenza del suo dichiarato fallimento. V- È infondato il motivo, comune ai due ricorrenti, concernente la violazione degli artt. 627 c. 3 c.p.p., 223 c. 2 l.f. e 2622 cod. civ. 1) La sentenza di annullamento 17.6.96 emessa da questa Corte, pur non enunciando espressamente alcun principio di diritto, aveva disposto che il giudice del rinvio motivasse in ordine alla natura riservata delle notizie divulgate, alle circostanze della loro divulgazione ed alla eventuale esistenza di una causa di legittimità della divulgazione stessa, alla efficacia di quest'ultima nella determinazione volontaria del dissesto societario. I vuoti motivazionali da colmare indicati, in ragione dei quali l'annullamento era stato disposto, corrispondono evidentemente a criteri ritenuti dalla Corte di legittimità imprescindibili ai fini dell'accertamento del reato di cui al capo A) oggetto della sentenza annullata, ritenuto configurabile soltanto se le notizie divulgate siano riservate, se la divulgazione sia ingiustificata, se essa sia collegata da nesso causale allo stato fallimentare, se questo sia voluto dall'agente. Su tali punti a norma dell'art. 627 c.p.p. non era ammessa discussione in sede di rinvio, ne' in questa sede sarebbe possibile discostarsi dalle coordinate già fissate ai fini della individuazione del delitto in contestazione.
Nella situazione descritta il Giudice del rinvio ha assunto un atteggiamento contraddittorio.
Da un lato infatti contesta in linea di diritto le indicazioni della Corte di legittimità, poiché afferma che dalla struttura dell'art.2622 cod. civ. esula totalmente il diritto alla riservatezza,
sottolinea la natura di pericolo, e non di danno, del reato contestato, ed interpreta l'art. 223 c.2 n. 1) l.f. nel senso della sufficienza del dolo generico, anziché di quello specifico preteso da questa Corte con la espressione "efficacia di questa" (la divulgazione) "causale e volontaria", in ordine al fallimento societario conseguente alle operazioni attuate in violazione della norma del codice civile. Dall'altro ricostruisce compiutamente i fatti, dà conto della riservatezza delle notizie divulgate, del preciso intento degli imputati di ottenere il fallimento della s.p.a. Co.gen, e delle modalità con le quali esso derivò dal loro operato. A fronte del concreto adeguamento ai criteri motivazionali, ispirati a principi di diritto ormai non discutibili, fissati dal Giudice della legittimità, la contestazione dei principi medesimi da parte del Giudice di merito appare una discussione accademica inutile, di per sè inidonea ad inficiare la sentenza qui impugnata, che regge ai sensi dell'art. 627 c.p.p. in forza di quella parte della motivazione concernente i punti specifici sottoposti all'attenzione del Giudice del rinvio, ai quali dà risposta consona allo schema indicato nella sentenza di annullamento.
2) Non si ravvisa la illogicità manifesta denunziata nella motivazione della sentenza concernente i punti indicati. a) La riservatezza delle notizie divulgate è ben esposta nelle pagine 19, 20 e 21 della sentenza, là dove si sottolinea come nelle riunioni tenute tra RR e ON il primo avesse palesato al secondo non solo la situazione patrimoniale della società, ma anche tutti quei dati tecnici, derivanti dalle ricerche attuate e dall'esperienza acquisita, e costituenti il know how dell'impresa, concernenti le operazioni richieste per adattare le macchine alle esigenze locali dei clienti interessati all'acquisto, il numero degli operai necessari per una macchina determinata, il tempo loro richiesto in relazione ad essa.
b) L'assenza di una causa che giustificasse tale divulgazione è spiegata chiaramente nelle stesse pagine citate, nelle quali emerge che la esposizione delle notizie al futuro legale rappresentante della Nuova OG, ON, non era attuata in vista in vista dell'acquisto da parte sua delle quote sociali, o del complesso aziendale, della OG Italia, allo scopo di tenerla in vita, ma al fine contrario di determinarne il fallimento per consentire la creazione di una nuova società che si avvalesse senza contropartita dei dati tecnologici elaborati dalla prima.
