CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20135 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE CC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d’appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CC OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle pese sostitutive e per l’inammissibilità nel resto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’Avv. Matteo La Barbera, difensore di CC RE, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 31 ottobre 2023 con la quale CC RE era stato dichiarato colpevole e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 12 maggio 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20135 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurando la mancanza di motivazione con riguardo a tre profili. Il primo profilo di censura riguarda l’errata valutazione del dolo, essendo la fuga dell’imputato dettata dal timore di subire il controllo stradale e non dalla finalità di opporsi agli agenti di polizia. Il secondo profilo attiene alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. atteso il carattere occasionale e la modesta offensività della condotta. Il terzo profilo attiene alla omessa valutazione della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 20-bis cod. pen. in luogo della pena detentiva della reclusione, secondo le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, formulata nelle conclusioni scritte ritualmente depositate nei termini di legge, in forza di procura speciale rilasciata dall’imputato nel giudizio di appello, trattato nelle forme del contraddittorio cartolare. Il ricorrente ha prodotto la copia relativa alla richiesta di pena sostitutiva avanzata dal difensore insieme alla procura speciale rilasciata dall’imputato con sottoscrizione autenticata dal difensore CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi risultano del tutto generici e reiterativi di deduzioni versate in fatto che sono state oggetto di una valutazione esaustiva da parte della Corte di appello, coerente alle risultanze istruttorie, supportata da una motivazione immune da vizi logici e rispettosa dei parametri normativi applicati. Ciò vale innanzitutto con riferimento alla dedotta assenza del dolo, rispetto ad una valutazione della condotta oppositiva all’operato delle forze di polizia incentrata sulla estrema pericolosità dell’inseguimento che si è reso necessario dopo che l’imputato, alla guida della propria autovettura, non si era fermato all’intimazione dell’alt per sottrarsi ad un controllo stradale, dandosi alla fuga per le vie del centro abitato percorse anche in direzione contraria al loro senso di marcia. Rispetto al tema del dolo specifico richiesto per il delitto previsto dall’art. 337 cod. pen., è evidente l’assoluta inconferenza del riferimento al timore di subire un controllo stradale, non esplicando tale stato d’animo alcuna incidenza sulla finalità della condotta posta in essere dall’imputato, rappresentando solo la possibile 3 causa scatenante che non esclude il fine di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali. 2. Del tutto generico è anche il motivo dedotto in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha escluso la possibilità di applicare detta causa di non punibilità in ragione della gravità del fatto, per l’elevato pericolo per l’incolumità personale sia dello stesso imputato che dei pubblici ufficiali impegnati nell’inseguimento, nonché degli altri utenti della strada, quale desumibile dalle modalità di realizzazione, e tenuto altresì conto dell'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita. 3. Con riferimento al terzo motivo si rileva quanto segue. Va premesso che nel caso di specie non risulta che alcuna censura sia stata formulata nei motivi di appello con riferimento alla mancata applicazione delle pene sostitutive, essendo la decisione di primo grado intervenuta il 30 ottobre 2023, quando non era più in vigore il regime transitorio previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, essendo stato interposto appello in epoca certamente successiva all'entrata in vigore dell'art. 20-bis cod. pen. intervenuta alla data del 30 dicembre 2022. Secondo la oramai prevalente giurisprudenza di questa Corte, la disciplina delle pene sostitutive introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”) non ha innovato rispetto ai principi affermati dalle Sezioni Unite Punzo secondo cui, per l'applicazione in appello della sostituzione della pena detentiva, si rende sempre necessario che la prospettazione del tema sia veicolato tramite apposito motivo, dedotto con l’appello principale o con i motivi nuovi (vedi Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125; Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, [...], Rv. 287702; Sez. 6 n. 5985 del 09/01/2026, [...], Rv. 289419). Il nuovo testo dell’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. “correttivo Cartabia”), ha ribadito la validità delle regole processuali che discendono dall’art. 597 cod. proc. pen. per il carattere tassativo