Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20135
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Sentenza 1 giugno 2026

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  • Rigettato
    Errata valutazione del dolo

    La Corte ha ritenuto la condotta oppositiva all'operato delle forze di polizia, incentrata sulla estrema pericolosità dell'inseguimento, e ha escluso l'inconferenza del riferimento al timore di subire un controllo stradale, non esplicando tale stato d'animo alcuna incidenza sulla finalità della condotta posta in essere dall'imputato, rappresentando solo la possibile causa scatenante che non esclude il fine di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali.

  • Rigettato
    Mancata applicazione della causa di non punibilità

    La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di applicare detta causa di non punibilità in ragione della gravità del fatto, per l'elevato pericolo per l'incolumità personale sia dello stesso imputato che dei pubblici ufficiali impegnati nell'inseguimento, nonché degli altri utenti della strada, quale desumibile dalle modalità di realizzazione, e tenuto altresì conto dell'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita.

  • Inammissibile
    Richiesta di applicazione di pene sostitutive

    La richiesta di applicazione delle pene sostitutive avanzata dall'imputato, pur se depositata nei termini previsti per la proposizione di motivi nuovi e sorretta dall'esposizione delle ragioni poste a suo fondamento, deve ritenersi inammissibile in quanto inidonea ad ampliare l'ambito della cognizione del giudice dell'appello, oltre i limiti dell'effetto devolutivo segnati dall'atto di appello originario. In mancanza di un motivo di appello sulla applicazione delle pene sostitutive, ritualmente proposto con l'atto di appello originario o con i motivi nuovi, la Corte di appello non solo non aveva alcun obbligo di motivare su tale punto, ma non avrebbe neppure potuto di ufficio disporre l'applicazione delle pene sostitutive, senza violare il limite derivante dal principio devolutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2026, n. 20135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20135
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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