Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione, ove la costruzione su area privata di alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica sia delegata dal Comune espropriante ad un istituto autonomo per le case popolari (artt. 35 e 60 della legge 865/71), l'eventuale verificarsi della cd. "accessione invertita" in danno del proprietario del fondo in precedenza legittimamente occupato in via d'urgenza (il determinarsi, cioè, del fenomeno dell'estinzione - acquisizione del diritto dominicale a seguito del concorrere della sopravvenuta illegittimità dell'occupazione, del suo perdurare "sine titulo" dopo la scadenza del termine per l'occupazione temporanea, e dell'irreversibile trasformazione del bene) integra gli estremi del fatto illecito comunque imputabile all'istituto, realizzandosi la fattispecie di danno allo spirare del termine previsto per l'occupazione legittima, così che la circostanza che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima non esonera l'Istituto stesso da responsabilità, ricadendo sul medesimo, viceversa, l'onere di attivarsi al fine di una tempestiva emissione del decreto di espropriazione, onde conservare all'intera vicenda ablativa la sua originaria e fisiologica cornice di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/1999, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. NZ CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Commissario Regionale dell'Istituto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 168, presso l'avvocato G. ANGELONI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MARTINO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato NARCISI R. STUDIO NIRO -, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO GAGLIONE, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI MARCIANISE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 02187/97 proposto da:
COMUNE DI MARCIANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 41, presso l'avvocato ZACCAGNINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO DE FRANCISCIS, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA, MO IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2678/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 13/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. NZ CARBONE;
udito per il resistente, Moreotta, l'Avvocato Gaglione, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NZ MO, proprietario di alcuni suoli edificatori siti in Marcianise, convenne in giudizio, con atto del 15.1.1983, l'amministrazione comunale e l'I.a.c.p. di Caserta, ed affermò che erano stati occupati 5.000 mq del proprio terreno per la costruzione di alloggi popolari, senza che fosse intervenuto il decreto di esproprio e corrisposta la relativa indennità. Chiese, pertanto, il risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti in solido. Il Comune di Marcianise e l'I.a.c.p. eccepirono il loro difetto di legittimazione passiva e nel merito chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere accolse la domanda, condannò in solido gli enti convenuti al risarcimento del danno ed al pagamento delle indennità di occupazione sia legittima che illegittima.
Proposero gravame i soccombenti ed in particolare l'I.a.c.p. limitatamente alla sola legittimazione passiva. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 13.11.1996, ha ritenuto che i lavori relativi alla costruzione di alloggi popolari non terminarono nel quinquennio previsto per l'occupazione legittima per cui unico legittimato passivo alla proposta azione di risarcimento del danno dovesse ritenersi l'I.a.c.p., mentre ha respinto la domanda nei confronti del l'amministrazione comunale. Nel merito ha mantenuto ferma la determinazione del risarcimento sull'an e sul quantum, effettuata dal giudice di primo grado e non impugnata dall'Istituto in sede di gravame, dando luogo ad una preclusione rilevante per l'ulteriore corso del processo. Nel merito ha liquidato sia l'ammontare del risarcimento nella misura di lire 416.583.000, sia l'indennità di occupazione illegittima in lire 3.052.500 per il primo lotto, in fine 2.518.710 per il secondo e in lire 6.871.475 per il terzo. In relazione all'indennità di occupazione legittima, dopo aver rilevato l'incompetenza del Tribunale a pronunciarsi, la Corte territoriale, in sede di gravame ha ritenuto unica legittimata passiva al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, l'amministrazione comunale, determinandola in concreto secondo la specifica durata per ciascuno dei tre lotti occupati. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l'I.a.c.p., Resistono con controricorso il MO e l'amministrazione comunale che a sua volta ha proposto ricorso incidentale. L'I.a.c.p. e il MO hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, d'ufficio, vanno riuniti, ai sensi dell'art.335 c.p.c., il ricorso principale e quello incidentale relativi alla stessa sentenza impugnata.