delle eccezioni previste al comma 5 del medesimo articolo, non oggetto di modifiche. Soltanto durante la vigenza della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è stato affermato, secondo l’orientamento maggioritario consolidato (cfr., Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, [...], Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, [...], Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 4 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), che la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. non deve essere formulata necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previsti per il rito cartolare, ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dell’udienza di discussione. Per le impugnazioni non soggette alla anzidetta disciplina transitoria, invece, in applicazione delle regole generali, le pene sostitutive in appello non possono essere applicate di ufficio perché il comma 1-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen. fa salvo il principio devolutivo come regolato dall’art. 597 cod. proc. pen. che al comma 5 non include le pene sostitutive tra quelle statuizioni che il giudice di appello può adottare anche di ufficio senza uno specifico motivo di appello. Solo se per effetto della riforma del trattamento sanzionatorio nel corso del giudizio di appello sia stata applicata una pena detentiva che rientra nei limiti dell’applicazione delle pene sostitutive, il comma 4-ter dell’art. 598-bis cod. proc. pen. prevede che anche il giudice dell’appello debba valutare, come quello di primo grado, se possano trovare applicazione le pene sostitutive, anche attraverso lo svolgimento di una istruttoria mirata a tale fine, regolata sulla falsariga di quella disciplinata per il giudizio di primo grado dall’art.545-bis cod. proc. pen. 4. Deve essere, perciò, ribadito che l'art. 598-bis, commi 1-bis e 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 31/2024), che consente all’imputato di esprimere il consenso alla sostituzione della pena «fino a quindici giorni prima dell’udienza» nel caso di procedimento a trattazione scritta e «fino alla data dell'udienza partecipata» nel caso di procedimento trattato in presenza delle parti, non ha comportato alcuna deroga al principio devolutivo. Tale "consenso" che costituisce il presupposto necessario per l’applicazione delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (ex art. 58 l. n. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n. 150/2022) può essere espresso nei termini sopra specificati, ma – fatta eccezione per il caso di riforma della pena in appello previsto dal comma 4-ter del medesimo articolo - è privo di rilievo se la richiesta di applicazione delle pene sostitutive non sia stata avanzata tempestivamente nell’atto di appello o in sede di presentazione dei "motivi nuovi". Con riferimento alla possibilità di avanzare la richiesta di applicazione delle pene sostitutive con i motivi nuovi deve solo essere precisato che le disposizioni di cui ai citati commi 1-bis e 4-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen. neppure hanno innovato o previsto delle deroghe rispetto ai limiti di ammissibilità dei motivi nuovi, che, anche con riferimento al tema in esame, presuppongono perciò che i relativi 5 punti della decisione siano stati già oggetto di devoluzione con l’atto di appello originario (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016 Braidic, Rv. 268980). A tale proposito è bene ricordare che, come già affermato dalle Sezioni Unite Punzo, non vale il richiamo al criterio dell'adeguamento della pena al caso concreto, posto che, a ritenere che i poteri officiosi esercitabili nell'ambito delle statuizioni in tema di trattamento sanzionatorio lato sensu siano assimilabili alle decisioni relative alle pene sostitutive, si aprirebbe la possibilità di una inaccettabile estensione della deroga all'effetto devolutivo, tra l'altro in violazione delle norme sulle formalità delle impugnazioni. Come era già stato affermato nella citata decisione delle Sezioni Unite, deve ribadirsi, pur prendendo atto del mutato quadro normativo, che il criterio dell'adeguamento della pena al caso concreto, che attribuisce al giudice di primo grado il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva, non consente di ritenere che lo stesso potere sia esercitabile anche dal giudice di secondo grado, ostandovi il dato testuale secondo cui quel potere va esercitato «fermo restando quanto previsto dall’art. 597», il che significa che esso non è esercitabile ex officio in ogni stato e grado, ma che incontra un limite nel rispetto dell'ambito della cognizione del giudice di appello segnato dall'effetto devolutivo. 