Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 2
La dichiarazione di fallimento di una parte avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 cod. proc. civ., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della parte stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione, la sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è "inutiliter data", perché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse a coltivare il giudizio per ottenere una sentenza che non è radicalmente nulla, ma è soltanto inopponibile al fallimento e che può produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità.
Mentre nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di una istanza espressa, analoga estensione non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6771 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER TO MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ZANELLO ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAETA NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALLIANZ SUBALPINA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII n. 500, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PAVONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO SCOZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FALLIMENTO I.VIC ~E SRL;
avverso la sentenza n. 3450/99 del Tribunale di MILANO depositata il 31/03/99 R.G.N. 968/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato ZANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso inammissibilità nei confronti di compagnia assicurazione e rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 1995 UG TO, sostenendo di essere stato accompagnato su di un cantiere edile in Casarile il 16 gennaio 1995 dal responsabile della ditta Delta 2 costruzioni s.r.l. e di avere prestato di fatto attività lavorativa alle dipendenze della Ivic Frase, chiedeva che gli fossero risarciti i danni causati per l'infortunio sul lavoro subito in pari data in seguito alla caduta da un ponteggio in ragione del cattivo funzionamento dello stesso. Il ricorrente fondava la propria tesi sulla circostanza che ordini e direttive gli erano state impartite da dipendenti della Ivic Frase che operava nel cantiere con proprie attrezzature e macchinari. Tutto ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle domande volte ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro direttamente in capo alla Ivic Frase ex art. 1 della legge n. 1369 del 1969 con condanna della medesima, e delle altre convenute in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni occorsi a seguito dell'infortunio. In via subordinata chiedeva che fosse dichiarato alle dipendenze della Delta Due Costruzione s.r.l., con conseguenziale condanna di quest'ultima e sempre in via solidale con le altre ex art. 3 della legge 1369 del 1960, al risarcimento dei danni.
Dopo la chiamata in causa della s.p.a. Allianz Subalpina Assicurazioni e dopo che era stata espletata consulenza medico-legale sui danni subiti dal UG, il Pretore di Milano con sentenza del 5 luglio 1997, dopo avere dichiarato che il UG doveva considerarsi alle dipendenze della Ivic Frase s.r.l., condannava la società al pagamento di lire 56.088.000 a titolo di danno biologico, di lire 38.625.000 per invalidità permanente, di lire 16.000.000 per danni morali, interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarava l'Allianz Subalpina s.p.a. tenuta a tenere indenne la Ivic Frase nei limiti contrattualmente previsti per il subappalto del 10% sul valore complessivo dei lavori;
e condannava, infine, la s.r.l. Ivic Frase al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza proponeva appello UG TO che conveniva in giudizio la Ivic Frase s.r.l. e l'Allianz Subalpina S.p.a., chiedendone la condanna in solido a pagare a titolo di risarcimento danni la somma complessiva di lire 346.302.270, od altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in considerazione della invalidità fissata dall'INAIL nella misura del 25%. Proponeva appello anche la società assicuratrice denunziando a sua volta l'inesistenza di copertura del rischio assicurato. Il Tribunale di Milano con sentenza del 31 marzo 1991 rigettava l'appello del UG ed, in accoglimento del gravame della società assicuratrice, rigettava la domanda avanzata nei suoi confronti dalla s.r.l. Ivic Frase. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede - che l'appello contro l'Allianz Subalpina andava disatteso non potendo un terzo - al di fuori dei caso eccezionale di cui all'art. 18 della legge n. 990 del 1969 - spiegare azione contrattuale contro la società assicuratrice impedendolo il disposto dell'art. 1372 c.c. Nè poteva farsi riferimento al disposto dell'art. 1917 c.c. riguardando detta norma il caso - non ricorrente nella specie - in cui l'assicurato abbia richiesto all'assicuratore di provvedere al pagamento dell'indennità direttamente al terzo.
Risultava fondato invece l'appello proposto dalla Allianz Subalpina in quanto il rischio oggetto della controversia non era coperto dalla polizza, stipulata con l'impresa esercente unicamente con riferimento ad opere di muratura e non invece a lavori di intonacatura, cui era addetto il UG giusta le sue stesse dichiarazioni. Per di più non erano stati adempiuti gli obblighi assicurativi di legge, il che importava, per altra via, l'inoperatività della garanzia giusta il disposto dell'art. 12 lettera b) della polizza.