Con il primo, terzo ed ottavo motivo del proposto ricorso si censura l'impugnata sentenza per non aver dato applicazione al nuovo corso normativo applicabile alla fattispecie quale jus supervenieus. Si tratta dell'equiparazione tra indennità e risarcimento operata dall'art.5 bis, 6^ comma, d.l. Il luglio 1992 n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992 n. 359, come sostituito dall'art.1, 65^ comma, l. 28 dicembre 1995 n. 549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa gli stessi criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità. E dopo la sentenza della Corte costituzionale (Corte cost., 2.11.1996 n. 369), dichiarativa dell'incostituzionalità della predetta equiparazione vigono gli ulteriori criteri, introdotti con l'art. 3, 65^ comma, l. 23 dicembre 1996 n. 662, secondo cui il risarcimento supera del 10% l'ammontare dell'indennità, che sarebbe stata dovuta, con esclusione altresì del l'abbattimento del 40%, in caso di contestazione sull'ammontare del danno.
La complessa censura non può essere presa in esame per la preclusione verificatasi in sede di gravame, come inequivocabilmente attestato dalla sentenza oggetto della presente impugnativa. Nel proporre appello, infatti, l'Istituto, si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, facendo acquiescenza, sia sui criteri che sulla somma liquidata dal primo giudice. La preclusione è stata ampiamente e diffusamente rilevata dai giudici del gravame che non sono intervenuti sulla liquidazione del Tribunale, confermandola proprio perché "non ha costituito oggetto di contestazione sul punto". Cosi come non ha costituito oggetto di contestazione l'indennità di occupazione illegittima. Il ricorrente non può, in questa sede di legittimità, obliterare l'intervenuta preclusione e la rilevazione della stessa compiuta dal giudice del gravame, senza neppure impugnare sul punto la sentenza che l'ha rilevata.
Con il quarto, quinto e settimo motivo, il ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per non aver rilevato l'illegittimità della accertata occupazione appropriativa, in quanto i termini del procedimento espropriativo e dell'occupazione legittima sarebbero stati ancora aperti, per aver ritenuto trattarsi di risarcimento del danno, debito di valore, e quindi rivalutabile ed infine per aver qualificato come edificatorio un suolo che tale non era. L'articolata censura è del tutto infondata.
Ogni questione sull'esistenza o meno dell'occupazione acquisitiva e cioè dell'acquisto a titolo originario del suolo privato, divenuto parte integrante ed irreversibile delle case popolari, è ormai preclusa dalla mancata impugnazione da parte dell'I.a.c.p. del relativo capo della sentenza di primo grado che ha qualificato la fattispecie come risarcimento del danno da occupazione appropriativa. Parimenti, non è più possibile discutere sulla natura di debito di valore delle somme liquidate e quindi sulla loro rivalutabilità, atteso la condanna non impugnata dell'Istituto a titolo di risarcimento del danno. Neppure è possibile dopo l'intervenuta preclusione rimettere in discussione la natura edificatoria dei suoli occupati dal momento che le determinazioni assunte al riguardo dal giudice di primo grado non sono state in alcun modo impugnate.
All'odierno ricorrente è sfuggita la preclusione, intervenuta per aver l'I.a.c.p. impugnato la sentenza di primo grado sotto il solo profilo della legittimazione passiva, senza alcuna censura in relazione all'an e al quantum del risarcimento del danno per l'illecita apprensione del suolo privato, come chiaramente e correttamente rilevato dal giudice del gravame. Quest'ultimo nella sentenza oggetto del ricorso afferma che l'accertamento dell'occupazione appropriativa e la conseguente liquidazione del Tribunale non hanno costituito oggetto di contestazione sul punto. E la predetta affermazione non risulta in alcun modo contestata in questa sede di legittimità, impedendo al ricorrente di riaprire contestazioni definitivamente ed inesorabilmente precluse. Con il secondo ed il sesto motivo del ricorso principale, L'I.a.c.p. censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto la legittimazione passiva del solo I.a.c.p. che avrebbe terminato i lavori prima della scadenza dell'occupazione legittima. Anche questa censura non è fondata.
