Sentenza 1 marzo 2003
Massime • 1
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA DURAZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 97/00 del Tribunale di PAVIA, depositata il 09/02/00 R.G.N. 281/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CASOTTI CANTATORE;
udito l'Avvocato CORETTI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28 settembre 1996 l'INPS sede di Pavia notificava a UI TT atto di precetto per il pagamento della somma di lire 2.136.675, oltre accessori. in forza di ordinanza ingiunzione emessa per sanzioni amministrative contro la mancata corresponsione di contributi da parte della I.T.P.S. s.p.a., società successivamente fallita e della quale il TT era stato amministratore unico. Con ricorso depositato presso la Pretura di Pavia in data 3 dicembre 1996 il TT proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, lamentando di non avere mai ricevuto comunicazione o notizia dell'ordinanza ingiunzione ed eccependo, pertanto, la nullità della notifica e dei successivi atti del procedimento.
Con sentenza in data 22 gennaio 1998 il OR respingeva l'opposizione ritenendo provata la regolarità della notifica. A seguito di appello del TT il Tribunale di Pavia, con sentenza in data 11 gennaio 2000, confermava la sentenza pretorile, osservando che bene aveva fatto il OR a ritenere che la notifica dell'ordinanza ingiunzione fosse stata validamente eseguita in quanto nel registro dell'Ente Poste erano riportati la firma attribuibile al TT e il numero della patente auto come documento di identificazione del medesimo e che l'appellante aveva inutilmente contestato tale numero poiché non aveva esibito la patente auto all'epoca posseduta al fine di dimostrare la sua diversità rispetto a quella riportata nel registro dell'Ente Poste. Il TT ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1992 (rectius: del 1982) nonché degli artt. 214 e 215 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente medesimo avrebbe avuto l'onere di disconoscere non soltanto, come in effetti era avvenuto, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, ma anche quella indicata sul registro.
Aggiunge il ricorrente che il Tribunale avrebbe, altresì, errato sul fatto che su esso ricorrente incombesse l'onere di fornire la prova contraria in ordine alla dedotta non corrispondenza del numero della patente auto indicato sul registro dell'Ente Poste rispetto a quello della patente in sua titolarità.
Peraltro, rileva il TT, il registro di consegna dell'Ente Poste acquisito agli atti non reca la sottoscrizione dell'agente postale e tanto meno l'indicazione di chi avrebbe ricevuto la consegna, che era avvenuta in luogo diverso da quello di residenza del destinatario della notifica e ciò in violazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1992 (rectius: del 1982).
Il Tribunale, in altri termini, secondo il ricorrente, avrebbe tratto elementi di convincimento circa la validità della notifica dal registro di consegna, che tale rilevanza probatoria non ha nemmeno se in esso fosse stata apposta la firma del destinatario o della persona abilitata a riceverlo.
Inoltre il giudice di merito, secondo quanto dedotto dal ricorrente, non aveva considerato che il medesimo aveva già disconosciuto la propria sottoscrizione e che per tale ragione non era tenuto a fornire la prova dell'autenticità della sottoscrizione ne' la coincidenza del numero di patente indicato nel registro di consegna con quello della patente in sua titolarità.
Il ricorso è infondato.
La relazione di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità fa fede fino a querela di falso (v. Cass. 22 marzo 1996 n. 2940). Del pari fa fede fino a querela di falso e non già sino a prova contraria (come diversamente è stato ritenuto da Cass. 29 maggio 1997 n. 4779 e da Cass. 25 novembre 1987 n. 8655) l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, essendo tale notificazione un'attività direttamente delegatagli dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è autorizzato, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria o della parte, ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto - pena la sua nullità inesistenza - dall'agente postale (v. Cass. 21 maggio 1992 n. 6146), contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso assimilabile a quella ipotizzatole per la relata di notifica eseguita dallo stesso ufficiale giudiziario. Non ha uguale forza fidefaciente, invece, il registro di consegna dell'Ente Poste, assolvendo esso a una funzione certificatoria nel diverso rapporto tra l'agente postale e l'Ente Poste in ordine all'avvenuto compimento dell'attività notificatoria delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale medesimo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 (v. Cass. 23 marzo 1988 n. 2534). Applicando i sopra esposti principi di diritto alla fattispecie esaminata, va osservato che il TT avrebbe dovuto impugnare di falso la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento che l'agente postale gli aveva attribuito dichiarando, in tal modo, implicitamente di avergli consegnato personalmente la copia da notificare (essendo, peraltro, tale consegna personale sempre consentita ex art. 9 legge n. 890 del 1982 anche in caso di cambiamento di residenza, dimora o domicilio del destinatario). Infatti l'agente postale medesimo non aveva dichiarato, con le modalità prescritte dal quarto comma del citato art. 7, di avere consegnato la copia dell'atto da notificare a persona diversa dal destinatario, ciò che avrebbe dovuto fare se non avesse potuto rintracciare personalmente lo stesso destinatario. Infatti ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1892 l'agente postale è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare.
Ove, però, la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, l'agente postale è tenuto, ai sensi del citato art. 7 quarto comma, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata.
Pertanto l'omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal quarto comma del citato art. 7 induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, se quest'ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario", seguita dalla sottoscrizione, posto che per il citato art. 7 l'agente postale è tenuto a specificare le modalità di individuazione della persona a cui ha consegnato la copia dell'atto soltanto se non è stato possibile eseguire la consegna personalmente a mani del destinatario.
Irrilevante, pertanto, risulta la doglianza del ricorrente circa la mancata attività sollecitatoria della verificazione da parte dell'INPS a seguito del suo disconoscimento della sottoscrizione, posto che avendo l'avviso di ricevimento natura di atto pubblico e non già di scrittura privata, la contestazione del suo contenuto andava fatta con la querela di falso e non già con il mero disconoscimento della sottoscrizione a norma dell'art. 214 c.p.c. sufficiente per addossare sulla controparte l'onere di sollecitare con apposita istanza ex art. 216 c.p.c. la procedura di verificazione.
A nulla rileva, perciò, che il registro di consegna contenga lacune o che non sia stato sottoscritto dall'agente postale, attesa la sua ristretta natura certificatoria a causa della sua irrilevanza ai fini della validità dell'avviso di ricevimento.
Caso mai, tale registro avrebbe potuto consentire, dopo la querela di falso - che, però, non è stata presentata - un punto di partenza per la necessaria attività che si sarebbe dovuta compiere per accertare la veridicità o la falsità della certificazione compiuta dall'agente postale circa l'avvenuta identificazione personale del destinatario, al quale la copia del precetto sarebbe stata consegnata.
Il Tribunale, però, a prescindere dalla mancata presentazione della querela di falso, ha rilevato in proposito che il TT non aveva in alcun modo provato che il numero della patente indicato dall'agente postale nel registro di consegna non corrispondesse a quello della sua patente e, quindi, che l'agente postale non avesse consegnato al medesimo il precetto dopo averlo identificato a mezzo di tale patente.
Pertanto il proposto ricorso va rigettato, modificata ex art. 384 secondo comma c.p.c. nel senso sopra esposto la motivazione della sentenza impugnata, non annullabile perché conforme a diritto nel dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10,00 oltre euro 1300, 00 (milletrecento/00) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2003