Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6771
CASS
Sentenza 10 maggio 2002

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La dichiarazione di fallimento di una parte avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 cod. proc. civ., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della parte stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione, la sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è "inutiliter data", perché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse a coltivare il giudizio per ottenere una sentenza che non è radicalmente nulla, ma è soltanto inopponibile al fallimento e che può produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità.

Mentre nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di una istanza espressa, analoga estensione non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6771
    Data del deposito : 10 maggio 2002

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