Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 67351 VINYINGINE Composta dai Magistr01-154/03 § 'N - § 'TIV AVL [Ɛ[ 'N 9861/5/92 N OT I S IV REPUBBLICA ITALIANA RO YALSI N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI TRIB TARIA R.G.N.208.00 2547 Cron. Dott. RA CRISTARELLA ORESTANO PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER Ud. 11.6.2002 CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA OGGETTO: Irpef CONSIGLIERE Dott. NINO FICO redditi di lavoro Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE dipendente ha pronunciato la seguente trasferta e con- SEN TENZA tributo locazione sul ricorso proposto da: LI RA, RES. A MESSINA, rappresentato e difeso dagli avv. Gaspare Falsitta e Silvia Pansieri giusta procura in calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Rita Gradara, via Sardegna 40 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 2618 N. 64351 intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 132.48.98 in data 18.6.98 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 10.11.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 11.6.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. GA ES ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno relativamente ad Irpef 1985,1986 e 1987, avendo ricevuto tre avvisi di accertamento da parte dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Eboli, coi quali venivano recuperati a tassazione il contributo per differenza canone di locazione e l'indennità di trasferta connessa al trasferimento.
2. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva i ricorsi con unica sentenza. Proponeva appello l'Ufficio.
3. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli accoglieva l'appello dell'ufficio, motivando nel senso che sia l'indennità di trasferimento, sia 1'indennità di trasferta debbono essere sottoposte a tassazione, non avendo in particolare il GA dato prova che le somme percepite, sia a titolo di trasferta che di rimborso spese di alloggio, sono contenute nei limiti di quelle che la legge ritiene non concorrere alla formazione del reddito.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione il GA, deducendo tre motivi articolati in profili subordinati. Resiste con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 46 @ 48 del D.P.R. n. 597.73, 6,46 e 48 del Decreto Legislativo n. 917.86, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. Il contributo canone di affitto corrisposto dal datore di lavoro Banca Commerciale Italiana costituisce il risarcimento di un danno emergente ed un rimborso di una spesa effettivamente affrontata.
6. Il motivo si articola ulteriormente nei profili 'Al' e 'A2' viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del D. P. R. n. 597.73 sotto il profilo della iniquità della tassazione di meri rimborsi o risarcimenti e della differenza di trattamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
7. Il motivo è infondato. Per quanto attiene al contributo per differenza canone di locazione, costituisce giurisprudenza costante di questa Corte, sia pure dopo qualche iniziale oscillazione (cfr. Cass.
3.12.99 n. 13486), che il contributo canone di affitto corrisposto da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede, nella normativa anteriore al Decreto Legislativo n. 314.97, costituisce componente del reddito tassabile e pertanto deve essere assoggettato per l'intero ammontare ad Irpef: Cass. 18.2.2000 n. 1842. Nello stesso senso Cass.
8.3.2000 n. 2611, secondo cui a differenza delle indennità ' di trasferta, le indennità di trasferimento e le indennità similari quale il rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio sono componenti del reddito tassabile ammontare, se ricadono in periodi di ai fini Irpef per l'intero imposta anteriori al 1998. 8. Manifestamente infondate debbono essere considerate le prospettate questioni di costituzionalità, attesa la discrezionalità del legislatore nel valutare gli indici di capacità contributiva e la peculiarità della tassazione del lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo.
9. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 46 e 48 del D. P. R. n. 597.73, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC , con riferimento al problema dell'indennità di trasferta erogata in occasione del trasferimento dal datore di lavoro. Il motivo è infondato. Al riguardo, occorre anzitutto chiarire 10. che la trasferta o missione si ha quando un dipendente, addetto ad una filiale, viene temporaneamente comandato a prestare servizio h presso altra sede, facendo poi rientro alla filiale di appartenenza. Questa è la trasferta о missione in senso proprio, assoggettata pro parte> a tassazione. 11. Nella specie, trattasi invece di trasferimento unilateralmente disposto dall'azienda di credito, per il quale è prevista la corresponsione della diaria ovvero il trattamento di missione, ma il dipendente rimane in servizio presso la sede di destinazione. Per tale eventualità, i contratti collettivi possono prevedere rimborsi di spese vive a piè di lista ( ad esempio spese di trasloco) concorsi nelle maggiori spese di affitto e trattamenti equiparati alla missione. Con riferimento al caso di specie, vale a dire al trattamento di 12. missione per un certo periodo (come se il dipendente fosse destinato a ritornare presso la filiale di origine) vi è stata qualche oscillazione nella giurisprudenza di questa Corte. Si è ritenuto che tale indennità prevista dall'art. 51 del CCNL per un minimo di venti giorni ed un massimo di trenta, sia equiparabile all'indennità di trasferta а sensi del D. P. R. n. 597.73 e del D. P. R. Peraltro, la n. 917.86 ( Cass.
3.12.99 n. 13486). si poi orientata nel senso dell'integrale giurisprudenza imponibilità : Cass.
8.3.2000 n. 2611, Cass. 18.2.2000 n. 1842, più sopra citate, per le quali le diarie e le indennità di trasferimento temporaneamente corrisposte da un'azienda di credito al dipendente trasferito sono componenti del reddito tassabile per h i periodi di imposta anteriori al 1998, cioè per la normativa anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 314.97. 13. A tale orientamento ormai consolidato ritiene di uniformarsi questo Collegio, ribadendo che un trattamento di diaria per trasferimento non a domanda erogata al dipendente di azienda di credito, costituisce a tutti gli effetti reddito imponibile, non essendo equiparabile ad una missione> temporanea presso altra sede rispetto a quella di appartenenza e rientrando quindi nella regola generale dell'imponibilità di tutto quanto il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro. 14. Il ricorrente prospetta infine - motivo terzo- la questione della debenza e della determinazione delle sanzioni. Tale questione venne sollevata dal GA in primo grado;
essa non è stata riproposta espressamente in appello, se non con un generico richiamo, per relationem>, alle deduzioni formulate in primo grado. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte che la 15. parte rimasta vittoriosa che, nell'ipotesi di gravame proposto dal soccombente, chieda la conferma della decisione impugnata...non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande, eccezioni o questioni respinte o ritenute assorbite, 0 comunque non esaminate nella sentenza impugnata, essendo (ma anche necessario) sufficiente che le riproponga in una delle sue difese nel giudizio di secondo grado> ( Cass. 12.6.2001 n. 7879). In senso conforme, Cass. 19.4.2002 11. 5721. Tale onere di riproposizione delleIn questioni non esaminate o assorbite vale ad evitare la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 Codice di Procedura Civile ( Cass. 19.11.96 n. 10119). 16. La questione inerente alle sanzioni risulta preclusa ed inammissibile, in quanto la sentenza di appello è stata pronunciata in data 18.6.98, quando il Decreto Legislativo n. 472.97, del quale viene chiesta l'applicazione, era entrato in vigore. 17. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. VI VINGINI SN 8 TIV HVL ISI 'N
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9861/0/92 THE SNES IV NOIZYNISI E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese. VO Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 11.6.2002. IL PRESIDENTE DOTT. RA CRISTARELLA ORESTANO Отива Олести IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Allie DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.7 GEN. 2003 Алиев ашь CANCELLIERE C1 Amaigo Cas o