Sentenza 2 aprile 1999
Massime • 1
L'accordo con il quale in proprietario di un fondo, nel corso di procedura espropriativa, acconsente all'occupazione da parte dell'autorità, rende legittima la detenzione da parte dell'espropriante per un periodo temporaneo, configurandosi, comunque, la necessità del decreto di esproprio o della cessione volontaria prima dello spirare del termine consentito o, in mancanza, del biennio o del provvedimento di proroga, senza di che, l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica determina, con la perdita della proprietà, l'insorgenza del diritto al risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/1999, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Pasquale REALE CONSIGLIERE
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI CONSIGLIERE
Dott. Mario Rosario MORELLI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
COMUNE di BARI, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Cestari n.34,presso l'Avv. Maria Teresa Paoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni D'Arelli in forza di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
C O N T R O
AR AL, NG DO, UD DO, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Porta Pinciana n.6, presso l'Avv. Carlo Maria Barone, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Ida Maria Dentamaro, in forza di procura a margine del controricorso
-CONTRORICORRENTI -
avverso la sentenza n. 1160 della Corte di Appello di Bari pubblicata il 5.12.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.11.1998 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, il quale ha concluso per il rigetto del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso e per l'accoglimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.4.1994, AR LÌ, NG GO e UD GO convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bari il locale Comune, premettendo:
a) che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.3762 del 10.12.1974, detto Comune era stato autorizzato ad occupare temporaneamente in via d'urgenza parte degli immobili di loro proprietà ricadenti nel settore A del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del rione Poggiofranco;
b) che con decreto n. 1474 del 27.6.1978, erano stati quindi espropriati mq.953 della particella 117, mq. 183 della particella 118 e mq. 17,40 (fabbricato) della particella 281, iscritte tutte al foglio 39 del catasto del Comune di Bari;
c) che quest'ultimo aveva tuttavia occupato anche altri suoli adiacenti di loro proprietà e, precisamente, parte della particella 117 per circa mq. 1017 e della particella 281 per circa mq.2093, realizzando l'opera pubblica (III mediana bis nel tratto da Via G. Petroni a Via C. Rosalba) senza che fosse mai stato emanato il decreto di esproprio.
Tanto premesso, gli attori chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, corrispondenti al valore venale dei beni al momento dell'irreversibile trasformazione ed al mancato godimento di questi durante il periodo di occupazione illegittima anteriore alla trasformazione stessa, oltre gli accessori.
Costituitosi, il Comune eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto essendo trascorso oltre un quinquennio dal completamento dell'opera, deducendo nel merito che i medesimi attori avevano chiesto di estendere l'esproprio alla rimanente superficie e che i suoli in questione erano già stati inseriti nel piano particolare approvato con delibera consiliare del 15.10.1973, onde l'occupazione, pur se non corredata dalla contemporanea redazione dello stato di consistenza, era da considerare legittima ai sensi dell'art.3 della legge n.1 del 1978. Con sentenza del 12.6/8.7.1992, il giudice adito, disattesa l'eccezione di prescrizione e ritenuta la sussistenza della c.d. accessione invertita essendo intervenuta l'irreversibile trasformazione del suolo nel novembre del 1985, condannava il Comune al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di lire 700.000.000 (ivi comprese lire 70.000.000 a titolo di determinazione equitativa della misura dell'indennità di occupazione dal 24.7.1982 al 20.11.1985), oltre gli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo.