Si sottolinea poi come RR in quelle occasioni non avesse agito su mandato del consiglio di amministrazione della OG, e neppure del socio di maggioranza - amministratore delegato LL, ma di propria iniziativa, approfittando delle conoscenze concernenti i dati aziendali che egli aveva acquisito in forza del suo inserimento nella società (pagg. 18-19).
Correttamente, la causa di giustificazione viene esclusa pur con riferimento al doppio ruolo che RR rivestiva, all'interno della OG e dell'NS (pagg. 22-23). La circostanza che l'ente da ultimo citato, finanziatore della OG, avesse inserito nel consiglio di amministrazione della prima un uomo di sua fiducia, non legittimava quest'ultimo a violare le norme che il codice civile impone agli amministratori delle società e ad agire in contrasto con gli interessi della società amministrata, quali che fossero all'origine della sua nomina e gli interessi che l'avevano determinata. c) Sul nesso di causalità tra la divulgazione delle notizie e lo stato di decozione, nonché sulla volontarietà della provocazione del fallimento OG da parte degli imputati, la Corte territoriale dà spiegazione logica e convincente, contestuale alla parte motivazionale sopra richiamata. Il complesso delle operazioni gestite da RR e ON è descritto, sulla base delle testimonianze e della documentazione acquisite, come esplicitamente finalizzato a depauperare la OG di conoscenze commerciali e tecnologiche riservate, a far cessare i suoi rapporti di esclusiva con la statunitense GE, indotta ad instaurare il rapporto con la costituenda Nuova OG, a far venir meno i finanziamenti concordati con l'NS, ad evitare le iniziative tese al risanamento societario mediante le assemblee straordinarie degli azionisti, per dimostrare la stasi sociale: per poi sfociare nella richiesta di scioglimento e messa in liquidazione della OG e nel relativo fallimento, perseguito fin dal momento in cui si era deciso che la OG finisse e che in suo luogo, in ogni rapporto da essa creato e senza corrispettivo, subentrasse la Nuova OG di ON. L'iter descritto è logico e consequenziale, idoneo a dare risposta ai quesiti posti da questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio.
Le ulteriori censure svolte su questi temi dai ricorrenti sono di merito, contengono riferimenti a dati estranei alla sentenza impugnata, e non sono ammissibili in questa sede.
VI- Il secondo motivo dedotto nell'interesse di RR, concernente il reato di bancarotta fallimentare impropria per operazioni dolose, si articola per la maggior parte in argomentazioni di merito, inconferenti al giudizio per cassazione. Sui punti in relazione ai quali la doglianza si configura come realmente relativa a vizio di motivazione, si osserva:
1) la circostanza che, se OG avesse avuto in restituzione gli acconti versati a GE per i cogeneratori, non avrebbe poi più potuto vendere questi ultimi, non legittima certo l'operato dei due imputati volto ad indurre la GE a non restituire gli acconti e ad accreditarli alla Nuova GE, e non ha rilievo sotto il profilo dell'accertamento dello stato di decozione. A fonte delle dichiarazioni della curatrice del fallimento, riferite in sentenza (pag. 25-26) sull'assenza di uno stato di illiquidità dell'azienda se il credito GE fosse stato recuperato, le prospettive future della OG non erano in discussione ai fini della dichiarazione di fallimento, che avrebbe potuto essere evitata in una situazione di parità contabile.
2) Non è in discussione che l'NS, quale creditrice della OG, fosse legittimata a chiederne il fallimento. La situazione nella quale correttamente la Corte di merito ha ravvisato l'illecito è che RR, funzionario NS e al tempo stesso presidente del consiglio di amministrazione della OG, avvalendosi tale seconda sua qualità abbia operato in concorso con ON per determinare il fallimento della società medesima, a vantaggio del ON stesso, in vista della costituzione di una nuova società che soppiantasse la fallita. Nè dalla sentenza impugnata, ne' dalle doglianze delle parti emergono elementi indicativi di un eventuale interesse dell'NS a provocare lo stato di decozione di una società sua debitrice. In ogni caso un tale ipotetico interesse non avrebbe legittimato l'operato del presidente della OG, tenuto a rispettate la funzione apicale conferitagli evitando operazioni dolose ai danni della società rappresentata.
