Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/1999, n. 2651
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Sentenza 22 marzo 1999

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In tema di espropriazione, ove la costruzione su area privata di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica sia delegata dal Comune espropriante ad un istituto autonomo per le case popolari (artt. 35 e 60 della legge 865/71), l'eventuale verificarsi della cd. "accessione invertita" in danno del proprietario del fondo in precedenza legittimamente occupato in via d'urgenza (il determinarsi, cioè, del fenomeno dell'estinzione - acquisizione del diritto dominicale a seguito del concorrere della sopravvenuta illegittimità dell'occupazione, del suo perdurare "sine titulo" dopo la scadenza del termine per l'occupazione temporanea, e dell'irreversibile trasformazione del bene) integra gli estremi del fatto illecito comunque imputabile all'istituto, realizzandosi la fattispecie di danno allo spirare del termine previsto per l'occupazione legittima, così che la circostanza che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera l'Istituto stesso da responsabilità, ricadendo sul medesimo, viceversa, l'onere di attivarsi al fine di una tempestiva emissione del decreto di espropriazione, onde conservare all'intera vicenda ablativa la sua originaria e fisiologica cornice di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/1999, n. 2651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2651
    Data del deposito : 22 marzo 1999

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