5. Una volta negata la possibilità di ritenere le questioni inerenti all'applicazione delle pene sostitutive incluse nel punto della decisione relativo al trattamento sanzionatorio, deve anche conseguentemente affermarsi che in caso di devoluzione del trattamento sanzionatorio al giudice di appello, questi non potrebbe, senza violare i vincoli dell'effetto devolutivo, applicare le pene sostitutive, essendo onere dell’imputato impugnare la sentenza con specifica indicazione del relativo punto e con esposizione dei rilievi critici mossi alle ragioni di fatto e di diritto alla base della sentenza impugnata. Poiché i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario, ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di applicazione delle pene sostitutive ove con l'appello principale siano state formulate soltanto doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche o alla commisurazione della durata della pena detentiva, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione. Le richieste di riforma formulate con i motivi dell’appello originario con riguardo alla durata della pena detentiva, senza che da tale riduzione ne possano derivare conseguenze in tema di compatibilità con i limiti di pena detentiva previsti 6 dall’art. 20-bis cod. pen. per l’applicazione delle pene sostitutive – come nel caso in esame in cui è stata irrogata una pena di mesi quattro di reclusione – attengono ad un punto della decisione del tutto distinto da quello relativo alla sostituzione della pena detentiva, proprio perchè si tratta di punti suscettibili di autonoma considerazione. 6. In conclusione, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive avanzata dall’imputato, pur se depositata nei termini previsti per la proposizione di motivi nuovi - nei quindici giorni prima dell’udienza - e sebbene sorretta dall’esposizione delle ragioni poste a suo fondamento, deve ritenersi inammissibile in quanto inidonea ad ampliare l’ambito della cognizione del giudice dell’appello, oltre i limiti dell’effetto devolutivo segnati dall’atto di appello originario. Conseguentemente, in mancanza di un motivo di appello sulla applicazione delle pene sostitutive, ritualmente proposto con l’atto di appello originario o con i motivi nuovi, la Corte di appello non solo non aveva alcun obbligo di motivare su tale punto, ma non avrebbe neppure potuto di ufficio disporre l’applicazione delle pene sostitutive, senza violare il limite derivante dal principio devolutivo, fatto salvo dal comma 1-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen. Nel caso in esame la richiesta di pene sostitutive risulta essere stata avanzata solo con le conclusioni scritte, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente relativa alla trasmissione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva formulata dal difensore munito di procura speciale. 7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CC OR Ercole RI
udita la relazione svolta dal Consigliere CC OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle pese sostitutive e per l’inammissibilità nel resto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’Avv. Matteo La Barbera, difensore di CC RE, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 31 ottobre 2023 con la quale CC RE era stato dichiarato colpevole e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso il 12 maggio 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20135 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurando la mancanza di motivazione con riguardo a tre profili. Il primo profilo di censura riguarda l’errata valutazione del dolo, essendo la fuga dell’imputato dettata dal timore di subire il controllo stradale e non dalla finalità di opporsi agli agenti di polizia. Il secondo profilo attiene alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. atteso il carattere occasionale e la modesta offensività della condotta. Il terzo profilo attiene alla omessa valutazione della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 20-bis cod. pen. in luogo della pena detentiva della reclusione, secondo le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, formulata nelle conclusioni scritte ritualmente depositate nei termini di legge, in forza di procura speciale rilasciata dall’imputato nel giudizio di appello, trattato nelle forme del contraddittorio cartolare. Il ricorrente ha prodotto la copia relativa alla richiesta di pena sostitutiva avanzata dal difensore insieme alla procura speciale rilasciata dall’imputato con sottoscrizione autenticata dal difensore CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi risultano del tutto generici e reiterativi di deduzioni versate in fatto che sono state oggetto di una valutazione esaustiva da parte della Corte di appello, coerente alle risultanze istruttorie, supportata da una motivazione immune da vizi logici e rispettosa dei parametri normativi applicati. Ciò vale innanzitutto con riferimento alla dedotta assenza del dolo, rispetto ad una valutazione della condotta oppositiva all’operato delle forze di polizia incentrata sulla estrema pericolosità dell’inseguimento che si è reso necessario dopo che l’imputato, alla guida della propria autovettura, non si era fermato all’intimazione dell’alt per sottrarsi ad un controllo stradale, dandosi alla fuga per le vie del centro abitato percorse anche in direzione contraria al