VII- È infondato anche il terzo motivo proposto nell'interesse di RR, concernente la bancarotta per distrazione, comune ad una delle doglianze proposte nel ricorso ON. In linea di diritto, l'astratta possibilità che la distrazione di un credito, attuata in concorso tra il presidente del consiglio di amministrazione della società creditrice, il beneficiario della distrazione, e la società debitrice, valesse per i primi due in concorso a costituire il reato previsto dagli artt. 216 c. 1 n. 1 e 223 l.f., era già stata ritenuta da questa Corte con la sentenza di annullamento 17.6.96, nella quale erano stati indicati al giudice del rinvio soltanto i punti da chiarire sotto il profilo motivazionale. Sotto tale profilo non sono quindi più ammissibili discussioni in questa sede, e non è necessario dare risposta, fondata sulle norme che regolano nel nostro ordinamento il concorso di più persone nel reato, ai rilievi difensivi concernenti l'anomalia della ipotesi considerata, caratterizzata dall'azione commessa dall'extraneus e dal ruolo di semplice concorrente morale dell'intraneus nel delitto a soggettività ristretta.
Sotto il profilo motivazionale, il giudice del rinvio ha dato risposta adeguata ai punti indicati dal giudice di legittimità. La corrispondenza citata in sentenza, dalla quale risulta che la mancata restituzione dei 400.000 dollari versati alla GE dalla OG quale acconto dell'acquisto degli otto cogeneratori, poi risolto, era stata provocata dall'iniziativa di RR, il quale aveva poi determinato l'attuazione dell'accordo tra la GE e la IT di ON comprendente l'accredito a quest'ultima della somma, è sicuramente idonea a dimostrare la illegittima distrazione attuata in concorso tra i due imputati.
La frase contenuta nella sentenza sottolineata dalla difesa RR "restava indimostrata la indisponibilità di GE alla restituzione", lungi dal rappresentare elemento in contraddizione rispetto ai criteri enunciati da questa Corte, costituisce corretta risposta all'invito di chiarire "se la mancata restituzione dell'acconto da parte di GE fosse derivato da una illecita sollecitazione dell'imputato o piuttosto dalla indisponibilità di tale società alla restituzione stessa". La Corte territoriale, dopo aver esposto l'iniziativa di RR affinché la somma non fosse restituita alla società da lui rappresentata, ma fosse distratta a favore del ON, e chiarito come la GE avesse finito per aderire a tale iniziativa dopo una serie di sollecitazioni e rassicurazioni, afferma che non vi era alcun elemento dal quale potesse desumersi che, altrimenti, GE non avrebbe onorato i propri impegni, e fornisce in tal modo il chiarimento richiesto sulla efficacia causale della iniziativa di RR in ordine allo sviamento del denaro.
Le ulteriori osservazioni difensive concernenti le mancate iniziative della curatela fallimentare per il recupero del credito in questione sono di merito e prive di rilevanza in questa sede.
VIII- Ritenuto che il Giudice del rinvio ha dato adeguata risposta ai punti indicati da questa Corte nella sentenza di annullamento, fondata sul criterio per il quale ai fini della realizzazione del reato previsto dagli artt. 223 c. 2 n. 1 l.f. - 2622 cod. civ. è necessario il nesso di causalità tra la divulgazione di notizie riservate ed il fallimento, è priva di rilevanza la questione di legittimità proposta dalla difesa RR nel presupposto di una diversa interpretazione delle norme citate. IX- I ricorsi devono essere quindi respinti, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute in questo grado dalle parti civili LL RM, LL DR e LA fallimentare, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara non rilevante la proposta questione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado del giudizio, che liquida in L. 3.340.000, di cui L. 340.000 per spese, a favore di ciascuna delle parti civili costituite.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000