Avverso detta sentenza, proponeva appello il soccombente con atto notificato il 28.7.1993. deducendo che l'occupazione e l'acquisizione definitiva del suolo dovevano ritenersi legittime dal momento che gli istanti avevano consentito, con atto di concordato del 30.9.1976, l'eventuale maggiore occupazione (oltre i limiti dell'espropriazione deliberata ed al prezzo ivi concordato) e contestando in subordine le determinazioni del Tribunale in ordine al quantum anche con riguardo alla data di inizio dell'occupazione. Resistevano gli appellati, i quali, in via incidentale, censuravano la decisione impugnata sia in ordine alla quantificazione del danno, invocando cioè le maggiori somme richieste in primo grado, sia in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio. La Corte di Appello di Bari, con sentenza pronunciata in data 3/5.12.1996, parzialmente riformando la medesima decisione, condannava il Comune al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di lire 562.333.000 (ivi comprese lire 80.333.000 a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima per frutti non goduti), da rivalutare secondo gli indici ISTAT dal 21.11.1985 sino all'attualità e con gli interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dalla stessa data, assumendo:
a) che il gravame fosse infondato in ordine all'an debeatur, risultando provato che il suolo oggetto di causa era stato occupato e trasformato irreversibilmente senza titolo, atteso che la richiesta degli attori, contenuta nel concordato del 30.9.1976, di estendere l'espropriazione alla rimanente parte del terreno di loro proprietà, non esonerava il Comune, in mancanza di un formale atto di cessione, dalla necessaria procedura espropriativa;
b) che, circa il quantum, fossero da condividere le conclusioni del CTU, fondate sull'univoca destinazione edificatoria del suolo e sul valore di mercato accertato con un corretto metodo estimativo, non rilevando il vincolo di destinazione a strada preordinato all'esproprio, essendo stato altresì tenuto correttamente conto del minor valore della cubatura destinata ai servizi ed essendo stato infine individuato il periodo di occupazione illegittima sulla base del certificato di collaudo, onde il relativo danno poteva essere liquidato in ragione del 5% annuo, da rivalutare sino all'attualità e con gli interessi legali sulla somma via via rivalutata. Avverso detta sentenza, il Comune di Bari propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, deducendo cinque motivi di gravame ai quali resistono con controricorso la LÌ ed ambedue i GO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, lamenta il ricorrente la violazione dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., in relazione all'art.2947, primo comma, c.c., per omessa motivazione, deducendo che, in sede di impugnazione, esso Comune aveva preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva essendo trascorso oltre un quinquennio dal completamento dell'opera pubblica sul suolo in questione, laddove i giudici di merito hanno ritenuto procedibile la domanda degli attori e, accogliendola, hanno condannato l'Ente territoriale a risarcire il danno per la perdita del suolo medesimo.
Al riguardo, si osserva, secondo quanto esattamente rappresentato dai controricorrenti, che l'eccezione di prescrizione di cui trattasi, sollevata in primo grado dal Comune e disattesa dal Tribunale con esplicita statuizione, non risulta esser stata espressamente riproposta dall'odierno ricorrente nell'atto di appello (dal cui contesto non si evince affatto, in modo non equivoco, l'intenzione dell'appellante di impugnare in toto la decisione dello stesso Tribunale) a mezzo di specifico motivo di gravame in ordine a siffatta eccezione, rigettata dalla sentenza del primo giudice, onde, per un verso, tale eccezione si deve intendere rinunciata ai sensi dell'art.346 c.p.c., con la conseguenza che nessun obbligo aveva la Corte di Bari di pronunciare in proposito essendogli anzi inibito il riesame della questione rispetto alla quale v'era stata acquiescenza dell'appellante per effetto della delimitazione delle ragioni del gravame, mentre, per altro verso, l'effetto devolutivo dell' appello non si è verificato per il capo in esame della sentenza di primo grado non investita dall'impugnazione (giusta il principio desumibile dal secondo comma dell'art.329 c.p.c.), con relativa preclusione conseguente alla formazione del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, là dove i motivi del ricorso per cassazione non possono investire questioni che, non rilevabili d'ufficio (al pari della prescrizione), non abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado come fissato dai gravami delle parti ed, in particolare, non abbiano formato oggetto d'impugnazione con l'atto di appello.
Con il secondo motivo, lamenta il ricorrente la violazione dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., sotto il profilo della motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, deducendo di aver eccepito in sede di impugnazione la legittimità dell'occupazione e trasformazione dei suoli degli appellati, estranei al contenuto del decreto di esproprio, a cagione dell'esistenza del concordato per acquisizione dei relativi fondi da parte di esso Comune stipulato tra le parti in data 30.9.1976, al quale i giudici di merito, rendendo un'insufficiente motivazione, non hanno attribuito alcuna rilevanza giuridica, senza che, del resto, in virtù del predetto concordato e contrariamente all'assunto della Corte territoriale, occorresse in alcun modo la procedura espropriativa, ben trattandosi di atto idoneo a qualificare la legittimità dell'occupazione e della trasformazione medesime,, onde gli odierni controricorrenti avrebbero dovuto agire per ottenere l'integrazione dell'indennità di esproprio e non già per ottenere il risarcimento del danno, non avendo subito alcuna lesione.
Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza, infatti, non merita censura nella parte in cui afferma che "...la richiesta degli attori (contenuta nel concordato del 30.9.1976) di estendere l'espropriazione alla rimanente parte del terreno di loro proprietà non esonerava il Comune - in mancanza di un formale atto di cessione - dalla necessaria procedura espropriativa.", atteso che tale pronuncia, sul presupposto costituito dal tenore letterale del concordato in argomento, quale risulta riportato anche sotto le pagine 13 e 14 del ricorso (là dove leggesi, in particolare, " ... al più tardi, a lavoro ultimato, sarà riscontrata la superficie occupata o da occuparsi per liquidarne la effettiva quantità ai prezzi contro esposti. Nessun altro compenso od indennità di sorta potrà pretendere la ditta espropriata per titolo o motivi non inclusi o indicati specificatamente nel presente atto", nonché "... occorrendo durante l'esecuzione dei lavori di estendere l'occupazione oltre i limiti indicati: la maggiore occupazione verrà valutata ai prezzi unitari di contro notati e tutte le condizioni del presente concordato") e che si palesa esser stato rettamente (ancorché implicitamente) inteso siccome riguardante la mera occupazione dei terreni degli espropriati senza comunque alcun riferimento ad effetti di natura traslativa o acquisitiva sopra gli immobili interessati, ha fatto esatta applicazione dei principi correnti in argomento, secondo i quali:
a) l'inserimento di atti negoziali (un accordo, o una convenzione, o un concordato, come nella specie) nell'ambito di un procedimento autoritativo, da considerare veri e propri contratti, ancorché ad oggetto pubblico siccome contrassegnati dall'intervento dell'Amministrazione quale titolare di poteri pubblicistici nella materia che ne rappresenta il substrato, non solo viene tradizionalmente ammesso nell'ambito del procedimento ablativo, ma è stato espressamente previsto dalle stesse norme dettate sin dalla legge n.2359 del 1865, il cui art.26 consente all'espropriante e all'espropriato di accordarsi amichevolmente sull'ammontare dell'indennità;
b) dette figure non integrano un numerus clausus, essendo da riconoscere la possibilità di farvi ricorso anche quando le parti non si limitino a determinare amichevolmente l'indennità in base al prezzo del fondo, ma ne prevedano e ne attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà, venendo in tal caso il procedimento ad arrestarsi per raggiungimento dello scopo, stante l'idoneità di quell'accordo a produrre, senza necessità del decreto di espropriazione, l'acquisizione del suolo all'espropriante e l'obbligo di quest'ultimo al pagamento dell'indennità;
c) nel quadro delle stesse figure e, più precisamente, nell'ambito del subprocedimento (eventuale) di occupazione temporanea e d'urgenza dell'immobile, rientrano altresì gli accordi con i quali il proprietario del fondo acconsente alla preventiva occupazione del bene su cui deve essere intrapresa l'opera, onde il negozio produce i medesimi effetti di cui all'art.73 della legge n.2359 del 1865, rendendo cioè legittima la detenzione da parte dell'espropriante per un periodo temporaneo e, comunque, necessario per la pronuncia del decreto di espropriazione ovvero per addivenire alla cessione volontaria dell'immobile (Cass. 5 marzo 1980, n. 1479; Cass. 13 gennaio 1984, n. 277; Cass. 10 dicembre 1987, n. 9119);
d) in tal caso, il consenso del proprietario all'occupazione, diversamente da quanto accade nel caso di accordo che intervenga tra privato ed Amministrazione nel corso dell'occupazione illegittima e che abbia ad oggetto il risarcimento di tutto il danno, così rientrando nel quadro delle mere transazioni e restando del tutto sottratto alle vicende dell'espropriazione per essere ivi implicita la volontà di trasferire la proprietà (Cass. 9 luglio 1979, n. 3924;
Cass. 10 luglio 1980, n. 4402), tiene luogo ed assolve alla funzione del provvedimento di cui all'art.71 della richiamata legge, così come la cessione assolve a quella del decreto di esproprio che sostituisce e di cui impedisce l'adozione, laddove, però, quest'ultima pone fine al procedimento ablativo mentre il negozio in esame, al pari dell'accordo sull'indennità, presuppone esattamente la prosecuzione della procedura ed il legittimo compimento dell'espropriazione (Cass. 277/84, cit.; Cass. 9119/87, cit.);
e) allo spirare del termine consentito o, in mancanza, del biennio o del provvedimento di proroga, l'occupazione, al pari di quanto accade alla scadenza del decreto che l'autorizza, diviene senza titolo e ciò quali che siano i poteri attribuiti dal proprietario all'ente espropriante (e, così, persino quando egli abbia acconsentito all'occupazione definitiva, posto che la funzione dell'istituto, al pari della funzione peculiare dell'occupazione temporanea, non è quella di consentire una detenzione e/o appropriazione del proprio terreno sine die, bensì quella di autorizzarne l'occupazione finalizzata all'espropriazione, senza quindi incidere sulla relativa disciplina del procedimento suddetto), da cui la conseguenza, pur essa comune al regime del decreto di occupazione d'urgenza, che, in caso di avvenuta realizzazione dell'opera, alla fine del periodo assentito, si verifica l'occupazione appropriativa, con la perdita della proprietà del bene occupato e l'insorgenza del diritto al relativo risarcimento (Cass. 1479/80, cit.; Cass. 7 dicembre 1990, n. 11733; Cass. 15 dicembre 1994, n. 10730; Cass. Sez. Un. 8 luglio 1996, n. 6222). Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta innanzi tutto il ricorrente la violazione dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., in relazione al comma sette bis dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, introdotto dall'art.3, comma sessantacinque, della legge 662/1996, deducendo che il criterio di determinazione dell'indennità in questione doveva essere quello di cui al predetto comma sette bis, a norma del quale, in caso di occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30.9.1996, si applicano per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma primo, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con aumento dell'importo del risarcimento nella misura del dieci per cento.