loro senso di marcia. Rispetto al tema del dolo specifico richiesto per il delitto previsto dall’art. 337 cod. pen., è evidente l’assoluta inconferenza del riferimento al timore di subire un controllo stradale, non esplicando tale stato d’animo alcuna incidenza sulla finalità della condotta posta in essere dall’imputato, rappresentando solo la possibile 3 causa scatenante che non esclude il fine di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali. 2. Del tutto generico è anche il motivo dedotto in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha escluso la possibilità di applicare detta causa di non punibilità in ragione della gravità del fatto, per l’elevato pericolo per l’incolumità personale sia dello stesso imputato che dei pubblici ufficiali impegnati nell’inseguimento, nonché degli altri utenti della strada, quale desumibile dalle modalità di realizzazione, e tenuto altresì conto dell'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita. 3. Con riferimento al terzo motivo si rileva quanto segue. Va premesso che nel caso di specie non risulta che alcuna censura sia stata formulata nei motivi di appello con riferimento alla mancata applicazione delle pene sostitutive, essendo la decisione di primo grado intervenuta il 30 ottobre 2023, quando non era più in vigore il regime transitorio previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, essendo stato interposto appello in epoca certamente successiva all'entrata in vigore dell'art. 20-bis cod. pen. intervenuta alla data del 30 dicembre 2022. Secondo la oramai prevalente giurisprudenza di questa Corte, la disciplina delle pene sostitutive introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”) non ha innovato rispetto ai principi affermati dalle Sezioni Unite Punzo secondo cui, per l'applicazione in appello della sostituzione della pena detentiva, si rende sempre necessario che la prospettazione del tema sia veicolato tramite apposito motivo, dedotto con l’appello principale o con i motivi nuovi (vedi Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125; Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, [...], Rv. 287702; Sez. 6 n. 5985 del 09/01/2026, [...], Rv. 289419). Il nuovo testo dell’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. “correttivo Cartabia”), ha ribadito la validità delle regole processuali che discendono dall’art. 597 cod. proc. pen. per il carattere tassativo delle eccezioni previste al comma 5 del medesimo articolo, non oggetto di modifiche. Soltanto durante la vigenza della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è stato affermato, secondo l’orientamento maggioritario consolidato (cfr., Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, [...], Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, [...], Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 4 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), che la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. non deve essere formulata necessariamente con l'atto di appello o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previsti per il rito cartolare, ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dell’udienza di discussione. Per le impugnazioni non soggette alla anzidetta disciplina transitoria, invece, in applicazione delle regole generali, le pene sostitutive in appello non possono essere applicate di ufficio perché il comma 1-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen. fa salvo il principio devolutivo come regolato dall’art. 597 cod. proc. pen. che al comma 5 non include le pene sostitutive tra quelle statuizioni che il giudice di appello può adottare anche di ufficio senza uno specifico motivo di appello. Solo se per effetto della riforma del trattamento sanzionatorio nel corso del giudizio di appello sia stata applicata una pena detentiva che rientra nei limiti dell’applicazione delle pene sostitutive, il comma 4-ter dell’art. 598-bis cod. proc. pen. prevede che anche il giudice dell’appello debba valutare, come quello di primo grado, se possano trovare applicazione le pene sostitutive, anche attraverso lo svolgimento di una istruttoria mirata a tale fine, regolata sulla falsariga di quella disciplinata per il giudizio di primo grado dall’art.545-bis cod. proc. pen. 4. Deve essere, perciò, ribadito che l'art. 598-bis, commi 1-bis e 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 31/2024), che consente all’imputato di esprimere il consenso alla sostituzione della pena «fino a quindici giorni prima dell’udienza» nel caso di procedimento a trattazione scritta e «fino alla data dell'udienza partecipata» nel caso di procedimento trattato in presenza delle parti, non ha comportato alcuna deroga al principio devolutivo. Tale "consenso" che costituisce il presupposto necessario per l’applicazione delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (ex art. 58 l. n. