Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2013, n. 41474
CASS
Sentenza 25 settembre 2013

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A fronte di reclamo di un detenuto che lamenti la lesione di un diritto conseguente ad un comportamento dell'amministrazione penitenziaria, il Magistrato di sorveglianza deve procedere con le forme e con le garanzie della procedura giurisdizionale prevista dall'art. 14 ter Ord. pen. e non può limitarsi a comunicare al ricorrente, all'esito di una procedura informale, la ritenuta non afferenza della richiesta a diritti costituzionalmente garantiti. (Fattispecie relativa a reclamo di un detenuto che denunciava lesione del diritto alla propria libertà di culto, in relazione al negato ingresso presso la struttura penitenziaria di un maestro buddista "zen" ed alla mancata somministrazione di cibo vegetariano, nella quale il giudice di sorveglianza si era limitato a comunicare una relazione dell'amministrazione in merito alla non inclusione dei maestri buddisti "zen" nel novero dei ministri di culto abilitati all'ingresso nelle strutture penitenziarie e a riportarsi a un precedente provvedimento adottato, in materia di vitto, su reclamo di altro detenuto).

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  • 1Art. 35-bis
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  • 2Art. 26
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  • 3Art. 9
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  • 4Art. 35-ter
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2013, n. 41474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41474
Data del deposito : 25 settembre 2013

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