Avverso tale sentenza LE UG TO propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Allianz Subalpina. Il Fallimento Ivic Frase s.r.l. non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso UG TO deduce nullità del giudizio di appello perché il gravame era stato proposto successivamente al fallimento della Ivic Frase s.r.l. e pertanto il giudizio era stato erroneamente proseguito con l'emanazione della sentenza impugnata. In altri termini, a seguito della notifica del gravame a soggetto privo ormai di capacità processuale, doveva dichiararsi il interruzione del giudizio così da permetterne la riassunzione nei confronti del curatore fallimentare, dovendo trovare applicazione nella fattispecie in oggetto il disposto dell'art. 299 c.p.c. Il motivo va rigettato perché destituito di fondamento. È concordemente ritenuto in dottrina ed in giurisprudenza che la perdita di legittimazione da parte del fallito non ha carattere assoluto, ma relativo, potendo essere rilevata soltanto dal curatore e non dal terzo ne' d'ufficio. Ne consegue che la dichiarazione di fallimento di una parte avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio non determina l'automatica interruzione del processo, non esistendo in materia fallimentare alcuna disposizione che deroghi al principio sancito dall'art. 300 c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo a seguito della perdita della capacità della parte costituita si verifica soltanto quando il procuratore della parte stessa dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento interruttivo. In difetto di tale dichiarazione o notificazione, la sentenza pronunziata nei confronti del fallito non è inutiliter data perché, pur non essendo opponibile al fallimento, produce ugualmente i suoi effetti nei confronti del fallito una volta ritornato in bonis (cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 9 febbraio 1993 n. 1588 cui adde Cass. 15 giugno 1988 n. 4079). Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1917 c.c. deducendo che la richiesta dell'assicurato per il pagamento diretto al terzo può essere formulata in qualsiasi modo e nel caso di specie detta richiesta si era concretizzata nelle conclusioni della comparsa di costituzione (davanti al Pretore) della Ivic Frase, che aveva chiesto che l'Unione Subalpina Assicurazioni, in via alternativa o solidale con altre società (Delta due Costruzioni di Caputo N e C s.a.s. e Delta Due Costruzioni s.r.l.), tenesse indenne essa Ivic Frase s.r.l. da qualsiasi pagamento da eseguire in conseguenza della domanda di esso ricorrente.
Anche il secondo motivo di ricorso va rigettato.
Il giudice d'appello ha correttamente osservato che - al di fuori della specifica fattispecie regolata dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 in tema di responsabilità da circolazione stradale - il terzo estraneo ad un contratto di assicurazione, tra società assicuratrice e soggetto assicurato, non può spiegare azione diretta contro la suddetta società al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, avendo il contratto efficacia di legge solo tra le parti e non potendo produrre effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge (art. 1372 c.c.). In altri termini, per effetto della stipulazione di un contratto di assicurazione per responsabilità civile - non inquadrabile tra i contratti a favore del terzo, disciplinato dall'art. 1411 c.c. - non sorge alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed assicuratore in quanto l'obbligazione dell'assicuratore avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo all'assicuratore è distinta ed autonoma dall'obbligazione del risarcimento del danno cui il responsabile assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, che conseguentemente non può vantare un diritto proprio alla prestazione dell'assicuratore visto che il contratto non è concluso a suo favore. Proprio sul presupposto di una siffatta distinzione la giurisprudenza ha statuito che mentre nei confronti del terzo, che sia stato chiamato in causa dal convenuto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente, senza necessità di una espressa istanza, analoga estensione viceversa non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché costituiti in un unico processo (cfr. al riguardo Cass. 4 marzo 2000 n. 2472). Del resto la correttezza delle conclusioni cui si è sul punto pervenuti viene attestata, sotto altro versante, proprio dalla disposizione, invocata dal ricorrente, dell'art. 1917 c.c.. Norma questa che, nel condizionare l'obbligo dell'assicuratore di pagamento diretto alla richiesta dell'assicurato (cfr. art. 1917, comma 2, ultima parte c.c.), mostra in modo chiaro di volere escludere che un siffatto obbligo possa sorgere a seguito di domanda del danneggiato. Le ragioni che inducono al rigetto del secondo motivo di ricorso determinano l'assorbimento del terzo motivo con il quale il UG TO deduce omessa e/o insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'infortunio subito dal lavoratore dal rischio assicurato ed ha considerato inoperante la polizza per irregolarità della posizione assicurativa.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio di cassazione tra il ricorrente e la s.p.a. Allianz Subalpina, mentre nessuna statuizione va emessa nei riguardi del Fallimento Ivic Frase s.r.l.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio di cassazione tra il ricorrente e la s.p.a. Allianz Subalpina. Nulla sulle spese nei confronti del Fallimento Ivic Frase s.r.l.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002