Nei termini richiamati, il motivo è fondato.
In effetti, l'impugnata sentenza, circa il "quantum debeatur", ha ritenuto di poter condividere e fare proprie le conclusioni del CTU, basate sull'univoca destinazione edificatoria del suolo e sul valore di mercato di quest'ultimo accertato con metodo estimativo, laddove, anche dopo la sentenza n. 369 del 1996 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis, comma sesto, del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n.359, come sostituito dall'art. 1, comma sessantacinque, della legge 28 dicembre 1995, n.549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa (o cosiddetta accessione invertita) i criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità, trova applicazione in tutti i giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato (e, quindi, anche nei giudizi pendenti in sede di legittimità) l'art.3, comma sessantacinque, della legge 23 dicembre 1996, n.662, che ha introdotto nel citato art.5 bis il comma sette bis, per il quale, in caso di occupazioni illegittime di aree edificabili per causa di pubblica utilità che si siano verificate anteriormente al 30.9.1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al primo comma, con esclusione della riduzione del 40% e con l'aumento dell'importo del risarcimento nella misura del 10% (Cass. Sez. Un. 20 gennaio 1998, n. 494; Cass. 5 novembre 1998, n. 11106), senza che, del resto, possa venire in considerazione il fatto, pure segnalato dai controricorrenti, che, alla data di decisione (3.12.1996) e di pubblicazione (5.12.1996) della sentenza impugnata, l'art.3, comma sessantacinque, della legge n.662 del 1996 non esisteva nemmeno e non poteva essere quindi violato, atteso che l'ingresso in sede di legittimità dello ius superveniens costituito dai nuovi criteri per la liquidazione del danno, introdotti con norma esplicitamente retroattiva dal richiamato art.3, comma sessantacinque, della legge n.662 del 1996, è stato subordinato, pur nell'ipotesi in cui lo stesso ricorso per cassazione risulti proposto in data anteriore all'entrata in vigore della predetta normativa, alla mera circostanza che la sentenza impugnata sia stata censurata per vizi di motivazione attinenti alla determinazione del danno, palesandosi in tal modo assolti dalla parte gli oneri di allegazione che le incombono in ordine ai criteri di fatto della liquidazione e potendo quindi esplicarsi il potere del giudice di ricerca ed applicazione della norma, il cui esercizio non incontra vincoli nella prospettazione delle parti stesse (Cass. 12 maggio 1998, n. 4759). Pertanto, mentre il primo ed il secondo motivo del ricorso debbono essere rigettati, il terzo, nella parte in esame, assorbente rispetto alle ulteriori censure ivi contenute, merita accoglimento, onde, restando del pari assorbiti il quarto ed il quinto motivo, la decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, va cassata, con rinvio, anche ai fini delle spese (ivi comprendendo altresì quelle relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello impugnata con ricorso in sede di legittimità, la cui liquidazione sia stata richiesta, come nella specie, con espressa e documentata istanza presentata in udienza, atteso che dette spese, pur se vanno ricondotte nel novero di quelle del giudizio di cassazione in ragione del carattere incidentale e cautelare del procedimento ex art.373 c.p.c. - Cass. 8 novembre 1983, n. 6599; Cass.27 marzo 1985, n. 2152; Cass. 16 aprile 1987, n. 3780 - non si sottraggono tuttavia all'applicazione dell'art.385, ultimo comma, ultima parte, c.p.c., là dove, cioè, la Corte di Cassazione, rimettendo la causa al giudice del rinvio, si avvalga della facoltà di demandare a detto giudice la pronuncia sulle spese del processo svoltosi davanti ad essa), ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, la quale procederà alla determinazione del quantum debeatur facendo applicazione dei criteri sopra indicati.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il quarto ed il quinto, accoglie per quanto di ragione il terzo e cassa in relazione alla censura accolta la decisione impugnata con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1999