Il giudice del merito ha accertato e dato conto del proprio convincimento, con motivazione adeguata ed immune da vizi, affermando che il decreto di proroga si riferiva solo al terzo lotto e non anche agli altri due precedenti lotti che costituiscono la maggior parte del suolo occupato, per i quali "l'I.a.c.p. ha senza dubbio ultimato le opere pubbliche ad essa affidate dopo la scadenza del termine di occupazione legittima", rilevando che l'opera di interesse pubblico risulta, in base all'accertamento di fatto di spettanza del giudice del merito, terminata solo dopo la scadenza dell'occupazione legittima. Ne consegue che, nell'ipotesi di espropriazione c.d. sostanziale, per illecita occupazione appropriativa del suolo, in conseguenza della sua irreversibile trasformazione ed utilizzazione a fine pubblico, in difetto di tempestivo decreto di esproprio, l'obbligazione risarcitoria si radica nell'istituto occupante, materiale autore dell'illecito (Cass., sez. 1, 15.9.1993 n.9538;
Cass., sez. 1, 16.7.1997 n. 6502). In definitiva la tesi dell'I.a.c.p. non può trovare alcun accoglimento perché è resistita ad un non contestato accertamento di fatto del giudice del merito, ampiamente e correttamente motivato e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità. Non ha, pertanto, alcun valore la mera affermazione, contenuta in ricorso, che l'opera pubblica sarebbe stata terminata in pendenza del termine di occupazione temporanea legittima, senza neppure darsi carico di criticare sul punto l'ampia e convincente motivazione della sentenza impugnata o di offrire elementi o argomenti di critica atti a sostenere una tesi, meramente affermata, del tutto priva di argomentazioni costruttive, o di obbiettivi elementi di riscontro e di convincimento.
In conclusione, ove la costruzione su area privata di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica sia dal comune delegata ad un istituto autonomo per le case popolari, in base alle previsioni degli art. 35 e 60 l. 22 ottobre 1971 n. 865, il verificarsi di "accessione invertita" in danno del proprietario del fondo in precedenza legittimamente occupato in via d'urgenza, vale a dire il determinarsi dell'estinzione-acquisizione del diritto dominicale a seguito del concorrere dell'illegittimità del l'occupazione, per il suo perdurare senza titolo dopo il termine dell'occupazione temporanea, e dell'irreversibile trasformazione del bene, integra un fatto illecito, comunque imputabile all'istituto. Infatti, la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima, per cui il fatto che l'opera sia stata ultimata, in periodo di occupazione legittima non esonera l'I.a.c.p. da responsabilità, perché proprio su di lui ricade l'onere di attivarsi per far sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità (Cass., sez. un., 20.10.1995 n. 10922).
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso principale va respinto.
Con il proposto ricorso incidentale l'amministrazione comunale di Marcianise in circa venti righe, poco meno di una pagina, comprensiva di tutto il ricorso, dopo aver richiamato i fatti di causa perché riportati nel ricorso principale, apoditticamente afferma che "i motivi dedotti dall'I.a.c.p., (con il ricorso principale) sono tutti infondati", ma aggiunge, in contrasto con quanto detto, che la sentenza impugnata "va cassata in relazione alla quantificazione dell'indennizzo determinato".
Il ricorso incidentale va dichiarato, innanzitutto, inammissibile, perché privo dei requisiti dell'autosufficienza. Di recente, in sede di composizione di contrasto, in tema di controricorso, le sezioni unite (Cass., sez. un., 4.2.1997 n. 1049) hanno avuto modo di rilevare che nel giudizio per cassazione, a differenza che per il controricorso, per l'ammissibilità sia del ricorso principale che di quello incidentale vige il principio di autosufficienza. Sono cioè indispensabili quegli elementi necessari per la sua identificazione (l'indirizzo alla corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo munito di procura e l'indicazione della procura), l'esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni addotte. L'assoluta carenza di questi indispensabili elementi pone il proposto ricorso incidentale in contrasto con il principio di autosufficienza. Con l'ulteriore conseguenza che il ricorso incidentale deve pertanto dichiararsi inammissibile. Il rigetto dei ricorsi principale ed incidentale comporta che entrambi i ricorrenti vadano condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali nei confronti del privato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in lire 200.000 oltre lire 10 milioni per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 27.10.1998 Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999