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n. 150/2022) può essere espresso nei termini sopra specificati, ma – fatta eccezione per il caso di riforma della pena in appello previsto dal comma 4-ter del medesimo articolo - è privo di rilievo se la richiesta di applicazione delle pene sostitutive non sia stata avanzata tempestivamente nell’atto di appello o in sede di presentazione dei "motivi nuovi". Con riferimento alla possibilità di avanzare la richiesta di applicazione delle pene sostitutive con i motivi nuovi deve solo essere precisato che le disposizioni di cui ai citati commi 1-bis e 4-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen. neppure hanno innovato o previsto delle deroghe rispetto ai limiti di ammissibilità dei motivi nuovi, che, anche con riferimento al tema in esame, presuppongono perciò che i relativi 5 punti della decisione siano stati già oggetto di devoluzione con l’atto di appello originario (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016 Braidic, Rv. 268980). A tale proposito è bene ricordare che, come già affermato dalle Sezioni Unite Punzo, non vale il richiamo al criterio dell'adeguamento della pena al caso concreto, posto che, a ritenere che i poteri officiosi esercitabili nell'ambito delle statuizioni in tema di trattamento sanzionatorio lato sensu siano assimilabili alle decisioni relative alle pene sostitutive, si aprirebbe la possibilità di una inaccettabile estensione della deroga all'effetto devolutivo, tra l'altro in violazione delle norme sulle formalità delle impugnazioni. Come era già stato affermato nella citata decisione delle Sezioni Unite, deve ribadirsi, pur prendendo atto del mutato quadro normativo, che il criterio dell'adeguamento della pena al caso concreto, che attribuisce al giudice di primo grado il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva, non consente di ritenere che lo stesso potere sia esercitabile anche dal giudice di secondo grado, ostandovi il dato testuale secondo cui quel potere va esercitato «fermo restando quanto previsto dall’art. 597», il che significa che esso non è esercitabile ex officio in ogni stato e grado, ma che incontra un limite nel rispetto dell'ambito della cognizione del giudice di appello segnato dall'effetto devolutivo. 5. Una volta negata la possibilità di ritenere le questioni inerenti all'applicazione delle pene sostitutive incluse nel punto della decisione relativo al trattamento sanzionatorio, deve anche conseguentemente affermarsi che in caso di devoluzione del trattamento sanzionatorio al giudice di appello, questi non potrebbe, senza violare i vincoli dell'effetto devolutivo, applicare le pene sostitutive, essendo onere dell’imputato impugnare la sentenza con specifica indicazione del relativo punto e con esposizione dei rilievi critici mossi alle ragioni di fatto e di diritto alla base della sentenza impugnata. Poiché i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario, ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di applicazione delle pene sostitutive ove con l'appello principale siano state formulate soltanto doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche o alla commisurazione della durata della pena detentiva, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione. Le richieste di riforma formulate con i motivi dell’appello originario con riguardo alla durata della pena detentiva, senza che da tale riduzione ne possano derivare conseguenze in tema di compatibilità con i limiti di pena detentiva previsti 6 dall’art. 20-bis cod. pen. per l’applicazione delle pene sostitutive – come nel caso in esame in cui è stata irrogata una pena di mesi quattro di reclusione – attengono ad un punto della decisione del tutto distinto da quello relativo alla sostituzione della pena detentiva, proprio perchè si tratta di punti suscettibili di autonoma considerazione. 6. In conclusione, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive avanzata dall’imputato, pur se depositata nei termini previsti per la proposizione di motivi nuovi - nei quindici giorni prima dell’udienza - e sebbene sorretta dall’esposizione delle ragioni poste a suo fondamento, deve ritenersi inammissibile in quanto inidonea ad ampliare l’ambito della cognizione del giudice dell’appello, oltre i limiti dell’effetto devolutivo segnati dall’atto di appello originario. Conseguentemente, in mancanza di un motivo di appello sulla applicazione delle pene sostitutive, ritualmente proposto con l’atto di appello originario o con i motivi nuovi, la Corte di appello non solo non aveva alcun obbligo di motivare su tale punto, ma non avrebbe neppure potuto di ufficio disporre l’applicazione delle pene sostitutive, senza violare il limite derivante dal principio devolutivo, fatto salvo dal comma 1-bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen. Nel caso in esame la richiesta di pene sostitutive risulta essere stata avanzata solo con le conclusioni scritte, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente relativa alla trasmissione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva formulata dal difensore munito di procura speciale. 7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CC OR Ercole RI