Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari, la prescrizione di non dimorare "in un determinato luogo" e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede è preordinata a vietare all'indagato di accedere e trattenersi nel territorio del comune di dimora abituale, per cui è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 cod. proc. pen. al fine di proibire al destinatario di avvicinarsi a determinati o specifici edifici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 43449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43449 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 25/06/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1827
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 7728/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- G.V. , n. (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di PALERMO in data 27/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI F., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 27/12/2013, depositata in data 2/01/2014, il tribunale del riesame di PALERMO, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M. presso il tribunale di Marsala, annullava l'ordinanza 3/12/2013, con cui il giudice collegiale presso il medesimo tribunale revocava al ricorrente G. la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con quella del divieto di dimora, così disponendo il ripristino della misura revocata, disposta con ordinanza del GIP presso il tribunale di Marsala.
2. Ha proposto ricorso il G. a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la predetta ordinanza e deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione dell'art. 283 c.p.p..
In sintesi, il ricorrente muove alla ordinanza impugnata una censura di violazione di legge penale e del correlato vizio motivazionale di manifesta illogicità, con cui si duole dell'annullamento del provvedimento del tribunale collegiale in base all'assunto del tribunale del riesame che la misura del divieto di dimora fosse stata applicata al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
ciò contrasterebbe con il disposto dell'art. 283 c.p.p., in quanto detta misura può ricomprendere non soltanto l'intero territorio comunale, ma anche essere limitata ad un ambito territoriale più ristretto;
il giudice collegiale, quindi, avrebbe fatto corretta applicazione della disposizione processuale, limitando la libertà di movimento del ricorrente relativamente ad una parte del territorio comunale.
2.2. Deduce, con un secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c), e art. 299 c.p.p., comma 2. In sintesi, il ricorrente muove alla ordinanza impugnata una censura di vizio di motivazione, con cui si duole dell'annullamento del provvedimento del tribunale collegiale sulla base di una lettura superficiale e claudicante della risultanze processuali;
il tribunale, in particolare, sarebbe incorso nel vizio di travisamento della prova, utilizzando come elemento valutativo un'informazione inesistente cui sarebbe stato attribuito valore decisivo, in particolare rappresentato dalle dichiarazioni di tale M.S., che avrebbe escluso di essere stata molestata ne' tantomeno abusata sessualmente dal ricorrente;
inoltre, nel caso in esame, a dispetto di quanto affermato dal tribunale del riesame, il tribunale collegiale avrebbe tenuto conto, al fine di sostituire la misura applicata con quella dell'obbligo di dimora, non del solo decorso del tempo dall'applicazione della misura, ma anche di altri elementi che determinavano la sua attenuazione (pubblicità assunta dalla vicenda in ambito locale;
condotta tenuta in costanza di misura). CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
4. Seguendo l'ordine logico e cronologico imposto dalla struttura dell'impugnazione proposta, dev'essere esaminato anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente pone la questione relativa alla possibilità di disporre l'obbligo di dimora per vietare all'indagato di accedere ad alcune strade o in alcuni specifici edifici. Ritiene questa Corte che l'interpretazione offerta dal tribunale del riesame sia giuridicamente corretta.
Ed invero, la norma di cui si fa applicazione nel caso in esame, ossia l'art. 283 c.p.p., sotto la rubrica "Divieto e obbligo di dimora", stabilisce che con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. Viene, in particolare, in rilievo il comma 2 della disposizione in esame, la quale prevede che con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, da uno dei seguenti luoghi: a) dal territorio del comune di dimora abituale;
b) dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo "al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia"; c) infine, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora "se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'art. 274".
La previsione in esame dev'essere interpretata nel senso che la prescrizione di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione (come, del resto, specularmente, quella che impone di dimorarvi e di potervisi allontanare solo dietro autorizzazione del giudice che procede), è preordinata, nel primo caso, a vietare all'indagato di dimorare in un determinato luogo e, nel secondo, di obbligarlo a dimorarvi;
tale luogo - cui si riferisce la norma processuale - dev'essere inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore. Per tale ragione, questa Corte ha, ad esempio, già ritenuto illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 c.p.p., al fine di vietare all'indagato di accedere in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cui è preordinato l'art. 290 c.p.p., che disciplina il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali, inapplicabile nella specie trattandosi dell'attività di dipendente di una società (Sez. 5^, n. 19565 del 09/03/2010 - dep. 24/05/2010, Ferrando, Rv. 247498).
Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, il tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello cautelare del PM, ha dunque correttamente ritenuto che la misura di cui all'art. 283 c.p.p., non fosse utilizzabile per impedire all'indagato di avvicinarsi a determinati edifici, ripristinando la misura cautelare degli arresti domiciliari.
5. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio infondato il primo motivo di doglianza, con cui il ricorrente censura l'impugnata ordinanza per aver utilizzato le dichiarazioni di un altro minore, valorizzate quale "ulteriori elementi di prova allegati dal P.M.". In realtà, dalla lettura dell'ordinanza del tribunale della cautela, risulta che il riferimento a tali dichiarazioni risulta incidentalmente operato dal tribunale per confortare il già espresso giudizio di gravità indiziaria in ordine ai fatti contestati all'indagato. È, peraltro, evidente, da complesso motivazionale dell'impugnata ordinanza, come nessuna decisività sia stata attribuita a tali dichiarazioni dal tribunale al fine di ripristinare la misura originariamente applicata, donde non è ravvisabile il denunciato vizio di travisamento della prova, nel senso in cui lo stesso è comunemente inteso. Ed infatti, il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, come nel caso in esame - è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1^, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).
Con riferimento, infine, al profilo di doglianza di cui al secondo motivo, con cui il ricorrente contesta il provvedimento impugnato per aver ritenuto erroneamente che il giudice collegiale avesse tenuto conto del solo decorso del tempo dall'esecuzione della misura, senza considerare gli ulteriore elementi, si osserva come il giudice del riesame ha escluso che tutti gli elementi valorizzati dal tribunale collegiale - e non il solo decorso del tempo - avessero valenza risolutiva.
Ne consegue, quindi, come sia evidente la genericità delle censure sollevate dal ricorrente, poiché le stesse non tengono conto delle ragioni giustificative esposte dettagliatamente nell'ordinanza impugnata e, soprattutto, della meditata critica operata dal tribunale dell'appello alle valutazioni espresse dal tribunale collegiale il cui provvedimento era oggetto dell'impugnazione cautelare. Sul punto, non va dimenticato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4^, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
6. Il ricorso dev'essere, complessivamente, rigettato. Segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014