Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Aula052 93/02 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 155 perdiritti € Σ REPUBBLICA ITALIANA ORR IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO CANCELLERIA Composta dai Magistrati: Dott. OV PRESTIPINO Presidente R.G. nn. 16591/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 16123 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 22 gennaio 2002 यस Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso r.g. 15504/99 proposto da: OL EP, rappresentata e difesa dall'avv. OV Mangano ed elettivamente domiciliata in Roma alla via XX Settembre ! n. 118 (presso lo studio dell'avv. Mauro Fiore), giusta procura a 308 margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - " persona del suo legale rappresentante pro tempore, I.N.P.S. in rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tudris e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce alla copia dell'avverso ricorso;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro 5 n. 1705/99 del 24, 1999 (resa nei giudizi di appello aventi i nn. di r.g. 1252/1998), notificata in data 18 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 迎 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Catania EP IZ conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo: * di avere lavorato alle dipendenze di LM OV (proprietario di fondi agricoli) fin dal 1997; * di fruire dal luglio 1990 di pensione di categoria 10 n. 1501356; * di avere ricevuto in data 13 novembre 1995, comunicazione di revoca dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria per intervenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Licodia Eubea a decorrere dal 1° gennaio 1977. La ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di voler 2 accertare l'esistenza del predetto rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze di LM OV e, conseguentemente, il diritto di essa ricorrente al ripristino della iscrizione negli elenchi anagrafici, al ripristino della pensione ed alla corresponsione della indennità scaturente da detto rapporto di lavoro, quale l'indennità di disoccupazione, condannando il convenuto alla relativa erogazione. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava integralmente la domanda attorea, eccependone l'improcedibilità, l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito. L'adito Pretore, con sentenza dell'11 novembre 1997, rigettava -su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il il ricorso e contraddittorio - il Tribunale di Catania (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello “dichiarando irripetibili le spese giudiziali". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) a fronte di un accertamento negativo da parte dei funzionari dell'Ispettorato del Lavoro circa la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro e di un provvedimento in sede penale di amnistia a seguito di denuncia per indebita percezione di prestazioni erogate dall'I.N.P.S., dal quale si evince che non ricorre la prova evidente dell'insussistenza del fatto o dell'innocenza dell'interessato, la prova dell'effettiva sussistenza degli asseriti rapporti di lavoro in 3 agricoltura deve essere particolarmente precisa e conducente>>; b) a siffatti requisiti non risponde certamente la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente atteso che la generica formulazione dell'articolato non consente, per come rilevato dal primo giudice, alcuna verifica circa gli anni in cui il predetto rapporto avrebbe avuto svolgimento, i periodi di lavoro effettuati, l'orario di lavoro svolto, l'importo della paga corrisposta, e pertanto non consente in definitiva di sciogliere ogni dubbio in ordine alla sussistenza di accordi in frode alla legge fra le parti del dedotto rapporto di lavoro>>. Per la cassazione di tale sentenza EP IZ ha proposto ricorso sostenuto da un unico motivo. L'Istituto intimato si è costituito in giudizio depositando procura. ж е MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'unico motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 421 cod. proc. civ." - ha rimarcato che gli ispettori del lavoro non hanno dichiarato che essa ricorrente non aveva prestato lavoro subordinato in agricoltura per conoscenza diretta, bensì con deduzioni che non potevano contestare quanto dichiarato dal datore di lavoro fino a querela di falso>> e, quindi, ha addebitato al giudice del merito di non avere disposto - anche a notare delle carenze della formulazione della richiesta di prova>> - d'ufficio una 4 nuova prova in quanto tale potere istruttorio è esercitabile anche oltre le preclusioni o decadenze nelle quali fossero incorse le parti>>. Il motivo di ricorso come dinanzi proposto di appalesa П/а -. inammissibile in quanto la ricorrente - che ha denunziato la mancata aveva l'onere di indicare ammissione di una prova testimoniale - specificatamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la Corte deve essere in grado di valutare solo sulla base delle deduzioni, contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 3233/1995). Nella specie, a conferma dell'inammissibilità del mezzo, non sono stati indicati nel ricorso per cassazione i “capitoli di prova” (o, quanto meno, le specifiche circostanze che avrebbero formato oggetto della richiesta ammissiva di prova testimoniale) - che, oltretutto, il R P Giudice di merito aveva espressamente ritenuto del tutto generici non consentendo alcuna verifica circa gli anni in cui il rapporto avrebbe avuto svolgimento, i periodi di lavoro effettuati, l'orario di lavoro svolto, l'importo della paga corrisposta>> -. Nella specie si rileva, anche, inammissibile il richiamo (operato dalla ricorrente) all'art. 421 cod. proc. civ. poiché, nel rito del lavoro, 5 l'esercizio dei poteri istruttori ex officio, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale del giudice del merito non - come per la sindacabile in sede di legittimità quando sia stato adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. sentenza impugnata 9817/1998). II/b Il profilo della censure riguardanti la rilevanza probatoria attribuita dal Tribunale di Catania "al contenuto dell'accertamento negativo da parte dei funzionari dell'Ispettorato del Lavoro circa la sussistenza del dedotto rapporto di Lavoro subordinato" è anch'esso da respingere. Su tale punto ci si riporta a quanto di recente affermato dalla Sezioni Unite ai cui seguenti principi di diritto conclusivamente statuiti ci si uniforma: con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi normativi di cui al r.d. 24 6 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d. lgs. 1gt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, чев mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione - giacchè quest'ultima, alla pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, men che meno, dall'interessato - sicchè lo stesso giudice deve pervenire alla decisione della controversia 7 ? mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa>>. Proprio, in applicazione dei cennati principi affermati dalle Sezioni Unite, si rimarca che il Giudice di appello è pervenuto alla mediante la comparazione edecisione della controversia l'apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori: in particolare di tutte le circostanze fattuali addotte dalle parti e - processualmente acquisite - che sono state sinteticamente descritte e convenientemente valutate nella motivazione della sentenza impugnata. III . In definitiva, alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'I.N.P.S.. I D , O
P. Q. M.
L A L 8 K O S 4 B 8 A I T La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente . D , A N A D T I 3 S P 7 S O giudizio. - I P 1 N - E M I H 1 1 C A Così deciso, in Roma, il giorno 22 gennaio 2002. A D E B E G 1 T G N E E L K E Il Consigliere estensore Il Presidente E R B не 8 IL CANCELL E Depositato in Cr.Polleria 12 APR. 2002 Koggi IL CANCELLIERE